Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
La responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità. (Fattispecie in cui la Corte, nell'accogliere il ricorso del P.G., ha ritenuto configurabile, a carico del Rettore di una comunità di accoglienza giovanile, la responsabilità per omesso impedimento dell'evento, costituito da reiterate condotte di abuso sessuale ai danni di alcuni giovani ospiti, poste in essere dal responsabile dell'annesso convitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 28701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28701 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 979
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 42124/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte d'Appello di Milano;
e da:
Az.Ma. , nato a (omesso) ;
imputato artt. 609 bis e ter c.p., n. 1;
avverso la sentenza EL Corte d'Appello di Milano in data 22.6.09;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. MULLIRI Guicla;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Izzo Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio con riferimento al reato di cui al capo a) del giudizio ordinario, per quanto attiene all'episodio Ma. , e rigetto nel resto del ricorso di Az. ; rigetto anche del ricorso del P.G.;
Sentito il difensore di Ca. avv. Pulitanò Domenico e, che ha insistito per il rigetto del ricorso del P.G..
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Va, inizialmente puntualizzato che i procedimenti, riuniti, rispetto ai quali è intervenuta la sentenza EL Corte d'appello qui impugnata vedevano imputati due soggetti:
- Az.Ma. (odierno ricorrente) accusato di abusi sessuali, violenza privata ed (inizialmente) anche di maltrattamenti;
tali fatti (che verranno meglio puntualizzati nelle rispettive contestazione di qui a breve) sono stati ascritti all'imputato nella sua veste di responsabile del Convitto Lavoratori (appartenente alla NI (omesso) ), nonché, per abuso di autorità EL posizione rivestita all'interno EL Fondazione (omesso) ;
- Ca.Re. cui le accuse di abusi sessuali e violenza privata sono state ascritte, ex art. 40 c.p., comma 2, in ragione EL carica di RE EL NI (omesso) .
Il primo procedimento ha tratto origine dalla denuncia sporta, tra il (omesso) , da Bi.Se. , direttore EL
NI (omesso) , ed avallata, poi, anche da C.M. .
Bi. , nell'ambito di una vasta opera di riordino organizzativo di una situazione che appariva fortemente confusa, aveva accertato una serie di episodi sospetti, da lui riferiti all'A.G., e che avevano portato alla formulazione delle prime accuse al solo Az. ed al suo rinvio a giudizio per fatti che sarebbero avvenuti tra il (omesso) . Il procedimento, svoltosi con rito ordinario (e definito con sentenza di primo grado del 25.6.08) riguardava:
a) violenza sessuale aggravata nei confronti di:
Ri.De. (toccamenti, abbracci morbosi - c.d. episodio del trattore - tentativi di masturbazione, un rapporto orale con tentativo di morso dell'organo genitale e relativa lieve ferita);
Ma.Mi. (toccamenti dei genitali);
B.A. (toccamenti dei genitali);
b) maltrattamenti in danno degli ospiti EL comunità (capo poi eliso dalla Corte d'appello e non oggetto del presente gravame). Poco dopo la chiusura delle indagini per tale procedimento, nel (omesso) , C.M. (divenuto, nel frattempo, dal (omesso) , direttore pedagogico EL medesima comunità presso cui operava come educatore dal 1980 circa) si era, a propria volta, presentato all'A.G. per denunciare situazioni di illegalità e fatti di abuso sessuale di cui era venuto a conoscenza all'interno EL comunità e dei quali venivano indicati responsabili l'Az. , quale autore diretto, ed il Ca. , legato da amicizia con il primo, per non avere impedito tali condotte benché informato degli episodi di abuso.
Da tali denunzie era scaturito un altro procedimento per:
b) concorso in violenza sessuale aggravata in danno di Do.Ne. (cittadino extracomunitario nullatenente ed ospite EL comunità) fatto oggetto di toccamenti dei genitali, masturbazioni ed, in una occasione, di una parziale penetrazione anale (fatti commessi materialmente da Az. ma ascritti anche a Ca. per non avere impedito l'evento pur avendone l'obbligo giuridico);
c) concorso in violenza privata per avere (materialmente l'Az. ) - dietro la minaccia di aizzargli contro il cane che godeva fama di essere feroce - costretto Sa.Jo. (cittadino extracomunitario nullatenente ed ospite EL comunità) a spogliarsi alle quattro di notte, nudo, e farsi la doccia con la tenda aperta.
La Corte d'appello si è pronunciata rispetto ai due procedimenti predetti, riuniti dinanzi ad essa e, nella decisione qui impugnata, ha riformato in parte la decisione del Tribunale assolvendo Az. (come prima accennato) dal delitto di maltrattamenti (avendo ritenuto il fatto insussistente) nonché eliminato la pena di due mesi di reclusione inflitta per un altro episodio in danno di altro soggetto mai formalmente contestato. In tal modo, rideterminando la pena, per Az. , in anni 3 e mesi 2 di reclusione.
Quanto alla pronuncia del G.u.p. la Corte ha confermato la condanna di Az. per entrambi i reati alla pena di 4 anni ed 8 mesi di reclusione mentre ha assolto Ca. (che era stato condannato a 4 anni di reclusione) da entrambe le imputazioni perché il fatto non sussiste.
Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso, sia, il P.G. che l'imputato Az. deducendo:
Az. :
1) carenza ed illogicità EL motivazione con riferimento a tutti gli episodi contestati - con la sentenza del Tribunale - ed in particolare:
- per l'episodio B. , si fa notare che i "toccamenti dei genitali" costituivano una prassi ludica e cameratesca, specie durante il gioco del calcio, che, comunque, per B. la cosa si era verificata in una sola occasione;
- per l'episodio Ma. , valgono le medesime considerazioni e, per di più, la Corte non menziona affatto tale episodio si cesura il fatto che la Corte non abbia minimamente motivato sul punto;
- per l'episodio Ri. (per il quale la Corte ritiene provato solo il c.d. fatto avvenuto sul trattore - consistito in baci sul collo ed abbracci dell'Az. con la p.o.), si fa notare che, in realtà, in tale occasione, le cose andarono diversamente e la reazione violenta che seguì da parte dell'Az. nei confronti di Bi. (che li aveva visti) nasceva dal dissenso di quest'ultimo circa l'opportunità, da parte di Az. , di regalare a Ri. un cellulare.
Comunque, era notoria l'esistenza di un radicale conflitto tra Bi. ed Az. ;
2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
3) carenza ed illogicità EL motivazione con riferimento a tutti gli episodi contestati - con la sentenza del G.u.p. - ed in particolare:
- per l'episodio Do. , si contesta la "lettura" data dalla Corte alla deposizione, sofferta e non chiarissima, EL p.o. ed alla teoria EL sua "soggezione per paura";
- per l'episodio Sa. , si fa notare una sostanziale carenza di motivazione per eccessiva strumentalizzazione EL figura del cane laddove non sarebbe dimostrata alcuna intimidazione;
4) violazione di legge nell'aver ravvisato, in capo all'Az. , la qualifica di incaricato di pubblico servizio e, quindi, la assenza di querela per l'episodio Do. (che non l'ha mai sporta). In ogni caso, si fa notare che i rapporti che l'imputato intrattenne con Do. si verificarono all'interno dell'abitazione dello stesso Az. e, quindi, al di fuori dell'esplicazione dei suoi asseriti poteri;
5) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio posto che la Corte non spiega le ragioni per le quali ha confermato una condanna tanto severa come quella inflitta dal G.u.p..
P.G.;
1) manifesta illogicità EL motivazione con riferimento all'assoluzione del Ca. dall'accusa di concorso nell'abuso sessuale in danno di Do. .
In particolare, si fa notare che la Corte, da un lato, ammette che effettivamente Ca. era stato reso edotto dell'episodio ascritto ad Az. riguardante Ri. ma, poi, obietta che tale fatto era del (omesso) mentre quello di Do. del XXXX, e fa, altresì, rilevare come, sebbene il fatto relativo a Ri. fosse stato segnalato a Ca. da più parti, egli non aveva dato vita ad alcun procedimento in quell'arco di tempo.
