CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 24663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24663 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
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lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 giugno 2022 la Corte d'appello di Roma ha respinto le impugnazioni proposte da IU AN, FA CO e RA NI nei confronti della sentenza del 20 gennaio 2022 del Tribunale di Roma con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli stessi erano stati condannati alla pena di quattro anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa ciascuno in relazione al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90. Nel disattendere le impugnazioni degli imputati la Corte d'appello ha evidenziato gli elementi dimostrativi del pieno coinvolgimento di AN e NI nella attivit\u00e0 di spaccio, in considerazione del rinvenimento della sostanza stupefacente nella abitazione di AN e della convivenza con quest'ultimo di NI, della presenza in tale abitazione di strumenti per il confezionamento in dosi dello stupefacente e dell'allestimento nella stessa di un impianto di videosorveglianza, oltre che dall'accertamento di un continuo via vai di persone da tale abitazione e dalla presenza di vedette che la sorvegliavano. Il trattamento sanzionatorio \u00e8 stato confermato giudicandolo adeguato alla gravit\u00e0 della condotta e alla personalit\u00e0 degli imputati.
2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, tutti per il tramite dell'Avvocato Alfonso Di Benedetto, che lo ha affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato, in relazione a AN e NI, la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione, a proposito della affermazione della loro responsabilit\u00e0, in quanto gli elementi ritenuti dimostrativi del loro coinvolgimento nella attivit\u00e0 di spaccio avrebbero, in realt\u00e0, potuto essere interpretati come relativi al solo consumo personale della sostanza stupefacente, non essendo stato adeguatamente considerato che AN \u00e8 assuntore abituale di tali sostanze e che quindi gli strumenti per la pesatura della droga potevano considerarsi utilizzati dallo stesso AN per suddividere la sostanza da consumare personalmente;
neppure era stato sufficientemente valutato che il condominio nel quale si trova l'abitazione di AN e NI, nella via Vincon 22 di Ostia, si trova all'interno della nota piazza di spaccio denominata \"Piazza Gasparri\" di tale localit\u00e0, per cui l'andirivieni di persone che era stato osservato dalla polizia giudiziaria non riguardava necessariamente l'abitazione dei ricorrenti;
la presenza di un impianto di videosorveglianza in tale abitazione era dovuta proprio alla vicinanza di tale piazza di spaccio e al fatto che AN era solamente conduttore dell'appartamento nel quale abitava con NI;
anche il denaro rinvenuto in tale abitazione e gli appunti manoscritti non erano univocamente dimostrativi dello svolgimento della contestata attivit\u00e0 di spaccio di stupefacenti. La responsabilit\u00e0 di NI era, poi, stata affermata esclusivamente sulla base del dato della sua convivenza con AN, in assenza di elementi dimostrativi del suo coinvolgimento nella attivit\u00e0 di spaccio.
2.2. In secondo luogo, hanno denunciato, con riferimento a tutti e tre i ricorrenti, la violazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. e la manifesta illogicit\u00e0 della motivazione, nella parte relativa al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e quella della partecipazione di tre persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90, compiuto in termini di equivalenza nonostante lo stato di incensuratezza di tutti gli imputati, non essendo stata giustificata la valutazione in termini di gravit\u00e0 delle precedenti condanne riportate da AN, nei confronti del quale era anche stata esclusa la recidiva, n\u00e9 considerate la confessione di CO e il ruolo marginale di NI.
2.3. Infine, con un terzo motivo hanno denunciato l'inosservanza degli artt.114 e 133 cod. pen. e la manifesta illogicit\u00e0 della motivazione, con riferimento alla pena stabilita per CO, incensurato e confesso, per NI, che quale mera convivente di AN aveva svolto un ruolo di minima importanza, e per lo stesso AN, alla luce della considerevole risalenza nel tempo dei suoi precedenti.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilit\u00e0 del ricorso, sottolineando il carattere non consentito delle censure proposte con il primo motivo di ricorso, volte a conseguire una non consentita diversa valutazione fattuale, che non \u00e8 ammissibile, e l'adeguatezza della motivazione anche nella parte relativa alla misura della pena e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze.
4. Con memoria del 24 aprile 2023 il difensore dei ricorrenti ha replicato a tali richieste, ribadendo la configurabilit\u00e0 della destinazione al solo consumo personale della sostanza stupefacente sequestrata, l'assenza di elementi in ordine a una partecipazione attiva della NI alle condotte contestate e la manifesta illogicit\u00e0 della motivazione nella parte relativa al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, pressoch\u00e9 riproduttivo dei motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, \u00e8 manifestamente infondato.
