Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2007, n. 35682
CASS
Sentenza 10 luglio 2007

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Massime1

Per la configurabilità dell'ipotesi di codetenzione per uso di gruppo di sostanza stupefacente, non punibile in base all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, occorre la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata in comune, con il denaro cioè di tutti i partecipanti al gruppo ed allo scopo di destinarla al consumo esclusivo dei medesimi. Se l'acquisto e il consumo rimangono circoscritti all'interno del gruppo degli assuntori, è irrilevante che la sostanza sia detenuta da uno solo di essi, in quanto l'intero quantitativo è idealmente divisibile in quote corrispondenti al numero dei menzionati partecipanti. In difetto di ciò, sussiste per il detentore il reato di cessione, sia pure gratuita, a terzi di sostanza stupefacente. (La Corte ha precisato che la contraria prova della destinazione della droga allo spaccio spetta all'accusa, mentre non incombe all'imputato l'onere inverso di dimostrare la propria innocenza).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2007, n. 35682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35682
Data del deposito : 10 luglio 2007

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