Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
Per la configurabilità dell'ipotesi di codetenzione per uso di gruppo di sostanza stupefacente, non punibile in base all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, occorre la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata in comune, con il denaro cioè di tutti i partecipanti al gruppo ed allo scopo di destinarla al consumo esclusivo dei medesimi. Se l'acquisto e il consumo rimangono circoscritti all'interno del gruppo degli assuntori, è irrilevante che la sostanza sia detenuta da uno solo di essi, in quanto l'intero quantitativo è idealmente divisibile in quote corrispondenti al numero dei menzionati partecipanti. In difetto di ciò, sussiste per il detentore il reato di cessione, sia pure gratuita, a terzi di sostanza stupefacente. (La Corte ha precisato che la contraria prova della destinazione della droga allo spaccio spetta all'accusa, mentre non incombe all'imputato l'onere inverso di dimostrare la propria innocenza).
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- 1. L'uso di gruppo di sostanza stupefacente (Cass. 8366/11 - 17396/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2022
- 2. La nozione di “uso personale” di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020
La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2007, n. 35682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35682 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 10/07/2007
Dott. MARZANO ES - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1143
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 031193/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DI IS EL, N. IL 22/10/1976;
SULLO GIOVANNI, N. IL 17/03/1979;
SULLO ALFONSO, N. IL 30/10/1976;
avverso SENTENZA del 10/03/2006 di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Salzano ES, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. SORRENTINO Eduardo per il ricorrente Di SO AF che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di SO AF (nato a [...] il [...]), SU AN e SU NS venivano tratti a giudizio (insieme ad altri coimputati) dinanzi al Tribunale di Rimini per rispondere di violazione della legge sugli stupefacenti;
ai prevenuti era stata contestata la detenzione, a fine di spaccio, di hashish e marijuana, sostanze rinvenute in due tende, all'interno di un campeggio, occupate, rispettivamente, dai due gruppi in cui erano suddivisi gli indagati. Il Tribunale predetto, disattendendo la tesi difensiva secondo cui lo stupefacente sarebbe stato acquistato per essere consumato in gruppo, condannava gli imputati, con la concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, alle rispettive pene ritenute di giustizia. A seguito di gravame, ritualmente proposto dal P.M. - il quale aveva denunciato il mancato giudizio di comparazione tra l'attenuante della lieve entità del fatto e l'aggravante del numero di persone contestato in fatto - nonché dagli imputati, la Corte d'Appello di Bologna, per la parte che in questa sede rileva, confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice. A tale ultimo riguardo, la Corte territoriale disattendeva la versione difensiva circa l'asserita destinazione della droga a consumo di gruppo, e motivava il proprio convincimento evidenziando che: a) gli imputati, rinunciando al loro esame, avevano di fatto rinunciato a rendere dichiarazioni in merito ai fatti loro addebitati, e la celebrazione del dibattimento con il rito ordinario non consentiva di conoscere le dichiarazioni dagli stessi rese in sede di udienza di convalida dell'arresto; b) il solo Di SO aveva riferito che la droga era stata acquistata in Napoli con denaro comune ed era destinata al consumo personale durante le vacanze;
c) il silenzio degli altri prevenuti, presenti, non consentiva di ritenere confermate le modalità del fatto esposte dal Di SO ne' ammessa la loro qualità di consumatori di hashish;
d) gli imputati, nel corso del giudizio, non avevano indicato elementi e circostanze che rivelassero la destinazione della droga all'esclusivo uso personale;
e) il parziale occultamento delle sostanze, il rinvenimento di materiali atti al confezionamento delle diverse droghe, la immediata disponibilità anche di "spinelli" pronti per la cessione a terzi, l'andirivieni - osservato e confermato dal verbalizzante - di più persone, poste in contatto con gli imputati dal coimputato IO (giudicato separatamente), erano oggettive risultanze tali da consentire di ritenere provato che la detenzione delle sostanze non era finalizzata totalmente all'uso personale degli imputati;
f) il quantitativo di hashish, pari ad oltre trecento grammi, rapportato al numero dei detentori, ed all'imprecisata durata della vacanza, non poteva considerarsi quale "lecita" scorta, dovendo detta qualificazione essere riservata, secondo l'orientamento della Suprema Corte, al solo quantitativo derivante dall'acquisto con risorse comuni dei detentori e destinato al consumo personale di questi nell'immediatezza dell'acquisto.
Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione i sunnominati imputati denunciando violazione di legge e vizio motivazionale relativamente al diniego della configurabilità dell'ipotesi di consumo di gruppo ed alla conseguente ritenuta colpevolezza: il Di SO (nato il [...]) con atto del difensore, ed i due SU con atto di gravame sottoscritto da entrambi personalmente, sostengono che la Corte di merito avrebbe erroneamente valutato le risultanze probatorie;
il Di SO, in particolare, afferma che le circostanze oggettive apprezzate dalla Corte di merito come rivelatrici di attività di spaccio sarebbero in realtà del tutto compatibili con la destinazione al consumo personale e di gruppo, ed aggiunge che non incombeva alla difesa l'onere di dimostrare la destinazione della droga all'uso di gruppo, ma avrebbe dovuto il P.M. provare la destinazione dello stupefacente ad attività di spaccio. Con separato atto depositato nella Cancelleria del Tribunale di Napoli il 28 marzo 2006, SU AN deduce anche violazione di legge: afferma il ricorrente che la Corte di merito aveva proceduto nella sua ritenuta contumacia nonostante il difensore avesse tempestivamente depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento del SU stesso in quanto detenuto per altra causa presso il carcere di Benevento.
