Sentenza 10 marzo 2008
Massime • 1
In materia di stupefacenti, non può escludersi una situazione di "uso di gruppo" nel caso in cui più persone decidano concordemente e unitariamente di consumare un quantitativo di droga già detenuto da una di esse, poichè anche in questo caso ricorre quella omogeneità teleologica della condotta del procacciatore rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo, che caratterizza l'ipotesi della codetenzione di gruppo ed impedisce che il primo si ponga in un rapporto di estraneità e di diversità nei confronti degli altri. (Nel caso di specie, relativo ad una condotta verificatasi prima della riforma introdotta dalla L. n. 49 del 2006, non vi era stato alcun preventivo incarico all'acquisto poichè la sostanza stupefacente si trovava già nella disponibilità dell'imputata, presso la cui abitazione si erano recati gli altri imputati).
Commentari • 3
- 1. L' uso di gruppo degli stupefacenti: una panoramicaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2023
Nel TU 309/90, manca una definizione autentica dell'”uso di gruppo”, nonostante siffatta pratica sia assai diffusa presso la popolazione dedita al consumo di sostanze stupefacenti. Per conseguenza, la Dottrina e la Giurisprudenza si sono trovate, esse sole, ad avere il compito di allestire una disciplina organica in tema di consumazione collettiva di droghe. Sotto il profilo storico, i lemmi “uso di gruppo” vengono utilizzati, per la prima volta, in Cass., sez. pen. I, 21 aprile 1981, n. 5375. Tale Precedente statuiva che “nell'Art. 80 comma 2 L. 685/1975 [poi totalmente abrogata, ndr] la finalità dell'uso personale, anche non terapeutico, di modiche quantità di sostanze stupefacenti …
Leggi di più… - 2. L'uso di gruppo di sostanza stupefacente (Cass. 8366/11 - 17396/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2022
- 3. Sostanze stupefacenti, consumo di gruppo, droga, intromissione in carcereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 aprile 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2008, n. 29174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29174 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 10/03/2008
Dott. AGRÒ Antonio NO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 441
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDEBO Giorgio - Consigliere - N. 39369/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CO AR HE, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 26 maggio 2005 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila;
letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Isidori Gaetano AR che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
1. - La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 24 giugno 2004 con cui il Tribunale in sede condannava EL CO AR HE alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 750,00 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere coltivato alcune piantine di cannabis sativa nei pressi della sua abitazione e aver ceduto gratuitamente, in due occasioni, alcune canne di hashish a LL NO e AR ET ON.
2. - L'imputata, per mezzo del suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 per la coltivazione delle tre piantine di cannabis in assenza della prova della capacità stupefacente delle piantine stesse, elemento fondamentale per ritenere l'esistenza del reato di pericolo presunto. In sostanza, la ricorrente assume che il mancato accertamento relativo al principio attivo drogante avrebbe dovuto portare ad una pronuncia di non colpevolezza, stante l'impossibilità di verificare l'idoneità dell'azione, in base al principio della necessaria offensività del reato.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in primo luogo, che il LL e la ON non potevano essere sentiti in qualità di testimoni, trattandosi di coassuntori dello stupefacente che, quindi, si trovavano nella medesima posizione dell'imputata; in secondo luogo, assume l'erroneità dell'applicazione della legge penale da parte dei giudici di merito che, invece, avrebbero dovuto riconoscere che la condotta integrava un'ipotesi di consumo di gruppo di modesti quantitativi di hashish, come tale non avente rilievo penale, ma solo amministrativo.
MOTIVI DELA DECISIONE
3. - La Corte d'appello ha ritenuto la sussistenza del reato di coltivazione, escludendo che il modesto quantitativo delle piantine di canapa indiana potesse avere rilievo per ritenere la destinazione personale dello stupefacente.