2. Il primo motivo, mediante il quale sono state denunciate violazioni di disposizioni di legge penale e processuale e vizi della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilit\u00e0 di AN e NI, \u00e8 inammissibile, essendo volto a conseguire una non consentita rivisitazione degli elementi di prova, onde giungere a una loro lettura alternativa da contrapporre a quella, concorde e non manifestamente illogica, dei giudici di merito, come tale non suscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimit\u00e0. Alla Corte di cassazione \u00e8, infatti, preclusa la possibilit\u00e0 non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa la possibilit\u00e0 di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilit\u00e0 delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Nel caso in esame i ricorrenti AN e NI propongo una rilettura degli elementi di prova, allo scopo di escludere il fine di spaccio e il coinvolgimento in tale attivit\u00e0 di RA NI, la cui affermazione \u00e8, per\u00f2, stata adeguatamente giustificata dalla Corte d'appello, sottolineando l'andirivieni di persone osservato dagli operanti da e per il Condominio di via Vincon 22 in Ostia (e non, genericamente, dalla zona di spaccio di piazza Gasparri, come sostenuto dai ricorrenti) e la presenza nello stesso di vedette;
il quantitativo di cocaina rinvenuto nella abitazione di AN e NI (pari a circa 150 dosi), oltre a un bilancino di precisione, forbici con lame intrise di stupefacente, un foglio manoscritto con indicati nomi e somme, denaro in contanti e un televisore collegato a un impianto di videosorveglianza che riprendeva l'androne di ingresso dell'edificio. Attraverso la sottolineatura di tali univoci elementi di prova, chiaramente dimostrativi dello svolgimento di una stabile e organizzata attivit\u00e0 di spaccio di stupefacenti, i giudici di merito hanno adeguatamente giustificato sia la conferma della dichiarazione di responsabilit\u00e0 di entrambi i ricorrenti, in considerazione della evidenza dimostrativa di quanto accertato dalla polizia giudiziaria;
sia il pieno coinvolgimento in tale attivit\u00e0 di RA NI, desunto non dalla sola convivenza con AN, ma dalla stabilit\u00e0 di tale attivit\u00e0 e dalle modalit\u00e0 organizzate dello svolgimento di tale attivit\u00e0, caratterizzata dalla presenza nella comune abitazione di plurimi strumenti e oggetti utilizzati per l'attivit\u00e0 di spaccio, di denaro e di appunti di contabilit\u00e0, oltre che dalla realizzazione di un sistema di videosorveglianza, tale da destinare tale abitazione a luogo deputato allo svolgimento di tale attivit\u00e0, alla quale, quindi, la NI, che ivi abitava, partecipava consapevolmente. Di tali rilievi, idonei a giustificare la conferma della dichiarazione di responsabilit\u00e0 e non certo manifestamente illogici, ma, anzi, pienamente logici, in quanto coerenti con le regole razionali e le massime di comune esperienza (tra cui quella relativa alle ragioni per installare in una abitazione un impianto di videosorveglianza collegato con l'androne dell'edificio), i ricorrenti hanno proposto una mera rilettura, fondata su una diversa interpretazione e lettura di detti elementi di prova, che, come ricordato, non \u00e8 consentita nel giudizio di legittimit\u00e0, con la conseguente inammissibilit\u00e0 delle censure proposte con il primo motivo di ricorso.
