Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2009, n. 23574
CASS
Sentenza 6 maggio 2009

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Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi del mandato all'acquisto che nell'ipotesi dell'acquisto in comune, è sanzionato penalmente a seguito della novella introdotta dalla L. n. 49 del 2006, risultando sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 dl 1990, in quanto, in tal caso, non è ipotizzabile un uso <> (secondo quanto normativamente richiesto ai fini dell'irrilevanza penale della condotta) della sostanza stupefacente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la novella, avendo "in parte qua" introdotto una nuova incriminazione, non si applica alle condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore).

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    La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2009, n. 23574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23574
Data del deposito : 6 maggio 2009

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