Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2007, n. 37078
CASS
Sentenza 1 marzo 2007

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E illegittima, perché determina una non consentita "reformatio in peius" della sentenza che sia stata impugnata dal solo imputato, l'esclusione di una circostanza attenuante (nella specie, quella prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) da parte del giudice di appello, anche se non ne risulta modificata l'entità della pena.

In materia di stupefacenti non sono punibili, e rientrano pertanto nella sfera dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), l'acquisto e la detenzione di droga destinata all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di altri soggetti dei quali sia certa l'identità e manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, giacché in tal caso l'omogeneità teleologica della condotta dell'agente rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione come codetenzione e impedisce che egli si ponga in rapporto di estraneità e diversità rispetto agli altri, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta come cessione. (Nella specie è stato escluso l'uso di gruppo nella detenzione di un quantitativo complessivo di oltre 1600 dosi di eroina da parte dell'imputato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2007, n. 37078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37078
Data del deposito : 1 marzo 2007

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