Il difensore del De SO ha poi depositato memoria difensiva con osservazioni sostanzialmente ripetitive delle argomentazioni poste a sostegno del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione in rito sollevata dal SU AN circa l'asserito mancato rinvio del dibattimento nonostante il difensore avesse rappresentato alla Corte di merito il suo stato di detenzione quale legittimo impedimento a comparire. La doglianza risulta manifestamente infondata posto che dall'esame degli atti a disposizione di questa Corte non si rileva alcun documento attestante una comunicazione da parte della difesa del SU AN circa un prospettato legittimo impedimento di questi a comparire perché detenuto.
Passando al vaglio delle ulteriori doglianze - comuni ai ricorrenti - va innanzi tutto precisato che, essendo il fatto per cui è processo avvenuto anteriormente alla L. 21 febbraio 2006, n. 26, le censure devono essere evidentemente esaminate con riferimento al previgente testo normativo, senza quindi tener conto della nuova formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 (T.U.) (quale modificato appunto con la citata Legge) che, come è stato già segnalato da autorevole dottrina, evidenzia una scelta del legislatore ispirata certamente ad un maggiore rigore.
Orbene, pur con riferimento alla formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 in vigore prima del "novum" normativo, le doglianze dei ricorrenti - quelle dei SU caratterizzate peraltro anche da argomentazioni svolte in termini di assoluta genericità - risultano prive di fondamento.
È stato più volte affermato e ribadito, nella giurisprudenza anteriore alla recente modifica sopra ricordata, il seguente principio di diritto: "Per la configurabilità dell'ipotesi di codetenzione per uso di gruppo di sostanza stupefacente, non punibile in base al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 occorre la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata in comune, con il denaro cioè di tutti i partecipanti al gruppo ed allo scopo di destinarla al consumo esclusivo dei medesimi. Se l'acquisto e il consumo rimangono circoscritti all'interno del gruppo degli assuntori, è irrilevante che la sostanza sia detenuta da uno solo di essi, in quanto l'intero quantitativo è idealmente divisibile in quote corrispondenti al numero dei menzionati partecipanti. In difetto di ciò, sussiste per il detentore il reato di cessione, sia pure gratuita, a terzi di sostanza stupefacente (Sez. 4^, n. 8013 del 12/07/1996 Ud. - dep. 14/08/1996 - Rv. 205830); ed è stata altresì affermata la non punibilità - ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art.. 75 - dell'acquisto e della la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, "quando è certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo" (in termini, Sez. Un. N. 4 del 28/5/1997, P.M. in proc. lacolare, RV. 208216). Orbene, non v'è dubbio che la prova della destinazione di stupefacente ad attività di spaccio (con conseguente insussistenza dell'ipotesi di codetenzione per consumo di gruppo) debba essere fornita dall'accusa, non potendo porsi, con un'inversione dell'inere della prova, a carico dell'imputato il compito della dimostrazione della mancanza dei presupposti e delle condizioni per l'affermazione di colpevolezza. Nella concreta fattispecie deve ritenersi pacificamente acquisita la prova della colpevolezza degli imputati, sotto un duplice profilo, come è agevole rilevare dalle integrative pronunce di primo e secondo grado, ed in particolare da quanto evidenziato dal primo giudice (cfr. pagg. da 4 a 6 della sentenza di primo grado): a) la valenza probatoria delle risultanze oggettive acquisite, convergenti nel senso della destinazione della droga, quanto meno in parte, ad attività di spaccio (basti pensare: alla diversità delle sostanze cadute in sequestro, hashish e marjiuana;
alle modalità di occultamento delle sostanze stesse, e cioè nelle due tende ed in parte anche in una buca nel terreno;
al rinvenimento di materiale per il confezionamento di dosi - come i ritagli di cellophane ed un coltello che si presentava intriso ed affumicato - nonché di modiche quantità di "fumo" sulle persone di taluni dei giovani fermati;
a quanto acclarato dai Carabinieri per diretta osservazione, circa il contatto di un giovane, tal IO ES, con gli odierni imputati prima e con altri giovani poi, e la presenza di giovani esterni al campeggio che quotidianamente venivano notati nei pressi delle tende occupate dagli imputati); b) la mancata allegazione da parte degli imputati di elementi oggettivi certi ed univoci circa l'asserito acquisto della droga in comune, con denaro di tutti, da destinare esclusivamente all'uso dei partecipanti al gruppo: a fronte di quanto oggettivamente accertato, gli imputati avevano rinunciato a rendere una personale giustificazione, affidandosi alle spontanee dichiarazioni del Di SO il quale aveva sostenuto che si trattava di "fumo" acquistato a Napoli con il concorso di tutti (con il contributo di L. 100.000 ciascuno, compreso il IO) e trasportato in due pani a Riccione, da utilizzare durante le ferie, senza peraltro suffragare tali dichiarazioni difensive con elementi di riscontro che potessero scalfire le risultanze probatorie acquisite a carico e di cui si è sopra detto. Per tutte le suesposte ragioni i ricorsi devono essere rigettati. Segue, per legge, la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti i solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007