Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2005, n. 16400
CASS
Sentenza 18 gennaio 2005

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La mancanza, nell'atto di querela inserito nel fascicolo per il dibattimento, dell'attestazione, prevista dall'art. 337,comma quarto, cod. proc. pen., della data e del luogo di presentazione nonchè dell'avvenuta identificazione del querelante non impedisce che detta attestazione, a suo tempo realmente redatta, possa essere prodotta ed anche acquisita d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado ed anche in quello d'appello, ove soltanto in quest'ultima sede sia sorta la relativa questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato intempestiva per tardività l'avvenuta produzione, da parte del P.M., prima della discussione finale, della lettera, contenente i dati richiesti dall'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen., con la quale il comando di stazione dei Carabinieri aveva a suo tempo trasmesso la querela alla procura della Repubblica).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2005, n. 16400
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16400
Data del deposito : 18 gennaio 2005

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