Sentenza 4 luglio 2006
Massime • 1
Non è punibile la condotta di un soggetto, acquirente di sostanze stupefacenti, finalizzata al consumo di gruppo quando si accerti che gli altri componenti abbiano avuto fin dal momento dell'acquisto un autonomo potere di fatto sulla cosa, nel quale si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che, in mancanza di tale condizione, l'acquirente deve considerarsi l'unico originario detentore e la successiva consegna si configura come una cessione penalmente rilevante. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha escluso la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 nella condotta dell'agente che aveva acquistato esclusivamente con proprio denaro cinque grammi di eroina, mettendone a disposizione del gruppo circa un grammo o poco più e suddividendo la restante parte in svariate dosi destinate - previo relativo confezionamento - allo spaccio al fine di recuperare i soldi investiti nell'acquisto).
Commentari • 2
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- 2. Sul consumo di gruppo di sostanze stupefacentiAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2006, n. 31443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31443 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 04/07/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1349
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 014697/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NC RE, N. IL 01/07/1974;
avverso SENTENZA del 21/06/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. T. Baglione che ha concluso per il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'Avv.ti GIORGI e VALLE;
udito i difensore Avv. P. Federico, anche in sost.ne dell'avv. Torlone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CU ND è stato condannato dal tribunale di Grosseto per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e artt. 586- 589 c.p., per aver cagionato la morte di TI RA, che decedeva a seguito dell'assunzione dell'eroina cedutale. La Corte d'appello di Firenze confermava, escludendo l'ipotesi della codetenzione per uso di gruppo e la conseguente ravvisabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 D.P.R. cit.. Ricorrono i difensori, denunciando violazione di legge. a) Pur dando atto della partecipazione all'acquisto e delle modalità del consumo della droga da parte dei componenti del gruppo, la corte di merito esclude l'accordo preventivo per il solo fatto che l'imputato fu il solo ad erogare la somma necessaria all'acquisto stesso. Ma l'accordo può essere desunto anche da altri elementi, quali il rapporto di amicizia fra acquirente e consumatori e la consumazione della droga nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, onde non rileva che la TI e gli altri, diversamente dal CU, fossero sprovvisti della somma necessaria per procurarsi la sostanza stupefacente.
L'accordo nella specie vi è stato, con la suddivisione dei compiti al fine di procurarsi l'eroina e la preventiva decisione di assumerla.
Anche la dottrina, osserva il ricorrente, richiama l'attenzione su un elemento decisivo ai fini del riconoscimento dell'uso di gruppo, vale a dire il dominio volontaristico dell'acquisto dello stupefacente da parte di tutti i destinatari dello stesso.
Anche se un solo soggetto acquista la disponibilità materiale della sostanza, questa è "lato sensu" riferibile a tutti i membri del gruppo.
È stato violato il principio di cui all'art. 521 c.p.p., poiché i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato consumò con gli amici un grammo e mezzo di eroina, conservando la restante parte per lo spaccio terzi. Ma l'addebito sub A) non reca traccia di cessione e/o detenzione a fini di cessione a soggetti diversi da quelli componenti il gruppo. Donde la nullità incorsa, ritualmente dedotta coi motivi di appello, non riscontrati dalla corte fiorentina. Le doglianze proposte vanno disattese.
Manifestamente infondata è quella formulata in rito, ove si consideri che l'addebito sub A) contempla espressamente la detenzione a fini di vendita di alcuni grammi di eroina a terzi, ossia a soggetti diversi dalla TI dal IN e dal PE, i quali componevano il "gruppo".
Quanto al merito del ricorso, è noto che secondo un consolidato orientamento, per la configurabilità della ipotesi di codetenzione per uso di gruppo di sostanza stupefacente, non punibile in base al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, occorre la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata in comune, con il denaro cioè di tutti i partecipanti al gruppo ed allo scopo di destinarla al consumo esclusivo dei medesimi. Se l'acquisto ed il consumo rimangono circoscritti all'interno del gruppo degli assuntori, è irrilevante che la sostanza sia detenuta da uno solo di essi, in quanto l'intero quantitativo è idealmente divisibile in quote corrispondenti al numero dei menzionati partecipanti. In difetto di ciò, sussiste per il detentore il reato di cessione, sia pure gratuita, a terzi di sostanza stupefacente (Cass. sez. 6^, 02/12/03, n. 4842, Elia;
sez. 4^, 11/05/2000, n. 12001, Acqua;
sez. 4^ 12/07/96, n. 8013, Del Conte).
