Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 2
Nel procedimento di esecuzione, l'acquisizione di atti, anche in copia, del procedimento di cognizione (salvo che trattasi di atti mancanti di cui debbasi ricostruire il contenuto) non costituisce attività istruttoria soggetta alle regole del contraddittorio, dal momento che l'intero fascicolo del procedimento di cognizione deve ritenersi sempre a disposizione del giudice dell'esecuzione che lo può (e, il più dello volte, lo deve) consultare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione, al di fuori del contraddittorio, da parte del giudice dell'esecuzione, mediante richiesta alla polizia giudiziaria che lo aveva a suo tempo eseguito, di un decreto di sequestro emesso nel corso del procedimento di cognizione).
Il giudice dell'esecuzione può disporre la cancellazione di atti dichiarati falsi all'esito del procedimento di cognizione anche quando essi interessino soggetti non intervenuti in detto procedimento, a condizione che tali soggetti siano stati posti in grado di intervenire nel procedimento di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2005, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 30/11/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 4100
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 23708/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE AE, N. IL 03/07/1941;
2) TI TT, N. IL 19/07/1943;
3) AN AN,;
4) SE AG, N. IL 05/05/1948;
5) NA NI ER, N. IL 29/09/1943;
6) RU RI, N. IL 09/09/1940;
7) TA IU, N. IL 07/05/1943;
8) AL ES, N. IL 04/05/1957;
9) NE IN OB, N. IL 05/04/1934;
10) DE VINCENTIIS MARCO, N. IL 26/01/1956;
11) TA AN, N. IL 10/07/1957;
12) MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA;
avverso ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 08/10/2004;
sentita la relazione del Consigliere Dr. Francantonio Granero;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. OSSERVA
1. - Per il tramite dei loro difensori, i soggetti in epigrafe ricorrono avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, in funzione di Giudice dell'esecuzione, emessa l'8 ottobre 2004, che ha disposto la cancellazione integrale del verbale conclusivo dei lavori della commissione giudicatrice del concorso a n. 16 posti di professore ordinario di otorinolaringoiatria e dei 29 giudizi collegiali allegati al predetto verbale, nonché la cancellazione parziale della relazione della commissione al ministro, datata 17 febbraio 1990, atti già dichiarati falsi con sentenza 1 dicembre 2000 della medesima Corte d'Appello, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2001, per i quali, tuttavia, nella sede di merito non fu disposta la cancellazione.
- Gli avv.ti Enzo Musco e Attilio Floresta nell'interesse dei ricorrenti LA, LE, FR, RR, DI, LO, LI e SA deducono essenzialmente la violazione dell'articolo 537 del codice di procedura penale, comma 2, e il vizio della motivazione, per non avere il Giudice dell'esecuzione motivato circa i requisiti di opportunità per adottare i provvedimenti riparatori, non essendo stati i ricorrenti parti del procedimento di cognizione;
- l'avv. Matteo Cucè, nell'interesse di RA LE ribadisce l'impossibilità di adottare un provvedimento di cancellazione nei confronti di un soggetto che non è stato parte del procedimento di cognizione e a cui non è stato mosso alcun addebito;
- l'avv. Carlo Turchetta, nell'interesse di AR De NC censura l'ordinanza per violazione dell'artt. 537 e 675 c.p.p., e afferma che in sede esecutiva il Giudice dell'esecuzione è sottoposto allo stesso limite previsto per il Giudice della cognizione dall'articolo 537 c.p.p., comma 2: è pertanto viziata, prosegue, la motivazione laddove fa riferimento all'impossibilità del Giudice della cognizione di provvedere alla cancellazione per indisponibilità degli atti, dal momento che lo stesso Giudice ha avuto la completa disponibilità degli atti medesimi;
erronea è, poi, l'affermazione del Giudice dell'esecuzione secondo cui per adottare i provvedimenti è sufficiente che i terzi abbiano avuto conoscenza del processo, in quanto all'articolo 537 c.p.p., comma 2, parla esplicitamente di parti del procedimento;
- l'avv. Andrea R. Castaldo, nell'interesse di NO MO deduce:
a) l'inosservanza dell'articolo 666 e 179 del codice di procedura penale, e la violazione del contraddittorio, per avere il Giudice
dell'esecuzione deliberato fuori dell'udienza camerale e per avere svolto attività istruttoria nel corso dalla Camera di consiglio, consistente nell'acquisizione di atti originali del fascicolo di cognizione;
b) la violazione degli artt. 537, 675 c.p.p. e il vizio della motivazione, perché la motivazione adottata dal Giudice dell'esecuzione (e cioè che la Corte in sede di cognizione non abbia dato provvedimenti riparatori in quanto non in possesso degli atti concorsuali) è una mera congettura;
al contrario, tutta la documentazione, quantomeno in copia, era nella disponibilità del Giudice del dibattimento e, pertanto, deve ritenersi che quest'ultimo non abbia adottato provvedimenti, perché li ha ritenuti per i terzi che non erano stati parte;
inoltre la norma non parla di terzi di buona fede, ma di terzi che non sono stati parte del procedimento;
infine, la conoscenza del procedimento erroneamente è stata assimilata all'avervi partecipato;
c) l'arbitrarietà dell'ordine di cancellazione dei 29 giudizi collegiali e della relazione della commissione esaminatrice, in quanto la dichiarazione di falsità emessa in sede di cognizione era limitata al solo verbale.