Tutto ciò viene censurato come illogico dal P.G. posto che rilevante è, in sè, la circostanza che il Ca. , sebbene allertato da più parti per episodi di abuso sessuale, non aveva preso alcuna iniziativa a carico dell'Az. .
Inoltre, non può essere considerato logico - dice il ricorrente - assumere come giustificazione di una mancata attivazione dell'imputato il fatto che lo stesso G.i.p. - una volta apertosi il procedimento penale - non avesse accolto la richiesta di misura cautelare posto che il G.i.p. aveva fatto ciò proprio sul rilievo che i fatti erano risalenti e constatando l'assenza di iniziative da parte dei preposti dell'Az. .
In tal modo, si dice, l'inerzia dell'imputato diviene, per due volte, argomento a suo favore.
Il P.G. critica, altresì, il fatto che la Corte abbia ritenuto non costituenti validi segnali di allarme (per giustificare misure nei confronti di Az. ) il fatto che le segnalazioni di abusi, indubbiamente pervenute al Ca. , riguardassero minori mentre, all'epoca dei fatti, il Do. era maggiorenne;
e ciò, osserva il P.G. confligge con il fatto che, però, Do. era ospite di una comunità che aveva precisi scopi assistenziali.
Si censura, infine, l'ulteriore osservazione EL Corte a proposito dei limitati poteri di intervento del Ca. stesso che, se è vero che non avrebbe potuto licenziare l'Az. , ben avrebbe, però, potuto sospenderlo e promuovere nella sede competente una procedura di sua rimozione dall'incarico;
2) manifesta illogicità EL motivazione con riferimento all'assoluzione del Ca. dall'accusa di concorso nella violenza privata in danno di Sa. .
A riguardo, si contesta il fatto che l'episodio sia stato ritenuto atipico ed imprevedibile rispetto ai "segnali di allarme" quando, invece, si trattava all'evidenza di un episodio in linea con quelli di abuso sessuale vero e proprio tutti connotati da approfittamento di soggetti deboli che si affidavano alla comunità per superare difficoltà personali, familiari o sociali.
Il P.G. conclude richiamando l'attenzione sul fatto che Az. aveva occupato il posto proprio per l'amicizia e l'interposizione del Ca. il quale, a fronte delle varie segnalazioni pervenutegli, (anche per comportamenti intemperanti e prevaricatori in genere) lo aveva sempre lasciato fuori da qualsiasi intervento censorio, di fatto avallando tutto il suo operato.
I ricorrenti concludono invocando, ciascuno dal proprio punto di vista, l'annullamento EL sentenza impugnata.
La difesa di Ca. ha depositato una memoria nella quale si controdeduce al ricorso del P.G. facendosi notare che, nella configurazione del dolo, non può esservi equiparazione tra conoscenza e conoscibilità dell'evento che si deve impedire e che la prova del dolo deve fondarsi su segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento. A tale fine, vengono fatte citazioni giurisprudenziali e richiamata la giustezza EL decisione EL Corte d'Appello EL quale vengono valorizzati vari passaggi. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - L'esame dei due ricorsi conduce a differenti conclusioni. 2.1. (il ricorso di Az. ) - Tutti i motivi di impugnazione del ricorrente Az. devono essere respinti.
A) (il giudizio ordinano). Mantenendo, per semplicità e chiarezza, lo stesso ordine espositivo del ricorrente - che distingue le censure "quanto al giudizio ordinario" e "quanto al giudizio abbreviato" - si comincia con l'osservare che, con riferimento a tutti gli episodi oggetto del giudizio ordinario, la critica che si muove alla decisione impugnata è di "carenza ed illogicità EL motivazione". In realtà, però, una volta che si vada ad analizzarla nel dettaglio, (come emerge piuttosto chiaramente anche dalla sintetica esposizione in premessa) si constata che l'argomentare del ricorrente è inficiato dall'equivoco di fondo di ritenere che la verifica di questa S.C. sulla correttezza EL motivazione si identifichi con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite ovvero con la possibilità di formulare un giudizio diverso da quello espresso dai giudici di merito sull'intrinseca adeguatezza EL valutazione dei risultati probatori o sull'attendibilità delle fonti di prova. Ciò è ben lungi dall'essere vero.
Il controllo EL congruità e logicità di una motivazione, infatti, è circoscritto all'accertamento EL esistenza di una spiegazione adeguata ed ancorata alle risultanze processuali delle quali non sia data una lettura manifestamente illogica. Ne consegue che, ai fini EL denuncia del vizio ex art. 606 c.p.p., lett. e), è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato è manifestamente carente di motivazione e/o di logica mentre non è, invece, producente - come qui si tenta di fare - opporre alla valutazione dei fatti, contenuta nella decisione criticata, una diversa ricostruzione, sia pure altrettanto logica, dato che, in quest'ultima ipotesi, verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (ex multis sez. 1, 27.9.07, Formis, Rv. 237863; Sez. 2, 11.1.07, Messina, Rv. 235716).
Sicuramente questo è lo sforzo EL difesa di Az. quando si cerca di avallare la tesi che i toccamenti dei genitali, da parte dell'imputato, nel corso di partite di calcio (c.d. "episodi B. e Ma. "), vadano inquadrati in una prassi goliardica ed amichevole ovvero che il palese diverbio (di cui molte persone sono state testimoni) tra Bi. ed Az. in occasione dell'"episodio del trattore" sia stato solo la conseguenza di un notorio astio esistente tra i due soggetti originato da una divergenza di opinioni a proposito del dono di un telefono cellulare di Az. a Ri. . È ben vero, infatti, che la L. n. 46 del 2006 ha inserito nell'art. 533 c.p.p. l'inciso "oltre ogni ragionevole dubbio", come condizione per una declaratoria di responsabilità, ma è altrettanto vero che essa non ha, per ciò solo, mutato la natura del giudizio di Cassazione, che "rimane pur sempre un giudizio di legittimità". Conseguentemente, le argomentazioni che vengono poste a sostegno del ricorso - oltre contenere elementi processualmente acquisiti - devono essere di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, sì da poter essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e, "nell'ambito di una valutazione unitaria", devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso".
Nella specie, al contrario, ciò che il ricorrente assume è frutto esclusivo EL propria tesi difensiva, è meramente asserito ed è contrastato dalle opposte affermazioni delle persone offese e delle altre persone informate sui fatti.
Di certo, quindi, non si tratta di argomentazioni dirimenti e decisive ed, al contempo, nell'esaminare le divergenti versioni, la Corte offre una lettura degli eventi assolutamente chiara, esauriente e compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile Opinabilità di apprezzamento" (tra le ultime, Sez. 6, 17.10.06 Ouardass, n. 37270).
A tale proposito, è senza dubbio pregevole la considerazione preliminare del Tribunale - fatta propria dalla Corte - che "il contesto (nel quale avvenivano i comportamenti contestati) non era equiparabile all'ambiente di caserma dove vivono uomini adulti che hanno compiuto una scelta di vita e che sono in grado di autodetemninarsi e di tutelarsi di fronte a situazioni che non condividono o che urtano la loro personalità" (f. 11). La considerazione è quanto mai pertinente nel caso in esame e risulterà significativa anche nell'ambito dei discorsi che seguiranno relativi alla posizione di Ca. .
Al momento, tuttavia, per attenersi alla disamina delle denunzie relative agli "episodi B. , Ma. e Ri. ", deve, innanzitutto, sottolinearsi la puntualità EL motivazione EL Corte e la sua precisione nel richiamare tutti gli elementi di accusa. In particolare, perciò, è del tutto ingiustificata la critica secondo cui l'episodio che vede Ma. persona offesa sarebbe sfornito di motivazione.