Questo Collegio, decidendo prima delle sentenze n. 28605 e 28606 rese dalle Sezioni unite il 24 aprile 2008, ha ritenuto di aderire al precedente orientamento secondo cui la nozione di coltivazione contenuta nel D.P.R. n. 309 fa riferimento solo alla coltivazione in senso tecnico-agrario e imprenditoriale, non anche alla coltivazione cd. domestica, che si ha quando il soggetto agente si limita a mettere a dimora, in vasi detenuti nella propria abitazione o nelle pertinenze di essa, un numero limitato di piantine di sostanza stupefacente (Sez. 6^, 18 gennaio 2007, n. 17983, Notaro;
Sez. 6^, 20 settembre 2007, n. 42650, P.G. in proc. Piersanti;
Sez. 6^, 21 settembre 2007, n. 40712, Nicolotti;
Sez. 6^, 11 ottobre 2007, n. 40362, P.G. in proc. Mantovani). Nel caso di specie, in cui la contestazione si riferisce a fatti commessi nel settembre del 2003, quindi prima delle modifiche apportate con la L. n. 49 del 2006 di conversione del D.L. n. 272 del 2005, deve escludersi, in base al richiamato indirizzo giurisprudenziale, che si sia trattato di vera e propria coltivazione, in quanto l'imputata è stata trovata in possesso di quattro piantine - una conservata in un vaso nella propria abitazione e le altre in giardino -, condotta che rientra nella nozione di coltivazione domestica fornita dalla giurisprudenza e che costituisce una forma di detenzione.
Pertanto, una volta escluso che ci si trovi dinanzi ad una coltivazione illegale in senso tecnico resta da accertare, secondo i canoni offerti dalla normativa speciale, la finalità della detenzione, se cioè sia diretta ad un uso esclusivamente personale del coltivato oppure se si tratti di una condotta finalizzata comunque allo spaccio o alla cessione.
4. - La Corte d'appello ha altresì escluso l'ipotesi del consumo di gruppo richiamando le dichiarazioni rese dai cessionari - ma senza dire cosa i due avrebbero riferito - e limitandosi ad affermare che l'ipotesi dell'uso di gruppo presuppone un preventivo incarico all'acquisto dato dal gruppo ad uno dei partecipanti. In questo modo i giudici hanno applicato una regola ad una fattispecie concreta che si presenta in termini inconciliabili con la massima applicata. Infatti, stando a quanto risulta dalla stessa sentenza, è vero che non vi fu alcun preventivo incarico all'acquisto, ma per il semplice motivo che gli "spinelli" si trovavano già nella disponibilità dell'imputata, presso la cui abitazione si erano recati il LL e la ON. Nella sua interpretazione la Corte d'appello finisce per limitare la nozione di consumo di gruppo al solo caso in cui sia possibile accertare l'esistenza di un accordo preventivo per l'acquisto, con incarico dato ad uno del gruppo, mentre secondo la giurisprudenza formatasi prima delle modifiche introdotte dalla L. n.49 del 2006 la caratteristica del cd. uso di gruppo risiede nell'omogeneità teleologica della condotta del procacciatore rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo, in modo tale che il primo non si ponga in un rapporto di estraneità e di diversità rispetto agli altri (Sez. 6^, 3 giugno 2004, n. 31456, Altobelli;
Sez. 6^, 1 marzo 2007, n. 37078, Antonini). Questo comporta che non può escludersi una situazione di uso di gruppo nel caso in cui più persone decidano concordemente e unitariamente di consumare della droga già detenuta da uno di loro, in quanto anche in questo caso ricorre quella affinità teleologica che caratterizza la codetenzione di gruppo.
5. - In conclusione il ricorso deve essere accolto. Pertanto, la sentenza deve essere annullata in relazione ad entrambi i capi, con rinvio ad altro giudice, perché, tenendo conto dei principi sopra affermati, accerti se la detenzione delle piantine di cannabis fosse o meno destinata ad uso personale e perché verifichi le precise modalità di cessione degli spinelli da parte dell'imputata, al fine di ritenere o escludere motivatamente l'uso di gruppo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2008