Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2006, n. 31443
CASS
Sentenza 4 luglio 2006

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Non è punibile la condotta di un soggetto, acquirente di sostanze stupefacenti, finalizzata al consumo di gruppo quando si accerti che gli altri componenti abbiano avuto fin dal momento dell'acquisto un autonomo potere di fatto sulla cosa, nel quale si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che, in mancanza di tale condizione, l'acquirente deve considerarsi l'unico originario detentore e la successiva consegna si configura come una cessione penalmente rilevante. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha escluso la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 nella condotta dell'agente che aveva acquistato esclusivamente con proprio denaro cinque grammi di eroina, mettendone a disposizione del gruppo circa un grammo o poco più e suddividendo la restante parte in svariate dosi destinate - previo relativo confezionamento - allo spaccio al fine di recuperare i soldi investiti nell'acquisto).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2006, n. 31443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31443
Data del deposito : 4 luglio 2006

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