3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto entrambi relativi al trattamento sanzionatorio, sono, anch'essi, manifestamente infondati, in quanto volti a censurare sul piano delle valutazioni di merito il giudizio di bilanciamento tra le circostanze e quello in ordine alla misura della pena, che sono stati adeguatamente giustificati dai giudici del merito. Quanto al vizio di insufficienza della motivazione, sia in ordine al giudizio di bilanciamento tra le circostanze sia quanto alla misura della pena, giudizio che la Corte territoriale ha condiviso con il Tribunale in considerazione della assenza di elementi significativi per discostarsi dal giudizio di equivalenza nella comparazione delle circostanze e anche dalla valutazione di congruit\u00e0 della pena inflitta, in ragione della non occasionalit\u00e0 della condotta e delle sue modalit\u00e0 (sottolineando, quanto a CO, che costui aveva installato nel proprio telefono cellulare una applicazione di messagistica istantanea, denominata WICKR-ME, notoriamente usata nella attivit\u00e0 di spaccio perch\u00e9 permette di conversare con utenti in modo segreto autodistruggendo successivamente i messaggi), in tale motivazione non vi \u00e8 alcuna manifesta illogicit\u00e0 o carenza sindacabile in questa sede, n\u00e9 errate applicazioni di disposizioni di legge penale, neppure di quelle relative al concorso di persone nel reato. Per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee \u00e8, infatti, sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato ed esaminato gli elementi enunciati nell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratta al sindacato di legittimit\u00e0, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al giudice di merito, la motivazione sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altres\u00ec, logicamente corretta (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Rv 180654), e nel caso in esame, come osservato, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato le ragioni della conferma del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, con giudizio non rivisitabile sul piano delle valutazioni di merito. La determinazione in concreto della pena costituisce poi il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicch\u00e9 l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ci\u00f2 dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso in esame i giudici del merito hanno indicato in modo sufficiente le ragioni della conferma del trattamento sanzionatorio, tra l'altro stabilito considerando come base di computo il minimo edittale, come tale non richiedente analitica giustificazione, e i ricorrenti hanno richiesto, anche a tale proposto, una nuova valutazione di merito sulla adeguatezza della pena, non consentito in sede di legittimit\u00e0, in presenza di motivazione adeguata, mediante la quale sia stato dato conto delle ragioni poste a base di tale determinazione. Quanto alle censure di RA NI in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., va ricordato che al fine della integrazione di tale circostanza non \u00e8 sufficiente una minore efficacia causale dell'attivit\u00e0 prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto \u00e8 necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale cos\u00ec lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (cos\u00ec, da ultimo, tra le tante, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857; v. anche Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051). Nel caso in esame i giudici di merito hanno illustrato, nella descrizione della condotta, la partecipazione alla stessa anche di RA NI, che non si \u00e8 distinta da quella degli altri compartecipi, cosicch\u00e9 correttamente ne \u00e8 stata esclusa la minima rilevanza, peraltro neppure prospettata con l'atto d'appello, come risulta dalla non contestata narrativa della 6 1\u201e15A \u00abI e,1.n sentenza impugnata, con la conseguente preclusione della deduzione di un vizio di motivazione sul punto.
4. In conclusione il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati deve essere dichiarato inammissibile, a cagione del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali \u00e8 stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilit\u00e0 del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonch\u00e9 del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
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SARNO GIULIO
Relatore LIBERATI GIOVANNI", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:24663PEN", "session_full_name": "terza", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230608/snpen@s30@a2023@n24663@tS.clean.pdf"}
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 giugno 2022 la Corte d'appello di Roma ha respinto le impugnazioni proposte da IU AN, FA CO e RA NI nei confronti della sentenza del 20 gennaio 2022 del Tribunale di Roma con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli stessi erano stati condannati alla pena di quattro anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa ciascuno in relazione al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90. Nel disattendere le impugnazioni degli imputati la Corte d'appello ha evidenziato gli elementi dimostrativi del pieno coinvolgimento di AN e NI nella attivit\u00e0 di spaccio, in considerazione del rinvenimento della sostanza stupefacente nella abitazione di AN e della convivenza con quest'ultimo di NI, della presenza in tale abitazione di strumenti per il confezionamento in dosi dello stupefacente e dell'allestimento nella stessa di un impianto di videosorveglianza, oltre che dall'accertamento di un continuo via vai di persone da tale abitazione e dalla presenza di vedette che la sorvegliavano. Il trattamento sanzionatorio \u00e8 stato confermato giudicandolo adeguato alla gravit\u00e0 della condotta e alla personalit\u00e0 degli imputati.
2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, tutti per il tramite dell'Avvocato Alfonso Di Benedetto, che lo ha affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato, in relazione a AN e NI, la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione, a proposito della affermazione della loro responsabilit\u00e0, in quanto gli elementi ritenuti dimostrativi del loro coinvolgimento nella attivit\u00e0 di spaccio avrebbero, in realt\u00e0, potuto essere interpretati come relativi al solo consumo personale della sostanza stupefacente, non essendo stato adeguatamente considerato che AN \u00e8 assuntore abituale di tali sostanze e che quindi gli strumenti per la pesatura della droga potevano considerarsi utilizzati dallo stesso AN per suddividere la sostanza da consumare personalmente;
neppure era stato sufficientemente valutato che il condominio nel quale si trova l'abitazione di AN e NI, nella via Vincon 22 di Ostia, si trova all'interno della nota piazza di spaccio denominata \"Piazza Gasparri\" di tale localit\u00e0, per cui l'andirivieni di persone che era stato osservato dalla polizia giudiziaria non riguardava necessariamente l'abitazione dei ricorrenti;
la presenza di un impianto di videosorveglianza in tale abitazione era dovuta proprio alla vicinanza di tale piazza di spaccio e al fatto che AN era solamente conduttore dell'appartamento nel quale abitava con NI;
anche il denaro rinvenuto in tale abitazione e gli appunti manoscritti non erano univocamente dimostrativi dello svolgimento della contestata attivit\u00e0 di spaccio di stupefacenti. La responsabilit\u00e0 di NI era, poi, stata affermata esclusivamente sulla base del dato della sua convivenza con AN, in assenza di elementi dimostrativi del suo coinvolgimento nella attivit\u00e0 di spaccio.
