Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2011, n. 8366
CASS
Sentenza 26 gennaio 2011

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Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell'identità degli altri non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

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  • 1Alle Sezioni unite la questione della rilevanza penale del consumo di
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. È stato assegnato alle Sezioni unite un ricorso, rimesso dalla quarta sezione penale, relativo alla questione se l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo conferito ad uno degli assuntori sia punibile ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, lett. a, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272. Com'è noto, a seguito delle modificazioni introdotte da tale legge, la detenzione di sostanze stupefacenti che, per quantità o per modalità di presentazione o per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non …

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  • 2Le Sezioni unite sul consumo di gruppo di sostanze stupefacenti
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 3Sostanze stupefacenti e consumo di gruppo: le ipotesi di non punibilità
    Ilaria Marchì · https://www.iusinitinere.it/

    Teatro di ricchi dibattiti giurisprudenziali e dottrinari costituisce, da sempre, il c.d. “fenomeno” del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti. In mancanza di un precipuo disposto normativo atto a tratteggiare i profili materiali del concetto di “consumo di gruppo”, fattispecie penalmente irrilevante, sussumibile sotto al genus dell'illecito amministrativo, si è sviluppato il timore che lo “spaccio” di droga a terzi fruitori possa, di fatto, mascherarsi e fondersi con l'uso collettivo. Con estrema veemenza la giurisprudenza di legittimità ha cercato, nel tempo, di colmare tale vulnus normativo; segnatamente, in epoca immediatamente successiva all'emanazione del Testo unico delle …

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  • 4Sull'uso collettivo di sostanze stupefacenti: si consolida il
    Ambra Carla Tombesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Secondo la sentenza allegata in calce, non può più escludersi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 73 bis comma 1 lett. a) d.P.R. 309/1990, introdotta con la l. 21.02.2006, n. 49 (di conversione del d.l.30.12.2005 n. 272), la rilevanza penale di acquisto e detenzione, finalizzati all'uso collettivo, di sostanze stupefacenti. Tale norma incrimina chiunque esporti, importi, acquisti o riceva a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenga sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, modo di presentazione o per altre circostanze, appaiano destinate ad un "uso non esclusivamente personale" al quale non è equiparabile, sul versante plurisoggettivo, l'acquisto finalizzato …

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  • 5L' uso di gruppo degli stupefacenti: una panoramica
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2023

    Nel TU 309/90, manca una definizione autentica dell'”uso di gruppo”, nonostante siffatta pratica sia assai diffusa presso la popolazione dedita al consumo di sostanze stupefacenti. Per conseguenza, la Dottrina e la Giurisprudenza si sono trovate, esse sole, ad avere il compito di allestire una disciplina organica in tema di consumazione collettiva di droghe. Sotto il profilo storico, i lemmi “uso di gruppo” vengono utilizzati, per la prima volta, in Cass., sez. pen. I, 21 aprile 1981, n. 5375. Tale Precedente statuiva che “nell'Art. 80 comma 2 L. 685/1975 [poi totalmente abrogata, ndr] la finalità dell'uso personale, anche non terapeutico, di modiche quantità di sostanze stupefacenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2011, n. 8366
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8366
Data del deposito : 26 gennaio 2011

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