Sul contrasto insorto circa la configurabilità dell'illecito amministrativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 75 o del delitto ex art. 73 D.P.R. cit. nell'ipotesi di acquisto della sostanza da parte di uno dei membri del gruppo per conto degli altri, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il discrimine va individuato con riguardo alla finalità della condotta ed alla eventuale omogeneità teleologica della condotta di chi effettua materialmente l'acquisto rispetto allo scopo propostosi dagli altri membri (acquisto finalizzato o meno alla comune assunzione). Ne deriva che il fatto della codetenzione va qualificato illecito amministrativo non solo nel caso di acquisto in comune della sostanza, ma anche quando l'acquisto e la successiva detenzione avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse degli altri appartenenti al gruppo, essendo certa sin dall'inizio l'identità degli stessi, oltre che manifesta la volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale (S.U., cc. 28/05/97, n. 4, PM in proc. Iacolare). Nel solco di tale pronuncia è stato affermato che per la configurabilità del cd. consumo di gruppo di stupefacente per uso personale, rilevante quale illecito amministrativo, è sufficiente la dimostrazione del preventivo incarico all'acquisto, dato dal gruppo ad uno dei partecipanti, in vista della futura materiale divisione e apprensione fisica della quota di ognuno, dovendo escludersi sia l'ulteriore condizione del previo versamento del denaro dovuto da ciascuno, sia la sussistenza di una precedente intesa circa il luogo e i tempi del successivo consumo (sez. 6^, 03/06/03, n. 28318, Orsini).
Ed è stato pure precisato che l'accordo fra l'agente e gli altri soggetti non deve essere necessariamente espresso, così come non è necessaria la preventiva raccolta di denaro per l'acquisto "collettivo" della droga: essa è apprezzabile come elemento sintomatico dell'accordo, che può essere desunto pure da altri elementi, quali il rapporto di amicizia fra l'acquirente e gli altri consumatori, l'effettivo uso da parte di tutti nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, l'unicità della confezione contenente la sostanza (sez. 6^, 04/06/99, n. 9075, De Carolis). A sostegno di una tale opzione esegetica il ricorrente sottolinea come elemento discriminante, il dominio volontaristico del fatto di acquisto da parte di tutti i destinatari della droga, riscontrabile nella specie in ragione del contributo materiale recato da ciascuno allo acquisto ed all'uso, a prescindere dal contributo economico, sopportato dal solo CU.
Ma la suggestiva formula è smentita dalla giurisprudenza di questa Corte, laddove si statuisce che la condotta di un soggetto acquirente di sostanze stupefacenti può ritenersi non punibile in quanto finalizzata al consumo di gruppo solo quando possa accertarsi che gli altri componenti abbiano avuto fin dal momento dell'acquisto quell'autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che, in mancanza, l'acquirente deve considerarsi l'unico originario detentore e che la successiva consegna si configura come una cessione penalmente rilevante (sez. 4^, 10/06/04, n. 34437, Inglese;
sez. 4^, 29/11/2000, n. 10475, Catania, ove si esclude il mero illecito amministrativo, poiché l'acquisto è avvenuto ad opera di un solo soggetto ed a sua discrezione).
Nella specie difettano i presupposti dell'illecito amministrativo configurato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75. La Corte di merito ha perspicuamente rimarcato che il CU acquistò col suo solo denaro cinque grammi di eroina, mettendo a disposizione del gruppo un grammo e mezzo di sostanza. Egli suddivise poi la restante parte in dodici quattordici dosi, provvedendo al relativo confezionamento, destinate allo spaccio, "al fine di recuperare" il denaro impegnato nell'acquisto.
È evidente, pertanto, che non sussiste la "ratio" della fattispecie di cui all'art. 75 D.P.R. cit., che consiste nella mancanza di un'indebita diffusione dello stupefacente da chi lo acquista a chi lo assume, poiché all'operazione procedono congiuntamente i membri del gruppo.
La corte fiorentina evidenzia opportunamente come la quantità di droga acquistata dall'imputato ecceda largamente i bisogni del gruppo e sia pertanto destinata in gran parte allo spaccio.
È stata, così,acquistata una prova certa che, travalicando il fatto unitario e le ragioni specifiche della codetenzione, dimostra che tale situazione è finalizzata all'attività di spaccio nei confronti di soggetti estranei al gruppo (v. sez. 6^, 30/10/96, n. 215, PM in proc. Lorè ed altro).
Il consumo esclusivo della droga da parte dei membri del gruppo costituisce, invero un elemento indefettibile della codetenzione per uso di gruppo, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75. È stato, infatti, specificando che rientrano nella sfera dell'illecito amministrativo l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale, che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando è certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi, nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo (S.U., sent. Cit. supra, m. 208216).
La valutazione prognostica della destinazione della sostanza, correttamente compiuta dai giudici di merito sulla scorta dei dati fattuali acquisiti, esclude che nel caso in esame possa ravvisarsi la codetenzione per uso di gruppo.
Si impone, dunque, il rigetto del ricorso.
Il ricorrente va condannato alle spese processuali, nonché alle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi Euro 2.800,00 per TI AN, Euro 3.200,00 per TA IS, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario come per legge per ciascuna delle dette parti.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, liquidate per TI AN in complessivi Euro 2.800,00, per TA IS in Euro 3.200,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario per legge per ciascuna delle dette parti.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006