Non si deve, infatti, dimenticare che, quando le decisioni di primo e secondo grado sono concordanti, la motivazione espressa in appello si salda con quella precedente per formare un unico, complesso, corpo argomentativo (su. 4.2.92, Musumeci, Rv. 191229; sez. 1, 20.6.97, Zuccaro, Rv. 208257 Sez. 1, 26.6.00, Sangiorgi, Rv. 216906). Di conseguenza, visto e considerato che la decisione qui impugnata contiene un ampio e dettagliato richiamo alle ragioni del Tribunale che - almeno per questa parte - sono condivise in toto, è un fuor d'opera rimarcare l'assenza di un esplicito riferimento alla denuncia di Ma. . La stessa è stata accuratamente descritta nei ff. 8 e 9 evocandosi le chiare dichiarazioni EL p.o. ed il fatto che Ma. in dibattimento aveva confermato le precedenti deposizioni e, sia pure smussando i toni ("era uno scherzo comune a tutti") ha chiaramente ribadito tutto il disagio che aveva vissuto, sia, all'epoca dei fatti, che, al momento del loro ricordo in giudizio. Del resto, la obiettività dei racconti di Ma. non può essere messa in discussione anche alla luce del fatto che essi sono dello stesso tenore di quelli di B. (che aveva anche "aggiunto di aver visto Az. toccare ragazzi minorenni sui genitali plurime volte in un contesto di gioco") e che - vale nuovamente il richiamo - è comune alle dichiarazioni di tutte le persone offese l'espressione dell'imbarazzo conseguente a quei gesti, la sorpresa (perché provenivano da un educatore) e la sicura "unilateralità" degli stessi - riferita sia da Ma. che da B. (nel senso che era solo Az. a "toccare" ed, anzi - soggiunge B. - per l'unica volta che lo aveva riguardato "aveva mostrato compiacimento nel farlo"). L'attendibilità delle vittime B. e Ma. e l'oggettività dei fatti da essi denunciati risultano, quindi, ampiamente provati essendo del tutto irrilevante (in tale ottica) che, per B. , l'episodio sia stato uno solo. Mentre merita di essere rammentato come, anche dalle parole dell'ispettore Lo.Ru. , fosse emerso (f. f. 16) che la sua testimonianza era stata "serena e pacata ed il racconto fluido ed aveva indicato senza particolari esitazioni le persone alle quali riferiva i fatti".
Analogamente, deve dirsi per la ben più grave vicenda che attiene al Ri. rispetto alla quale, con molto scrupolo, la Corte ha ritenuto di escludere la riconducibilità di una serie di fatti (i c.d. "puttantours") nell'alveo dell'art. 572 c.p. (ff. 12 ss). Ed infatti - anche prescindendo dalla loro rilevanza penale - la prova EL oggettiva verificazione di questi fatti resta in tutta la sua singolare gravità e fa da sfondo (assolutamente "omogeneo") all'insieme delle altre condotte ascritte all'Az. , connotandole vieppiù.
Già lo scrupolo del Tribunale aveva portato, altresì, a circoscrivere il raggiungimento EL prova solo per l'episodio del trattore" e non vi è dubbio che ciò sia stato conseguenza EL condotta ondivaga del Ri. e delle sue ritrattazioni (anche se tale aspetto è stato sviscerato accuratamente con valide e logiche spiegazioni).
Sta però, di fatto, che, per lo meno, l'"episodio del trattore" non risente di alcun dubbio perché congruamente riferito da Bi. ed indirettamente testimoniato da altri soggetti (ca. , C. , c. ed altri ragazzi che avevano assistito all'aggressione da parte di Az. con un cacciavite nei confronti di Bi. e che si erano spaventati - f. 13).
D'altro canto, vano è risultato ogni sforzo di minare la credibilità di Bi. (insinuando persino l'idea che tutte le sue accuse sarebbero state un suo tentativo di conquistare potere all'interno dell'ente - f. 17) ed, all'esito di un'attenta disamina di tutte le emergenze processuali, il Tribunale, prima, e la Corte poi, pervengono ad un chiaro e convincente giudizio di sua "massima credibilità" (f. 29).
Conseguentemente, lo sforzo del ricorrente di proporre una visione "alternativa" dell'episodio del trattore" risulta - come detto - non solo, non consentito (vista la presente sede di legittimità) ma, in ogni caso, destituito di valido fondamento e la Corte bene replica all'analogo intento difensive osservando che "le contraddizioni evidenziate dalla difesa con i motivi di gravame in relazione alla deposizione del Bi. , altro non sono che considerazioni evidentemente già sviluppate in primo grado ... che hanno trovato ampia ed esauriente trattazione nella sentenza del Tribunale". Nel ribadire quelle argomentazioni, la Corte soggiunge, poi, ulteriori e valide considerazioni circa la piena comprensibilità di qualche incertezza da parte di un teste come Bi. che, con le proprie denunzie, aveva aperto la strada ad un'ampia e delicata vicenda giudiziaria e si era esposto personalmente e professionalmente (come, del resto, l'eclatante reazione di Az. dimostra emblematicamente).
Ai limiti dell'inammissibilità è la critica che il ricorrente muove alla decisione impugnata (sempre con riferimento al giudizio ordinario) sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento EL prevalenza delle attenuanti generiche. È appena il caso di ricordare, innanzitutto, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente, a giustificare la soluzione EL equivalenza, aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza EL pena irrogata in concreto (sez. 4, 23.5.07, Montanino, Rv. 236992).
Peraltro, nella specie, la versione "riduttiva" EL motivazione EL Corte in punto di trattamento sanzionatorio non è nemmeno corrispondente alla realtà dei fatti. L'aspetto è, infatti, oggetto di un paragrafo intero (f. 34) ove tutta la vicenda viene rivisitata nell'ottica difensiva di potenziali riduzioni EL pena ma il ragionamento viene correttamente concluso osservando che, sotto il profilo soggettivo (connotato dall'incensuratezza dell'imputato), vi è già stato un apprezzamento del giudice di primo grado che ha portato al riconoscimento delle attenuanti generiche ma che, nel bilanciamento con l'aggravante, una valutazione complessiva dei fatti "così come evidenziati dai due giudizi riuniti" non consentiva di spingere oltre il giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p.. Espressione, questa che può apparire sintetica ed insufficiente solo se si ignora tutto quanto detto dalla Corte sino a quel momento. Resta da soggiungere, poi, che, nel caso in esame, nemmeno il ricorrente fornisce valide indicazioni per pervenire ad un diverso risultato, sì che la sua critica è anche generica.
B) (Il giudizio abbreviato). Gran parte delle considerazioni svolte nel sotto-paragrafo che precede giustifica una sicura reiezione anche dei motivi di ricorsi addotti a sostegno del gravame di Az. relativamente alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal G.u.p. nel rito abbreviato.
Ed infatti, anche per gli "episodi Do. e Sa. " (contestatigli in questa sede), la difesa incorre nel medesimo tentativo - enucleato a proposito delle vicende di B. , Ma. e Ri. - di proporre una versione alternativa dei fatti, quasi che la S.C. potesse muoversi in tale direzione. Peraltro, si constata che, in particolare, le critiche rivolte alla motivazione dei giudici di merito relativamente alla vicenda di Do. , sono anche piuttosto vaghe e si risolvono in una messa in dubbio EL validità degli argomenti ivi svolti tesi a valorizzare la condizione di subalternità psicologica. In realtà, alla genericità dei rilievi dell'imputato, fanno da contrappeso chiari e precisi richiami alle reiterate affermazioni di Do. (anche in incidente probatorio), di essere stato costretto dall'Az. alle pratiche sessuali contestate, con la precisazione che Az. insisteva dicendogli che erano amici e che nessuno avrebbe saputo del loro rapporto.... - che - ... Az. insisteva con le mani e lo costringeva a toccargli i genitali per provocargli l'orgasmo... - che - ... si sentiva costretto ad esaudire i desideri dell'imputato per paura dei suoi confronti... "la paura perché mi mandavano fuori da (omesso) " ...perché.... cioè.... io ero sempre solo, pensavo che non mi credeva nessuno, mi prendevano.....perché a me tutti mi hanno preso per scemo" (f. 19). La chiarezza e l'incisività di queste, ed altre, parole di Do. sono tali che anche la Corte ha ritenuto di fondarvi la propria decisione richiamandole in gran parte (f. 31) e la puntualità ed ineccepibilità sul piano logico dell'argomentare EL Corte sono tali da rendere superfluo soffermarsi oltre nel respingere la critica di carenza ed illogicità EL motivazione sul punto. La obiettività dell'accaduto è, del resto, implicitamente ammessa dallo stesso ricorrente che, non a caso, cerca di invalidare la pronunzia di responsabilità in proposito, mettendo in discussione la procedibilità per tali fatti in quanto non sussistente, in capo all'Az. , la qualifica di incaricato di pubblico servizio ed essendosi i fatti svolti, sempre e solo, a casa dell'imputato, in un contesto "privato", sì che, in difetto di una querela da parte del Do. , non si potrebbe procedere.
