Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 1
La mancanza, nell'atto di querela inserito nel fascicolo per il dibattimento, dell'attestazione, prevista dall'art. 337,comma quarto, cod. proc. pen., della data e del luogo di presentazione nonchè dell'avvenuta identificazione del querelante non impedisce che detta attestazione, a suo tempo realmente redatta, possa essere prodotta ed anche acquisita d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado ed anche in quello d'appello, ove soltanto in quest'ultima sede sia sorta la relativa questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato intempestiva per tardività l'avvenuta produzione, da parte del P.M., prima della discussione finale, della lettera, contenente i dati richiesti dall'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen., con la quale il comando di stazione dei Carabinieri aveva a suo tempo trasmesso la querela alla procura della Repubblica).
Commentari • 2
- 1. Proscioglimento per difetto di condizione di procedibilità: requisiti della querela e procura speciale (Giudice Rossana Ferrara)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Nullità della querela per difetto di legittimazione del querelante e preclusione alla procedibilità penale (Giudice Rossana Ferrara)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2005, n. 16400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16400 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 18/01/2005
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 40
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 25757/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 31.3.2004 da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA;
avverso la sentenza emessa dallo stesso Tribunale, in composizione monocratica, il 25 novembre 2003, nel procedimento a carico di TO PI, nata a [...] il [...]. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dr. Vito Monetti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RE PI era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Massa, dei seguenti reati: a) ai sensi degli artt. 612, 61 n. 11 c.p. (per avere minacciato un ingiusto male a RE ON affrontandola con la frase: se esci dal tuo appartamento ti sbatto la spazzatura in faccia e ti faccio vedere io di cosa sono capace, con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di coabitazione);
b) ai sensi dell'art. 81 cpv., 594, 61 n. 11 c.p., per avere rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo della stessa sorella RE ON;
c) ai sensi degli artt. 81 cpv. e 582 c.p., per avere procurato lesioni personali alla stessa (afferrandola al collo e sferrandole un calcio al ventre le cagionava lesioni personali giudicate guaribili in giorni tre).
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti della RE perché la querela è inammissibile. Reputava il giudicante che, benché la querela fosse stata presentata per iscritto, non risultavano rispettate le prescrizioni dell'art. 337, comma 3, nella parte in cui è detto che l'autorità che riceve lo stesso atto provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione ed all'identificazione della persona che la propone. Reputava, all'uopo, irrilevante la produzione al dibattimento della comunicazione della Stazione Carabinieri di Piazzola sul Brenta, attestante l'avvenuta presentazione della denuncia-querela da parte della RE il 9.11.1997, alle ore 9, posto che la documentazione era stata allegata soltanto all'udienza, ad istruttoria dibattimentale oramai ultimata e prima della discussione finale e, dunque, intempestivamente, ove invece avrebbe dovuto essere inserita nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 431 c.p.p. Avverso l'anzidetta decisione il P.M. di Massa propone ora ricorso per cassazione, dolendosi della declaratoria d'inammissibilità, posto che il giudicante avrebbe dovuto prendere atto della produzione della comunicazione anzidetta che altro non era se non la lettera di trasmissione con la quale il comandante della Stazione Carabinieri, che aveva ricevuto la stessa querela, aveva provveduto al relativo inoltro alla competente A.G.
Ad avviso di parte ricorrente, la documentazione anzidetta comprovava il soddisfacimento delle prescrizioni di legge, che, peraltro, non richiedevano particolari formule per il loro adempimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il tema della decisione verte sulla legittimità della statuizione del giudicante che ha ritenuto tardiva la produzione documentale del P.M. - consistente nell'attestazione che in una certa data, presso la competente stazione dei Carabinieri, era stata proposta querela scritta da parte della persona offesa - sul rilievo che quella stessa documentazione non risultava inserita nel fascicolo per il dibattimento, così come prescrive l'art. 431 c.p.p. Per l'effetto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché la querela è inammissibile.
La pronuncia anzidetta, pur senza farne espressa menzione, si richiama ad un principio enunciato da una sentenza di questa Suprema Corte, secondo cui fra gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale, che ai sensi dell'art. 431, lett. d) c.p.p.. vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento rientra anche l'attestazione, prevista dall'art. 337, comma 4, della data e del luogo di presentazione della querela, come pure quella dell'avvenuta identificazione del querelante. Ne consegue che, ove tali attestazioni per errore non siano state di fatto inserite in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, ai sensi dell'art. 491, comma 2, c.p.p. e può essere chiesto che l'inserimento abbia luogo in detta sede (cfr. Cass. 19.1.2000, Colasazza, rv 215655). Reputa la Corte di non poter aderire a siffatto orientamento (che limita temporalmente la facoltà di produzione documentale) perché fondato su una lettura formalistica del testo normativo, che non tiene conto della funzione precipua della querela, intesa come manifestazione di volontà volta a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati, da riscontrare al momento della decisione. L'eventuale mancanza in atti del documento che consacra, storicizzandola, tale volontà e, correlativamente, la mancanza delle formali attestazioni richieste dall'art. 337, comma 4, assumono rilievo solo in quanto non consentono la doverosa verifica dell'esistenza della querela e della ritualità della sua presentazione. La norma racchiusa nell'art. 431 lett. a), che annovera gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale tra quelli che devono comporre il fascicolo per il dibattimento, è disposizione di carattere funzionale ed ordinatorio, volta ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento del processo. È significativo, in proposito, che lo stesso art. 491, comma secondo, ultima parte, stabilisce che la preclusione sancita dal primo comma si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, salvo, però, che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento, con ciò dettando una significativa deroga al rigore della stessa preclusione. Pertanto, nell'ipotesi in cui, nel fascicolo del dibattimento, manchi il documento che contenga la manifestazione di volontà della persona offesa di ottenere la punizione del responsabile ovvero le prescritte formalità di cui all'art. 337, comma 4, una siffatta mancanza non autorizza il giudice a procedere, senz'altro, alle consequenziali determinazioni in ordine alla procedibilità dell'azione penale, non potendo esimersi dal compiere le indagini necessarie alla verifica dell'effettiva e rituale proposizione della querela, la cui documentazione, in ipotesi affermativa, va poi riversata nel fascicolo per il dibattimento (cfr., in senso analogo, Cass. 17.6.1999, n. 10964, PM c. Antidormi, rv 214452). Non solo, ma un'indagine siffatta, ove la questione sulla rituale proposizione della querela sia sorta soltanto in sede di gravame, deve essere effettuata anche d'ufficio dal giudice di appello, in applicazione dell'art. 603, comma 3, del codice di rito (cfr. Cass. 12.1.2000, n. 1077, Litterio, rv. 215750). Alla stregua di quanto precede, la produzione da parte del P.M., sia pure a dibattimento in corso, della documentazione attestante il rispetto delle formalità prescritte dal comma 4 dell'art. 337 c.p.p., non può ritenersi tardiva, ma sicuramente utile ai fine delle pertinenti valutazioni del giudicante, offrendogli gli elementi documentali la cui sussistenza, diversamente, avrebbe dovuto egli stesso accertare con apposita indagine, nei termini anzidetti. 2. - Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2005