Tutti i difensori hanno presentato memorie di replica alle conclusioni scritte del procuratore generale.
- Gli avvocati Musco e Floresta, nell'interesse di RR, LE, FR, LI, LA, Sambatano, LO e DI ribadiscono la illogicità del tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata perché, in buona sostanza, pur esercitando un suo legittimo potere nei confronti di terzi che non erano stati parte nel processo, ha ritenuto che i concorrenti risultati vincitori nel concorso, pur estranei alla commissione del reato, non abbiano posizioni soggettive meritevoli di tutela che suggeriscano di non adottare i provvedimenti riparatori per il pregiudizio che a loro ne seguirebbe, posto che, secondo questa tesi, essi conservano il diritto a risultare vincitori del concorso.
- L'avvocato Cucè, nell'interesse di RA LE riprospetta invece, in contrapposizione all'opposta tesi sostenuta dal procuratore generale e riconosciuta corretta anche dai difensori precedentemente citati, la tesi secondo la quale il Giudice in sede esecutiva non può ordinare la cancellazione dell'atto ritenuto falso quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parte del procedimento di cognizione.
- Il difensore di NO MO, infine, controbatte la tesi del procuratore generale a proposito della possibilità per il Giudice dell'esecuzione di consultare in Camera di consiglio l'intero fascicolo del dibattimento e, in ogni caso, quand'anche questa possibilità potesse essergli riconosciuta, rileva che nel caso specifico non si è trattato di mera consultazione di ciò che agli atti esisteva, ma di acquisizione presso terzi detentori di ciò che negli alti stessi mancava (il decreto di sequestro, acquisito in copia presso la polizia giudiziaria). Si è trattato quindi di una vera e propria integrazione probatoria, sfuggita alle regole del contraddittorio.
Con un secondo argomento, mentre riconosce fondata la tesi del procuratore generale a proposito dei criteri interpretativi dell'articolo 537 c.p.p., comma 2, e quindi riconosce che il Giudice dell'esecuzione possa pronunciarsi anche nei confronti del terzo non intervenuto nel giudizio di cognizione, ne trae però conclusioni diverse, affermando che proprio la fondatezza del principio postula che il terzo, intervenuto in fase esecutiva, sia messo in condizione di sviluppare il contraddittorio e vengano perciò accolte le sue istanze istruttorie, che invece la Corte d'Appello ha respinto, considerandosi mero interprete formale del provvedimento emesso in sede di cognizione. Con un ultimo argomento contrasta la requisitoria del pubblico ministero, osservando che la declaratoria di falsità e la cancellazione anche dei 29 giudizi allegati al verbale è un provvedimento che va oltre il "petitum" ed eccede i poteri del Giudice, perché finisce per ampliare lo stesso contenuto della declaratoria di falsità oggetto di sentenza irrevocabile. 2.- I ricorsi sono infondati e non possono essere accolti. Valutando le censure secondo il loro ordine logico, indipendentemente dal singolo o dai singoli proponenti, si possono individuare i seguenti gruppi di questioni, partendo da quelle inerenti ai modi con cui si è giunti alla decisione fino al contenuto della medesima. 2.1. - La prima lamenta la mancata lettura del dispositivo in udienza, ma la circostanza non da luogo ad alcuna nullità, perché la lettura non è prevista nei procedimenti camerali e perché, in ogni caso, la mancata osservanza del principio di immediatezza, stabilito solo per le sentenze dibattimentali, darebbe luogo ad una mera irregolarità, non sanzionata da nullità (Così, per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 9750 del 22/02/2005 C.c. (dep. 11/03/2005) Rv. 231493 Quinci).