Nulla di più inesatto ed, a tale riguardo, anche la replica EL Corte d'appello risulta impeccabile.
I giudici, infatti, muovono correttamente dalla rievocazione EL circostanza che la (omesso) "è stata riconosciuta Ente morale con D.P.R. 18 marzo 1969, n. 192" e che "tra gli ospiti maggiorenni, in particolare, ve ne erano alcuni in c.d. "prosieguo amministrativo" (fino ai 21 anni), cioè, ancora ospitati nonostante la maggiore età in un'ottica di protezione proseguita per l'intervento dei servizi sociali che provvedevano al pagamento EL retta degli ospiti".
Particolarmente incisivo è il richiamo all'art. 2 dello Statuto secondo cui "la Fondazione ha scopi di culto e religione e si propone di provvedere alla salvaguardia o formazione spirituale EL gioventù con particolare riguardo ai giovani che, per ragioni di lavoro o di studio, vivono lontani dalla famiglia senza alcuna assistenza religiosa o morale".
Su tali premesse, è corretta - e da avallare pienamente - la considerazione dei giudici di merito secondo cui "il convitto destinato ai giovani maggiorenni di cui l'appellante era responsabile, non può equipararsi tout court ad un albergo, regolato da logiche di tipo commerciale, posto che l'ospitalità concessa ai giovani ...è espressamente finalizzata alla prosecuzione ed al completamento del percorso educativo intrapreso da minorenni per consentire loro un maturo inserimento nel tessuto sociale". Ciò è tanto vero che la Corte corrobora (f. 32) tale propria asserzione con brani di una relazione dello stesso Mons. Ca. del 15.4.02 ove si affermava che, tra gli scopi EL NI, vi era quello di assicurare agli ospiti "un cammino sereno verso la realizzazione del proprio progetto non affrettando i tempi ne' ponendo il limite EL maggiore età come termine per i percorsi intrapresi".
A tale stregua, non è neanche in discussione che Az. rivestisse la qualifica di incaricato di pubblico servizio essendo indubitabile il ruolo di responsabilità ricoperto, dallo stesso che, "col consenso del rettore, svolgeva di fatto una penetrante attività nei confronti di tutti gli ospiti anche minorenni", in una struttura dai sicuri scopi sociali ed umanitari, come tali, funzionali all'interesse pubblico ed implicante lo svolgimento di mansioni non meramente materiali (in termini, ex multis, Sez. 6, 20.3.06, P.M. in proc. Pillitteri, Rv. 234033).
Del resto, questa S.C. ha avuto più occasioni di affermare che tale qualifica va accertata, da parte del giudice, "esclusivamente sulla base EL disciplina EL attività oggettivamente considerata ed indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia affidato allo Stato o ad altri soggetti pubblici o privatì" (sez. 5, 26.4.05, p.m. in proc. Laghi, rv. 231929).
Ciò posto, non giova al ricorrente neppure sottolineare che, però, nella specie la condotta è stata posta in essere in un contesto "privato".
Sarebbe, sufficiente, a riguardo, anche solo evocare altra recente decisione di questa S.C. nella quale - in sede di interpretazione dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n.
3 - si è detto che la "relazione diretta" tra la qualità di pubblico ufficiale, o d'incaricato di pubblico servizio, sussiste anche "quando il reato è commesso nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche ovvero "quando, pur collocandosi il comportamento criminoso fuori dall'esercizio di tali funzioni, tale qualità abbia agevolato in modo diretto la commissione del reato" (sez, 3, 19.9.08, Rv. 241778). Ed ancora, (sez. 3, 31.5.07, stronati, Rv. 237195), a proposito EL nozione di "esercizio delle proprie funzioni" ha asserito che, poiché la procedibilità di cui all'art. 609 septies c.p. citata "è stata stabilita in ragione dell'autorità connessa alle funzioni esercitate ed all'influenza, al vincolo, alla dipendenza, se non al condizionamento ed al timore che ne può derivare" detta disposizione "non presuppone che l'abuso abbia necessariamente luogo durante l'espletamento delle funzioni demandate al pubblico ufficiale sotto l'aspetto strettamente tecnico-specialistico, ma soltanto che sussista una connessione anche generica di detto abuso con l'attività esercitata nei confronti di soggetti che siano con l'agente in rapporti di dipendenza".
Tutto quanto già evocato in precedenza, a proposito EL situazione di dichiarata soggezione di Do. rispetto all'Az. ed al suo timore di perdere l'alloggio, rende ultronea ogni altra considerazione ivi inclusa la sottolineatura che, tanto è vero, che la carica da lui ricoperta ha giovato all'Az. , ed era strumentale al compimento delle sue condotte illecite, che egli attingeva le proprie vittime proprio tra gli ospiti - come era anche Do. - EL comunità (senza tralasciare di considerare infine la contiguità e "comodità logistica" di avere il proprio alloggio privato all'interno EL struttura stessa).
Le molteplici considerazioni svolte fin qui per confutare la fondatezza di qualsivoglia critica alla motivazione EL sentenza impugnata in punto di responsabilità dell'Az. valgono, infine, anche per "episodio Sa. " che è attestato da chiare parole di denuncia EL po'. (oltre che da testimonianze di terzi - M. ) e non è smentito da adeguate, ne' puntuali, critiche del ricorrente (che si limita a censurare il fatto che la Corte abbia "enfatizzato" l'efficacia intimidatrice del cane).
In realtà, l'asserto EL Corte (f. 33) affonda le proprie radici su precisi riscontri processuali rappresentati anche dal dato, soggettivo, che Sa. era sottoposto a cure psicologiche ed era impressionabile;
comunque, a prescindere dal dato "notorio" (quanto meno in termini di fama) EL ferocia del cane di Az. , è un dato di comune esperienza - rilevato anche dai giudici di merito - che una persona che tema i cani ne ha paura anche se si trovi al cospetto di esemplare del tutto inoffensivo. Il contesto, poi, in cui tale "presenza" era stata imposta al Sa. (alle 4 di notte, dopo essere stato svegliato, appositamente, per fare una doccia completamente nudo) rendeva - ragionevolmente - ancora più forte l'intimidazione.
Anche con riguardo alla sentenza del G.u.p., il ricorrente Az. si duole del trattamento sanzionatorio e EL mancata riconduzione dell'episodio Do. nell'alveo dell'ipotesi attenuata speciale di cui all'art. 609 bis c.p.. Invero, anche su tale aspetto, questo Collegio non ravvisa vizi di sorta nella motivazione dei giudici di merito che, anzi, hanno corroborato la propria scelta con il richiamo a molteplici e pertinenti pronunzie di questa S.C..
Ed infatti, con riferimento alla riconoscibilità dell'attenuante in parola, esiste ormai una ricca elaborazione giurisprudenziale piuttosto uniforme che ha enucleato il principio secondo cui, non essendo possibile delineare aprioristicamente una categoria generale alla quale ricondurre i "casi di minore gravità", la loro individuazione è rimessa, volta per volta, alla discrezionalità del giudice di merito da esercitarsi con razionale riferimento agli elementi considerati determinanti per la soluzione adottata e con obbligo di puntuale motivazione.
In altri termini, essa è il risultato di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonché degli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (Sez. 3, 1.7.99, Scacchi, Giust. pen. 2000, 2, 725; Sez. 3, 3.10.06, Rv. 235031; Sez. 4, 7.11.06, Cass. pen. 2008, 1415; sez. 3, 19.12.06, Cass. pen. 2008, 1415). Merita di essere rammentata anche l'ulteriore precisazione (richiamata anche dai giudici di merito) per cui l'attenuante in discussione "non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo", ma concerne la "minore lesività del fatto in concreto" rapportata al bene giuridico tutelato e, quindi, assumono particolare importanza: "La qualità dell'atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età), l'entità EL compressione EL libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici" (Sez. 3, 29.2.00, Priello EL Rotonda, Riv. pen. 2000, 1088; Sez. 3, 24.300, Improta, Cass. pen. 2002, 1427; Sez. 3, 28.10.03, Cass. pen. 2005, 866).