2.2. In secondo luogo, hanno denunciato, con riferimento a tutti e tre i ricorrenti, la violazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. e la manifesta illogicit\u00e0 della motivazione, nella parte relativa al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e quella della partecipazione di tre persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90, compiuto in termini di equivalenza nonostante lo stato di incensuratezza di tutti gli imputati, non essendo stata giustificata la valutazione in termini di gravit\u00e0 delle precedenti condanne riportate da AN, nei confronti del quale era anche stata esclusa la recidiva, n\u00e9 considerate la confessione di CO e il ruolo marginale di NI.
2.3. Infine, con un terzo motivo hanno denunciato l'inosservanza degli artt.114 e 133 cod. pen. e la manifesta illogicit\u00e0 della motivazione, con riferimento alla pena stabilita per CO, incensurato e confesso, per NI, che quale mera convivente di AN aveva svolto un ruolo di minima importanza, e per lo stesso AN, alla luce della considerevole risalenza nel tempo dei suoi precedenti.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilit\u00e0 del ricorso, sottolineando il carattere non consentito delle censure proposte con il primo motivo di ricorso, volte a conseguire una non consentita diversa valutazione fattuale, che non \u00e8 ammissibile, e l'adeguatezza della motivazione anche nella parte relativa alla misura della pena e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze.
4. Con memoria del 24 aprile 2023 il difensore dei ricorrenti ha replicato a tali richieste, ribadendo la configurabilit\u00e0 della destinazione al solo consumo personale della sostanza stupefacente sequestrata, l'assenza di elementi in ordine a una partecipazione attiva della NI alle condotte contestate e la manifesta illogicit\u00e0 della motivazione nella parte relativa al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, pressoch\u00e9 riproduttivo dei motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, \u00e8 manifestamente infondato.
2. Il primo motivo, mediante il quale sono state denunciate violazioni di disposizioni di legge penale e processuale e vizi della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilit\u00e0 di AN e NI, \u00e8 inammissibile, essendo volto a conseguire una non consentita rivisitazione degli elementi di prova, onde giungere a una loro lettura alternativa da contrapporre a quella, concorde e non manifestamente illogica, dei giudici di merito, come tale non suscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimit\u00e0. Alla Corte di cassazione \u00e8, infatti, preclusa la possibilit\u00e0 non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa la possibilit\u00e0 di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilit\u00e0 delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Nel caso in esame i ricorrenti AN e NI propongo una rilettura degli elementi di prova, allo scopo di escludere il fine di spaccio e il coinvolgimento in tale attivit\u00e0 di RA NI, la cui affermazione \u00e8, per\u00f2, stata adeguatamente giustificata dalla Corte d'appello, sottolineando l'andirivieni di persone osservato dagli operanti da e per il Condominio di via Vincon 22 in Ostia (e non, genericamente, dalla zona di spaccio di piazza Gasparri, come sostenuto dai ricorrenti) e la presenza nello stesso di vedette;
il quantitativo di cocaina rinvenuto nella abitazione di AN e NI (pari a circa 150 dosi), oltre a un bilancino di precisione, forbici con lame intrise di stupefacente, un foglio manoscritto con indicati nomi e somme, denaro in contanti e un televisore collegato a un impianto di videosorveglianza che riprendeva l'androne di ingresso dell'edificio. Attraverso la sottolineatura di tali univoci elementi di prova, chiaramente dimostrativi dello svolgimento di una stabile e organizzata attivit\u00e0 di spaccio di stupefacenti, i giudici di merito hanno adeguatamente giustificato sia la conferma della dichiarazione di responsabilit\u00e0 di entrambi i ricorrenti, in considerazione della evidenza dimostrativa di quanto accertato dalla polizia giudiziaria;
sia il pieno coinvolgimento in tale attivit\u00e0 di RA NI, desunto non dalla sola convivenza con AN, ma dalla stabilit\u00e0 di tale attivit\u00e0 e dalle modalit\u00e0 organizzate dello svolgimento di tale attivit\u00e0, caratterizzata dalla presenza nella comune abitazione di plurimi strumenti e oggetti utilizzati per l'attivit\u00e0 di spaccio, di denaro e di appunti di contabilit\u00e0, oltre che dalla realizzazione di un sistema di videosorveglianza, tale da destinare tale abitazione a luogo deputato allo svolgimento di tale attivit\u00e0, alla quale, quindi, la NI, che ivi abitava, partecipava consapevolmente. Di tali rilievi, idonei a giustificare la conferma della dichiarazione di responsabilit\u00e0 e non certo manifestamente illogici, ma, anzi, pienamente logici, in quanto coerenti con le regole razionali e le massime di comune esperienza (tra cui quella relativa alle ragioni per installare in una abitazione un impianto di videosorveglianza collegato con l'androne dell'edificio), i ricorrenti hanno proposto una mera rilettura, fondata su una diversa interpretazione e lettura di detti elementi di prova, che, come ricordato, non \u00e8 consentita nel giudizio di legittimit\u00e0, con la conseguente inammissibilit\u00e0 delle censure proposte con il primo motivo di ricorso.