2.2. - La seconda rileva che, quand'anche dovesse ritenersi ammessa la consultazione del fascicolo in Camera di consiglio, nel caso specifico non si è trattato di mera consultazione di ciò che agli atti esisteva, ma di acquisizione presso terzi detentori di ciò che negli alti stessi mancava (il decreto di sequestro, acquisito in copia presso la polizia giudiziaria). Si sarebbe trattato quindi di una vera e propria integrazione probatoria, sfuggita alle regole del contraddittorio. La censura è infondata. L'acquisizione di atti del procedimento di cognizione non costituisce attività istruttoria, dal momento che nella fase di esecuzione il fascicolo del procedimento di cognizione deve ritenersi sempre a disposizione del Giudice dell'esecuzione, che lo può (e, il più delle volte, deve) costantemente consultare. Pertanto la ricerca e l'acquisizione nel corso dalla Camera di consiglio di atti del fascicolo del giudizio di merito era un'attività dovuta e la loro eventuale surrogazione con copie (come è avvenuto in questo caso a proposito del decreto di sequestro, acquisito in copia presso la polizia giudiziaria che lo aveva a suo tempo eseguito) è un'attività materiale, di carattere amministrativo (art. 112 c.p.p.), ogni volta che non debba intervenire la ricostruzione del contenuto dell'atto mancante attraverso un procedimento incidentale (art. 113 c.p.p.), fermo restando che, in un caso e nell'altro, il Giudice può agire d'ufficio e quindi anche in Camera di consiglio al di fuori del contraddittorio.
2.3. - La terza censura nega, sostanzialmente, la possibilità da parte del Giudice dell'esecuzione di adottare, in assenza di decisione del Giudice della cognizione, provvedimenti riparatori anche nei confronti di soggetti che non sono stati parte del giudizio di cognizione.
La censura non intacca la validità complessiva del provvedimento. È ben vero che sono congetturali le ragioni indicate dal Giudice dell'esecuzione, per le quali la Corte d'Appello in fase di cognizione non avrebbe provveduto ad adottare provvedimenti riparatori. È altrettanto vero che deve ritenersi condivisibile la critica all'affermazione secondo cui i ricorrenti non possono essere ritenuti terzi in quanto avevano in qualche modo avuto conoscenza del processo e comunque non possono ritenersi in buona fede. Infatti l'articolo 537 c.p., comma 2, parla chiaramente di "terzi non intervenuti come parte del procedimento", facendo riferimento ad un una posizione formale di parte (e quindi non di soggetto semplicemente a conoscenza del procedimento) senza alcun requisito di buona fede. Tuttavia, tali profili risultano ininfluenti ai fini del contenuto finale della decisione. Va infatti chiarito che l'articolo 537 c.p., comma 2, costituisce un limite solo per il Giudice della cognizione (Sezioni Unite 27 ottobre 1999, Fraccari); per il Giudice dell'esecuzione, invece (che ai sensi dell'articolo 675 c.p.p. può adottare provvedimenti riparatori), il limite di cui all'articolo 537 c.p.p., comma 2, opera solo nell'ambito del procedimento esecutivo,
nel senso che non possono essere adottati provvedimenti riparatori nei confronti di soggetti terzi, che non siano intervenuti come parti nel procedimento esecutivo (Cass. Sez. 1, 20 novembre 2000 4910, Herbert), sicché ben può il Giudice dell'esecuzione adottare provvedimenti riparatori nei confronti di soggetti che siano stati terzi nel procedimento di cognizione, ma siano, poi, intervenuti nel procedimento di esecuzione. Secondo il precedente giurisprudenziale citato, che questo Collegio condivide, l'inopponibilità al terzo della sentenza non impedisce al Giudice dell'esecuzione di accertare in modo autonomo, sulla base degli atti processuali, la falsità di un documento e di disporne la cancellazione. Nel caso in esame i ricorrenti hanno partecipato al procedimento di esecuzione ed hanno avuto la possibilità di interloquire sulla falsità, onde legittimamente il Giudice dell'esecuzione, verificata la falsità del verbale del concorso, rivisitando il contenuto della sentenza, ha adottato i provvedimenti riparatori ritenuti idonei. 2.4. - Una quarta censura può essere identificata nella lagnanza concernente l'estensione del provvedimento, non solo in senso soggettivo rispetto a tutti i candidatici del concorso, ma anche con riferimento ai documenti sui quali il provvedimento si è esteso: non soltanto, quindi, il verbale in senso stretto, ma anche i 29 giudizi e la relazione al Ministro. A questo proposito va osservato che il Giudice dell'esecuzione può autonomamente dichiarare la falsità di un documento;
non ha, pertanto, ecceduto dai suoi poteri la Corte d'Appello di Roma dichiarando la falsità e disponendo la cancellazione anche dei 29 giudizi, in quanto allegati e parte integrante del verbale, e della relazione al ministro, che riproduce il contenuto del verbale e dei giudizi, in quanto in rapporto di consequenzialità con l'atto dichiarato falso dalla Corte di merito e avente il medesimo contenuto ideologico falso. L'osservazione da conto anche delle ragioni per le quali, contrariamente a quanto sostenuto soprattutto nei ricorsi presentati dall'avv. Musco, correttamente il Giudice dell'Esecuzione, senza incorrere in alcun errore logico, ha ripreso in esame l'intera vicenda, per valutare, nel contraddittorio delle parti che non avevano partecipato al giudizio di merito, sia i requisiti di opportunità per adottare i provvedimenti riparatori, sia l'estensione dell'ordine di cancellazione che andava ad emettere.
Sono consequenziali le pronunce in termini di spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2006