Tanto precisato, appare evidente come la Corte, nel caso di specie, nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal ricorrente, abbia fatto buon uso del proprio potere discrezionale valorizzando il fatto che la diminuente di cui trattasi "è stata introdotta al fine di svincolare la valutazione EL gravità del fatto dai limiti EL materialità EL condotta posta in essere .. .elevandola ad un giudizio più ampio che deve tener conto di tutte le componenti del caso". A tale stregua, giustamente (sez. 3, 5.2.09, Rv. 243123;
sez. 3, 15.2.08, Cass. pen. 2009, 1987), sono stati presi in considerazione elementi come, ad esempio, l'approfittamento, da parte dell'imputato delle condizioni di vita EL vittima ed è senza dubbio efficace e dirimente la considerazione che, nel caso che vede imputato l'Az. , "le modalità del fatto colorano di particolare gravità la condotta del prevenuto che ha subdolamente approfittato del suo ruolo all'interno EL comunità e del comprensibile atteggiamento di paura e di soggezione EL vittima". 2.3. (Il ricorso dei p.g) - Le critiche che il P.G. muove alla decisione EL Corte d'appello, con riferimento alla posizione dell'imputato Ca. , meritano accoglimento.
Nell'avallare tale ricorso, la premessa da cui muovere è rappresentata dal rilievo che - vista anche la conferma appena pronunciata EL responsabilità di Az. per la gran parte delle accuse mossegli - si può affermare che non vi sono dubbi circa l'esistenza delle gravi condotte illecite che si verificavano all'interno EL NI ad opera dell'Az. (e, sia ribadito, non solamente di quelle che hanno acquisito una rilevanza penale). In pratica, l'affermazione è pacifica anche nell'ottica delle sentenza impugnata che, al contempo - come si vedrà meglio più avanti - ha anche dato per provato il ruolo di garanzia ricoperto dal Ca. .
Il punto su cui la Corte ha, però, ritenuto di riformare la decisione di condanna di primo grado attiene alla non sostenibilità dell'esistenza dell'elemento psichico in capo al Ca. . In pratica, esclusa l'esistenza di un dolo diretto (specifico cioè con riferimento alle condotte di cui è stata accertata la rilevanza penale), i giudici di appello ritengono non accoglitele nemmeno la configurabilità di quel dolo eventuale (rappresentato cioè, dall'accettazione del rischio del verificarsi di determinati eventi astrattamente ipotizzabili) e che invece è la tesi sostenuta dal G.u.p. nella prima decisione.
Osserva, in proposito, la Corte che allo scopo di ritenere sussistente l'elemento psicologico, non basta la mera rappresentazione generica di un evento ma "è irrinunciabile una rappresentazione del dato storico nella sua globalità". Secondo la Corte, tale prova, nella specie, non sarebbe stata raggiunta "dovendosi distinguere la conoscenza dalla conoscibilità dell'evento".
Dopo interessanti citazioni giurisprudenziali, i giudici di merito, soggiungono, infine che "la configurabilità di un reato per omissionem commissum in capo al soggetto obbligato richiede pur sempre che questi abbia acquisito, non solo, la consapevolezza effettiva dei presupposti del dovere di attivarsi ma anche che abbia assunto la decisione di non agire avendo piena percezione-volizione del danno che la norma incriminatrice intende evitare". Se il percorso argomentativo EL Corte è, fin qui, in linea astratta, attento e basato su principi dottrinari e giurisprudenziali corretti, il filo logico si interrompe proprio quando esso si cala nella fattispecie in esame lasciando spazio alle critiche che il P.G. ricorrente muove e che questa Corte ritiene di condividere. Si cominci con l'osservare che è dato pacifico - è la stessa Corte ad ammetterlo - che:
- Ca. ebbe "plurime segnalazioni" del c.d. "episodio Ri. " che, in punto di fatto, (è bene ricordarlo nuovamente) era certamente molto più "ricco" di quanto poi i successivi gradi di giudizio abbiano finito per definire penalmente rilevante;
- L'episodio del trattore" è emblematico del grado di conoscenza, da parte di Ca. del tipo di "attenzioni" che Az. riservava ad almeno uno degli ospiti ("A. aveva le labbra sul collo del ragazzo e le braccia protese in un abbraccio") e EL virulenza delle reazioni di Az. (cercò di aggredire con un cacciavite Bi. che li aveva sorpresi in detto atteggiamento scatenando una bagarre che fu nettamente percepita da più persone e creando spavento tra alcuni ospiti);
- indipendentemente da tale episodio, Bi. aveva chiesto al RE ed al C.d.A. di allontanare Az. perché da ritenere persona "non adatta" "a rimanere con i minori (da ricordare che Az. , "col consenso del rettore, svolgeva una penetrante attività nei confronti di tutti gli ospiti, anche minorenni, seguendoli in sostituzione degli educatori a ciò delegati, in molteplici attività anche ludiche all'esterno EL comunità.
Lo stesso Az. , nel corso del suo esame, ha confermato che Ve. gli affidava anche dieci-quindici minori per volta per tenerli occupati durante il giorno" - f. 32);
- a prescindere dalla loro - ritenuta - irrilevanza penale sono un dato acquisito anche i c.d. "puttantours" che Az. organizzava (vale a dire, le uscite serali in gruppo per frequentare le vie ove prostitute e transessuali esercitavano la prostituzione e per trattenersi con essi a scherzare o fare battute di dubbio gusto concludendo, anche, tali "gite" con abbondanti libagioni che facevano rientrare i giovani ubriachi a notte tarda) ed anche a questo faceva riferimento l'accusa di Bi. di non idoneità dell'Az. a ricoprire un ruolo che suppliva anche quello degli educatori;
- rilevante è l'ulteriore dato di fatto riportato nella sentenza di primo grado circa la "unanimità delle deposizioni" di tutti gli altri collaboratori oltre a Bi. circa il fatto di avere fatto pervenire al RE più di una lamentela per i comportamenti eccessivamente autoritari di Az. (proprio la Corte ricorda - ff. 21-22 - la deposizione di c. che definì "A. come
"detentore" in senso sia fisico che simbolico delle chiavi EL struttura, "dotato in modo indiscusso, di un potere su tutti gli altri operatori ed in grado di condizionare il lavoro di tutti gli altri sottraendo ogni mezzo potenziale.... Tutto ciò specie nei momenti di "debolezza" EL struttura, ovvero nei fine settimana quando gli educatori erano assenti");
- altrettanto esattamente i giudici di merito hanno sottolineato l'asserzione di Bi. e degli altri operatori circa il fatto che Az. operasse "con il beneplacito del RE che pareva "proteggerlo" essendone "addirittura ricattato" (affermazione, questa che si sposa con la denuncia di Bi. secondo cui "quando aveva iniziato a lavorare nella Fondazione, era stato avvisato da ON Re. e da ca. che Az. era una persona difficile ...ma che Ca. , parlando di lui aveva usato l'espressione "per me è come un figlio). Significativo è, infine, quanto denuncia Bi. circa il fatto che, in occasione dell'"episodio Ri. ", egli era stato fatto oggetto di vere e proprie "suppliche" da parte del RE Ca. affinché Bi. non chiamasse la polizia ed era rimasto imperterrito quando Az. si era rivolto anche nei suoi confronti con farsi offensive (f. 14).