3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto entrambi relativi al trattamento sanzionatorio, sono, anch'essi, manifestamente infondati, in quanto volti a censurare sul piano delle valutazioni di merito il giudizio di bilanciamento tra le circostanze e quello in ordine alla misura della pena, che sono stati adeguatamente giustificati dai giudici del merito. Quanto al vizio di insufficienza della motivazione, sia in ordine al giudizio di bilanciamento tra le circostanze sia quanto alla misura della pena, giudizio che la Corte territoriale ha condiviso con il Tribunale in considerazione della assenza di elementi significativi per discostarsi dal giudizio di equivalenza nella comparazione delle circostanze e anche dalla valutazione di congruit\u00e0 della pena inflitta, in ragione della non occasionalit\u00e0 della condotta e delle sue modalit\u00e0 (sottolineando, quanto a CO, che costui aveva installato nel proprio telefono cellulare una applicazione di messagistica istantanea, denominata WICKR-ME, notoriamente usata nella attivit\u00e0 di spaccio perch\u00e9 permette di conversare con utenti in modo segreto autodistruggendo successivamente i messaggi), in tale motivazione non vi \u00e8 alcuna manifesta illogicit\u00e0 o carenza sindacabile in questa sede, n\u00e9 errate applicazioni di disposizioni di legge penale, neppure di quelle relative al concorso di persone nel reato. Per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee \u00e8, infatti, sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato ed esaminato gli elementi enunciati nell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratta al sindacato di legittimit\u00e0, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al giudice di merito, la motivazione sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altres\u00ec, logicamente corretta (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Rv 180654), e nel caso in esame, come osservato, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato le ragioni della conferma del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, con giudizio non rivisitabile sul piano delle valutazioni di merito. La determinazione in concreto della pena costituisce poi il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicch\u00e9 l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ci\u00f2 dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso in esame i giudici del merito hanno indicato in modo sufficiente le ragioni della conferma del trattamento sanzionatorio, tra l'altro stabilito considerando come base di computo il minimo edittale, come tale non richiedente analitica giustificazione, e i ricorrenti hanno richiesto, anche a tale proposto, una nuova valutazione di merito sulla adeguatezza della pena, non consentito in sede di legittimit\u00e0, in presenza di motivazione adeguata, mediante la quale sia stato dato conto delle ragioni poste a base di tale determinazione. Quanto alle censure di RA NI in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., va ricordato che al fine della integrazione di tale circostanza non \u00e8 sufficiente una minore efficacia causale dell'attivit\u00e0 prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto \u00e8 necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale cos\u00ec lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (cos\u00ec, da ultimo, tra le tante, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857; v. anche Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051). Nel caso in esame i giudici di merito hanno illustrato, nella descrizione della condotta, la partecipazione alla stessa anche di RA NI, che non si \u00e8 distinta da quella degli altri compartecipi, cosicch\u00e9 correttamente ne \u00e8 stata esclusa la minima rilevanza, peraltro neppure prospettata con l'atto d'appello, come risulta dalla non contestata narrativa della 6 1\u201e15A \u00abI e,1.n sentenza impugnata, con la conseguente preclusione della deduzione di un vizio di motivazione sul punto.
4. In conclusione il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati deve essere dichiarato inammissibile, a cagione del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali \u00e8 stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilit\u00e0 del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonch\u00e9 del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
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SARNO GIULIO
Relatore LIBERATI GIOVANNI", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:24663PEN", "session_full_name": "terza", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230608/snpen@s30@a2023@n24663@tS.clean.pdf"}