Detto in estrema sintesi, la Corte non smentisce in alcun modo i dati fattuali che l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere:
a) circa l'anomalia dei comportamenti di Az. , sia, in generale (descritto come persona oltremodo autoritaria e prevaricatrice) sia, in particolare, come persona "attenta" verso comportamenti sessualizzati;
b) circa l'inanità delle plurime segnalazioni fatte pervenire al RE che, non solo, non aveva adottato alcuna misura "contenitiva" (a nessun livello) ma che, anzi, sembrava avallare l'operato di Az. quasi preoccupato di non provocare da parte sua delle reazioni (avendolo equiparato ad una "bomba") (f. 20);
c) circa la funzione di garanzia ricoperta dal Ca. all'interno EL Fondazione visto che: "secondo lo statuto EL Fondazione, emanato con decreto cardinalizio del 22.9.65, e quindi approvato con D.P.R. 18 marzo 1969, spetta al RE la responsabilità disciplinare sulle case dipendenti dalla fondazione (art. 10); egli inoltre, coadiuvato da un "comitato di lavoro" deve essere necessariamente interpellato dal C.d.A. dell'ente in ordine alla ammissione o alla dimissione dei collaboratori (art. 11)". A fronte di tali presupposti fattuali e di diritto, dunque, avrebbe dovuto essere valutato, sia sul piano logico che su quello giuridico, che il rettore Ca. era il primo referente per chi avesse voluto denunciare le palesi violazioni delle norme interne (anche prescindendo dalla loro rilevanza penale) nutrendo la legittima aspettativa di un intervento, quantomeno "contenitivo", delle esuberanze di Az. .
Di certo - e lo da per ammesso anche la Corte - nulla di ciò fu fatto.
Ed allora proprio richiamando la frase EL Corte prima citata "la configurabilità di un reato per omissionem commissum in capo al soggetto obbligato richiede pur sempre che questi abbia acquisito, non solo, la consapevolezza effettiva dei presupposti del dovere di attivarsi ma anche che abbia assunto la decisione di non agire avendo piena percezione-volizione del danno che la norma incriminatrice intende evitare", si colgono le prime incongruenze logiche. Di fronte a così tante manifestazioni di "irregolarità" da parte di Az. - in parte, constatate personalmente (escandescenze di Az. dopo l'"episodio del trattore"), in parte, riferitegli da più persone, in parte, da lui stesso avallate (la frequentazione dei minori sebbene Az. non avesse al qualifica di educatore) - come sostenere validamente (per ripetere le parole EL Corte) che egli non potesse avere "piena percezione-volizione del danno che la norma incriminatrice intende evitare"?
Di certo, non si può neppure arrivare ad affermare (come, però, sembra aver fatto la Corte - v. infra) che gli episodi di cui Ca. era a conoscenza a proposito di Az. avrebbero giustificato ed imposto un suo intervento solo ove si fosse trattato di comportamenti di rilevanza penale ne' sembra ragionevole sostenere - come fatto - che essendosi trattato di due episodi distanti nel tempo e tra loro non del tutto omogenei, Ca. non avrebbe avuto sufficienti elementi di valutazione.
Il punto è che, come si diceva, è pacifico che Ca. non ha fatto nulla e risulta quindi un "distinguo" squisitamente formale e non convincente quello EL Corte che esclude l'esistenza di un atteggiamento psichico giuridicamente apprezzabile da parte di tale imputato sul rilievo che gli episodi Ri. e Do. sono distanti tra loro nel tempo di circa due anni.
Siffatto argomentare - giustamente censurato dal P.G. - starebbe a significare che, per potersi ritenere il RE preposto di una comunità giuridicamente impegnato a fare qualcosa sul piano disciplinare, nei confronti di uno dei sottoposti a cui carico vi siano segnalazioni a dir poco inquietanti, si sarebbe dovuto attendere (e, malauguratamente, auspicare) il verificarsi di un "maggior" numero (incerto) di episodi che fossero delittuosi e (possibilmente) più ravvicinati nel tempo?
L'argomentazione è da respingere sia sul piano logico che su quello giuridico.
Se ha un senso l'esistenza di un soggetto che rivesta un ruolo di autorità e responsabilità non deve avere un senso anche assumere che, già di fronte alla prima ed anche più modesta segnalazione (e tale certo non era quella che riguardava Ri. ), deve scattare la responsabilità del preposto che deve intervenire, chiarire ed adottare i provvedimenti più opportuni del caso per prevenire il rischi del ripetersi di episodi del genere (e ciò ancor prima che si valichi la soglia del penalmente rilevante).
Nella specie, poi, come si è visto, le segnalazioni giunte all'orecchio di Mons. Ca. non avevano riguardato solo il caso Ri. e costituisce una sorta di contorsionismo logico voler, a questo punto, circoscrivere - oltre che negare - una possibilità di consapevolezza e di prevedibilità del rischio che Az. desse luogo ad altri comportamenti censurabili solo perché, successivamente (giunti a questo grado di giudizio) le accuse a lui mosse sono state via via "limate" e, su un piano processuale, hanno ricevuto una sanzione penale molto circoscritta (si pensi alla esclusione del delitto di cui all'art. 572 per i c.d. puttantours ovvero alla delimitazione EL responsabilità di Az. nei confronti di Ri. , ex art. 609 bis, per il solo "episodio del trattore" rispetto ai molti altri e più gravi per i quali si procedeva inizialmente).
Come rilevato dalla sentenza di primo grado, è per tabulas, che le condotte scorrette per le quali Az. è stato, via via, accusato e segnalato a Ca. sono state molte di più e ripetute, ancor prima di arrivare all'ulteriore "episodio Do. " del XXXX. Affermare (o lasciare intendere) che, per far scattare un dovere giuridicamente apprezzabile di impedire un evento naturalistico tutt'altro che astratto (vista la molteplicità delle segnalazioni ricevute da Ca. sulle anomalie comportamentali di Az. ), si richieda una ....previa verifica processuale dell'illiceità penale di tali condotte equivale a sancire la totale deresponsabilizzazione di chi sia preposto ed abbia dei poteri disciplinari come era il caso di Ca. .
Il piano disciplinare e quello penale possono tranquillamente coesistere rispondendo a finalità diverse, ne' vale evocare il fatto che, però, una volta insorto il procedimento penale, quest'ultimo non era stato caratterizzato nemmeno da provvedimenti cautelari proprio perché neppure il responsabile del potere disciplinare aveva ritenuto di intervenire.
Osserva la difesa di Ca. che il P.G. ricorrente avrebbe equivocato il ragionamento EL Corte la quale non avrebbe sostenuto - come invece sembra intendersi - che l'inerzia di Ca. era stata, per lui, due volte "premiale". Sostiene la difesa dell'imputato che ciò che la Corte intendeva valorizzare era il fatto che, dopo l'episodio Ri. , nonostante Az. avesse continuato ad operare nella struttura, non si erano verificati altri fatti.
Ma, anche se questa fosse l'esatta lettura delle parole dei giudici di secondo grado, non si tratterebbe di argomento convincente come si è appena detto, per un responsabile è sufficiente anche la segnalazione di una sola "anomalia" ad imporre un suo intervento (in proporzione alle caratteristiche del caso).
Ma, nella specie, non solo, Ca. non ha fatto nulla per l'episodio Ri. (anzi ha "implorato" Bi. perché non denunciasse fatti di chiara rilevanza penale) ma non ha neanche fatto nulla per i molti altri episodi ed anomalie portati alla sua attenzione da più parti (dai toccamenti e palpeggiamento dei giocatori sui campi di calcio quando questi si concedevano brevi pause (f. 6), agli ineffabili episodi dei "puttantours"). Al contrario, singolarmente, le ragioni che la Corte elenca (f. 37) per spiegare come e perché Ca. non potesse nemmeno essere sfiorato dal dubbio del verificarsi degli episodi Do. e Sa. sembrano muoversi tutte sul filo EL verifica "a posteriori" da parte di un giudice penale ovvero su quello EL "scarsa ripetitività" degli stessi (quasi che, ripetasi per allertare l'attenzione del responsabile di una struttura fosse necessario un certo numero di "anomalie").
Centrata è, poi anche la critica che il P.G. ricorrente muove alla tesi EL Corte EL "non omogeneità" di condotte ascrivibili ad Az. .
In altri termini - si dice nella sentenza impugnata - poiché Ca. era stato raggiunto da "voci" sulle intemperanze di Az. nel recarsi - non essendone autorizzato - dai minori ovvero tenere con essi comportamenti a sfondo sessuale, non vi sarebbe stato motivo, per Ca. , di sospettare il rischio di condotte come quella con Do. perché quest'ultimo era maggiorenne.
La illogicità dell'assunto è palmare. Basti semplicemente ricordare che, nelle sue "invasioni di campo" con i minori, Az. era accusato di palpeggiamenti delle parti intime di linguaggio scurrile a sfondo sessuale e comportamenti fortemente orientati in tale senso come erano i "puttantours". Difficile comprendere in cosa si differenzino le condotte (assolutamente analoghe se non più oravi) per le quali Az. è stato ritenuto responsabile a carico di Do. .
Nè rileva minimamente il fatto che Do. avesse già XX anni visto che egli era pur sempre un ospite EL comunità, una persona con problemi psicologici e faceva affidamento sulla struttura come "protettiva" nei suoi confronti (attese le dichiarate finalità dell'ente cui Ca. era preposto).
"Si rammenti la citazione fatta in precedenza di un brano di una relazione dello stesso Mons. Ca. del 15.4.02 ove si affermava che, tra gli scopi EL NI, vi era quello di assicurare agli ospiti "un cammino sereno verso la realizzazione del proprio progetto non affrettando i tempi ne' ponendo il limite EL maggiore età come termine per i percorsi intrapresi".
Per analoghe considerazioni non si comprende, la esclusione di una ragionevole prevedibilità da parte di Ca. del verificarsi di un episodio come quello di Sa. che sarebbe - nell'idea EL Corte e EL difesa di Ca. - "stravagante". Al contrario, esso. Al contrario, sul piano logico, esso non va, piuttosto visto come assolutamente in linea con la complessità dei comportamenti "atipici" per i quali Az. era stato reiteratamente segnalato al Ca. ? Una doccia imposta in ore notturne, dietro la minacciosa presenza del cane, non sembra, infatti, emblematica conferma dell'immagine - che Az. aveva già avallato di sè - come quella di una persona assolutamente autoritaria e prevaricatrice che non amava essere contraddetta?
Peraltro, piuttosto evidente, è anche lo sfondo velatamente sessuale EL imposizione (significativo è il dettaglio che il vergognoso Sa. riferisce circa il fatto di avere tentato, in un primo tempo, di fare al doccia con indosso almeno le mutande ma di essere, invece, stato costretto a denudarsi del tutto). Pur non potendo certo ricondursi tale condotta nella sfera degli atti sessuali, è innegabile una certa assonanza con le condotte di toccamenti e palpeggiamenti furtivi ripetutamente segnalati al Ca. (per alcuni dei quali - B. e Ma. - si è anche raggiunta la prova penale).
Oltretutto, contraddittoriamente, la Corte, da un lato, sottoscrive le argomentazioni del G.u.p. a proposito EL sicura esistenza, in capo al Ca. di un ruolo di garanzia connesso proprio con la sua posizione di sovraordinato e detentore del potere disciplinare e, dall'altro, arriva a "giustificare" l'imputato Ca. con il rilievo che, in buona sostanza, non rientrava nemmeno nei suoi poteri il licenziamento di Az. (dei quale, peraltro, la stessa Corte da atto che sarebbe stato l'unico veramente efficace per risolvere i problemi che questi causava).
A ben vedere la contraddizione è rilevabile sotto più angolazioni. In primo luogo, l'argomento appena detto (f. 39) non può essere accettato perché ciò di cui si sta parlando attiene a qualcosa di diverso: Ca. è chiamato a rispondere di due episodi criminosi specifici commessi da Az. perché, pur avendo l'obbligo giuridico di impedire l'evento, non aveva fatto nulla (e non una condotta specifica) per impedire che essi si verificassero. Proprio perché lo sforzo dell'interprete è di inquadrare l'atteggiamento psichico dell'imputato, circoscrivere l'indagine sullo stesso alla sola consapevolezza (in termini di prevedibilità) degli episodi specifici è riduttivo. Non si può, e non si deve, ignorare, infatti, che dall'intero processo emerge chiara la totale inerzia dell'imputato Ca. , a qualsiasi livello (anche il più modesto intervento verbale censorio).
In tal senso, perciò, coglie nel segno una delle censure del P.G. ricorrente visto che, ancor prima che all'autorità giudiziaria (alla cui attenzione vanno portati fatti di rilevanza penale), a chi se non al RE responsabile ci si sarebbe dovuti rivolgere per segnalare le anomalie comportamentali di un operatore?
In realtà, perciò - anche se i poteri del Ca. non arrivavano alla destituzione dell'Az. - a fronte di plurime e concordanti lagnanze sul suo operato, vi sarebbe stata una vasta gamma di comportamenti e di provvedimenti di competenza del RE da adottare sul pianto organizzativo e disciplinare fino a giungere a sollecitare l'attenzione del C.d.A per promuovere una sospensione o un allontanamento di Az. .
Il tutto, ripetesi, anche solo in un'ottica di responsabilità non penale come quella che è qui in discussione.
Come si diceva, poi, l'assunto EL Corte è doppiamente contraddittorio quando osserva che il licenziamento sarebbe stato "l'unico intervento disciplinare veramente idoneo" (f. 39) perché così dicendo, implicitamente riconosce che l'enormità delle infrazioni ascrivibili all'Az. era tale da imporre la sanzione disciplinare estrema. A fortiori, perciò, sembra difficile sostenere, al contempo che il rettore Ca. non avesse avuto segnali di allarme sufficienti per temere il verificarsi di episodi come quelli a lui ascritti ex art. 40 c.p., comma 2 ed, a maggior ragione, sarebbe stato fortemente giustificato attendersi, da parte di Ca. l'adozione di qualche iniziativa.
Ciò che qui conta è che, invece, l'inerzia di Ca. è stata la più assoluta e non ha incluso alcun provvedimento monitorio di nessun tipo, anche solo a fronte del fatto che - come bene rileva il G.u.p. - "era accertato che Az. agiva in violazione delle norme inteme EL fondazione recandosi nelle comunità dei minori e cercando di "agganciarti" per portarli nella sua abitazione" (f. 21) e sebbene non fosse "concepibile che in un ambiente come quello EL Casa, dove sono ospitati minori in condizioni psicologiche e sociali disagiate fosse lasciato libero di operare senza alcuna regola (anzi, in aperto contrasto con le regole interne di convivenza) un soggetto certamente pericoloso per l'educazione degli ospiti". Si deve, peraltro, osservare anche come la considerazione "giustificazionista" EL Corte (a proposito dell'assenza di un "potere di licenziamento") Strida particolarmente con il fatto che solo poche pagine prima (f. 36) quegli stessi giudici avevano dichiarato di condividere le conclusioni del G.u.p. a proposito EL posizione di garanzia rivestita da Ca. e del fatto che essa andasse identificata nell'essere, il Ca. , titolare del potere disciplinare.
Particolarmente efficace, in proposito è, anzi, la replica che - proprio - la Corte fa al rilievo EL difesa secondo cui "il potere disciplinare è un potere di sanzione riferito a fatti e comportamenti passati... ed è un potere servente al buon andamento di una data organizzazione". Incisivamente i giudici di appello ribattono, però, che "è anche vero che la buona organizzazione è funzionale al perseguimento degli scopi che sono propri dell'Ente e che, attraverso la repressione di comportamenti scorretti si mira anche ad evitare il ripetersi di situazioni che pregiudicano il raggiungimento di tali scopi, essendo pregiudizievoli per la salvaguardia dei beni fondamentali degli ospiti" (f. 36). A riscontro di tale asserzione - in tal modo, esaltando maggiormente la contraddittorietà delle conclusioni poi da essi raggiunte in punto di responsabilità - i giudici di appello evocano la "atipicità" del ruolo di Az. scelto proprio da Ca. (è lo stesso imputato a riferirlo) per occuparsi del Convitto dei Lavoratori in quanto, essendo Az. privo EL qualifica di educatore, tale incombenza risultava meno impegnativa (che non la gestione di minori). In realtà, il fatto che gli ospiti che Az. doveva seguire fossero maggiorenni (per altro di poco) non esimeva Az. dal rispetto di norme comportamentali che non nuocessero a persone che - in ogni caso - si erano appoggiate a quell'istituto in ragione delle loro difficili condizioni, personali, sociali e/o familiari.
È illogico sostenere la compatibilità di tali enunciazioni con l'assunto successivo per cui deve escludersi il dolo in Ca. perché sarebbe stata necessaria da parte sua "la consapevolezza effettiva dei presupposti del dovere di attivarsi" ("la configurabilità di un reato per omissionem commissum in capo al soggetto obbligato richiede pur sempre che questi abbia acquisito, non solo la consapevolezza effettiva dei presupposti del dovere di attivarsi ma anche che abbia assunto la decisione di non agire avendo piena percezione-volizione del danno che la norma incriminatrice intende evitare").
Non occorrono soverchie parole per evidenziare come fosse ben presente in Ca. la necessità di competenze specifiche di educatore (per il trattamento dei minori) ed è verosimile (avendolo lui stesso affermato anche nella relazione già citata) Che fosse conscio anche EL esigenza di salvaguardare le finalità assistenziali proprie dell'ente a cui egli era sovraordinato. Ci si deve chiedere, perciò, perché non sarebbe stato logico e giuridicamente apprezzabile attendersi da lui interventi operativi e disciplinari per porre rimedio a segnalazioni di "sconfinamento" da parte di Az. nel settore minorile ovvero a segnalazioni di episodi inquietanti, come quello a carico di Ri. , che, seppure maggiorenne, erano chiaramente indicativi di un uso distorto degli strumenti operativi dell'Ente in danno degli interessi degli ospiti. La stessa Corte ammette che il comportamento dell'imputato sia tacciabile di "leggerezza e scarso rigore morale" ma ciò consentirebbe, al massimo , di ritenere provata una responsabilità a titolo di colpa ove il delitto ascrittogli fosse punibile in questi termini. Per la Corte, addebitare le condotte di Az. anche a Ca. a titolo di dolo darebbe luogo ad una sorta di dolus in re ipsa da rinvenire nel solo fatto EL condotta rimproverabile sì da dar vita ad una sorta di inversione dell'onere EL prova. Pur essendo innegabile che la disposizione dell'art. 40 c.p., comma 2, sia delicata e richieda, da parte del giudicante, un'attenta calibratura degli strumenti a propria disposizione, sembra che lo scrupolo EL Corte sia stato eccessivo conducendo ad una interpretazione EL norma che non ne rispecchia il tenore e nemmeno lo spirito al punto da rischiare, in tal modo, di renderla inapplicabile.
Innanzitutto, non si deve ignorare che la lettera EL disposizione è di una chiarezza lapidaria. A differenza di altre norme che implicano la possibilità di ascrivere ad un soggetto una condotta in termini quasi oggettivi (es. art. 83 c.p), nel presente caso, il legislatore non si è posto il problema di distinguere l'atteggiamento psicologico stabilendo l'ascrivibilità del fatto solo a titolo di colpa (ove il reato commesso sia punibile a tale titolo).
Nel capoverso dell'art. 40 c.p.,il legislatore ha posto l'accento solo sulla "responsabilità" del soggetto cui faccia capo un "dovere giuridico" di impedire il verificarsi di un certo evento e, del resto, l'interpretazione giurisprudenziale data più volte alla disposizione è chiara nel ritenere sufficiente, sul piano soggettivo, "la generica consapevolezza che - in tema di reati societari - l'amministratore di fatto ponga in essere condotte integranti il reato di bancarotta (sez. 5, 24.6.99, Murra, Rv. 214301) e la possibilità che ricorra anche solo il dolo eventuale (sez. 5, 19.6.08, Prandelli, Rv. 242020; (Sez. 5, 10.2.09, Cacippo, Rv. 243023); sotto il profilo EL rappresentazione dell'evento, è richiesto che esso potesse essere desunto da "segnali perspicui e peculiari" (sez. 5, 10.2.09, Cacippo, cit.). Significativa risulta una recente decisione nella quale, in tema di reati societari, si fa notare che, sebbene la previsione di cui all'art. 2381 c.c. - introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che abbia modificato l'art. 2392 c.c. e ridotto gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega, non è ugualmente preclusa l'operatività dell'art. 40 c.p., comma 2, sì che permane a tale titolo "la responsabilità dell'amministratore per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire, posto che a tal riguardo l'art. 2932 c.c., nei limiti EL nuova disciplina dell'art. 2381 c.c., risulta immutato". In tale occasione, la Corte ha anche ribadito che per l'affermazione di tale responsabilità penale è richiesta "la dimostrazione, da parte dell'accusa, EL presenza (e EL percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi" (sez. 5, 4.5.07, p.m. in proc. Amato, Rv. 237251). Trasferendo tali principi nel caso in esame è agevole constatare come lo sforzo, apparentemente garantista, EL Corte d'appello sia andato oltre arrivando a teorizzare quasi la necessità di un (inipotizzabile) dolo diretto rispetto alle condotte poste in essere dall'Az. ed, al contempo, si sia platealmente contraddetto quando, dopo avere ammesso tutte le emergenze fattuali che univocamente depongono per una congerie di "segnali perspicui e peculiari" caratterizzati tutti da un elevato tasso di "anormalità", ha ugualmente ritenuto esonerato il Ca. dal dovere giuridico di intervento per impedire l'evento. A ben vedere, è risultato che, anzi, per certi aspetti, l'intervento del Ca. era Stato addirittura "agevolatore" (se non altro, in termini di rafforzamento in Az. dell'idea di essere protetto ed impunito tanto da potere ad esempio, egli - che non aveva la qualifica di educatore - occuparsi ugualmente di minori in aperto contrasto con disposizioni interne;
il tutto per tacere dell'uso poi fatto in concreto di tali ampliati spazi di azione).
È perfettamente giusto - come si fa notare anche dalla difesa del Ca. - che il giudicante, nell'ascrivere una responsabilità, sia pure ex art. 40 cpv. c.p., debba distinguere tra conoscenza e conoscibilità ma senza che l'affermazione si trasformi in una sorta di gioco di prestigio lessicale grazie al quale scardinare il valore EL "prevedibilità" a tutto vantaggio di un imprecisato concetto di conoscenza che vuole evocare un dolo diretto certamente impossibile per ipotesi di responsabilità omissiva impropria come questa.
Il punto certo è che, nella specie, Ca. aveva una indiscussa molteplicità di "segnali" (perspicui e peculiari) per prevedere in termini di buona probabilità il rischio di condotte devianti come quelle per le quali oggi l'Az. si è visto confermare le condanne infittagli nei due precedenti gradi di giudizio. E le conclusioni EL Corte di merito qui in discussione sono censurabili anche allineandosi a quelle posizioni dottrinarie che giustamente ricordano la necessità che l'individuazione degli obblighi di impedire l'evento rilevanti sul terreno del diritto vivente si fondano in una ripartizione funzionale delle posizioni di garanzia. È, infatti, ragionevole ritenere che il principio di equivalenza tra l'omissione non impeditiva e l'azione causale presuppone, non già, un semplice obbligo giuridico di attivarsi ma una posizione di garanzia del bene protetto.
Peraltro, come si è cercato, fin qui di evidenziare, non vi è neanche dubbio che la violazione dell'obbligo sussista a prescindere dal riferimento ad uno specifico Comportamento (imposto dall'ordinamento ma anche da fonti di rango sub-legislativo - ex multis, Sez. 4, 12.7.94, di Martino, Rv. 200141) ma si correla alla sussistenza di un nesso causale tra l'evento ed "un qualsiasi comportamento omissivo" (sez. 4, 20.4.83, Bruno, 160999). Principio questo che rinnova la validità di tutte le considerazioni svolte fin qui per sottolineare la incongruenza di un argomento - come quello speso dalla Corte d'appello - relativo alla impossibilità, per Ca. , di "licenziare" Az. . Non può, infatti, non rilevarsi che egli non è intervenuto nemmeno su un modestissimo e minimo piano disciplinare ma, al contrario, le uniche condotte attive a lui riferibili sono state, paradossalmente, nella direzione opposta di arginare le denunzie e le segnalazioni che gli pervenivano a carico di Az. .
Per quanto attiene alla posizione di Ca. , non si può, dunque, che pronunciare un annullamento EL decisione impugnata, in parte qua, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, altra sezione, per nuovo giudizio alla luce EL considerazioni che precedono. Nel respingere, invece, il ricorso di Az. , segue, per legge, la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti l'art. 637 c.p.p. e ss.;
Annulla la sentenza impugnata, quanto all'imputato Ca. , con rinvio alla Corte d'appello di Milano, altra sezione. rigetta il ricorso di Az. che condanna alle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 12 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010