Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
L'indulto, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non ha tuttavia alcuna efficacia ablativa circa gli altri effetti derivanti dalla condanna (nella specie, quello di renderla idonea a fungere da causa risolutiva della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla recidiva in caso di estinzione della penaGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Fa sempre piacere registrare che la Corte di suprema di cassazione, specie se nella sua più alta espressione, prende posizione per interpretazioni in favorem rei piuttosto che contra reum. Non fa mai piacere, però, quando si debba prendere atto che queste posizioni "virtuose" si prestano a rilievi in chiave critica o lasciano senza risposta alcuni interrogativi. È il caso della sentenza in rassegna. Risparmiamo volentieri al lettore il riepilogo della questione controversa sottoposta all'esame del Collegio per avervi già accennato in sede di presentazione dell'ordinanza di rimessione ex art. 618 c.p.p., in questa Rivista, 2011: si trattava di stabilire se possa essere contestata la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 39547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39547 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3328
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 045134/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NUORO;
nei confronti di:
1) VI SEFKIJA, N. IL 10/04/1981;
avverso ORDINANZA del 24/10/2006 TRIBUNALE di NUORO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli.
OSSERVA
Rilevato che il Tribunale di Nuoro, in data 24.10.2006, dichiarava estinte per indulto le pene inflitte a Seferovic Sefkija con sentenza del Trib. di Tempio Pausania del 9.1.2001 e di Nuoro del 1.7.2005, mentre rigettava la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena avanzata dal P.M. per le sentenze del tribunale di Tempio Pausania del 9.1.2001, 23.10.2003 e 5.5.2004;
che avverso questa ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il P.M. presso il Trib. di Nuoro deducendo erronea applicazione delle legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b)). Sosteneva in particolare che l'indulto non poteva essere concesso perché presupposto dell'indulto è che la pena sia concretamente eseguibile, mentre quella inflitta dal Trib. di Tempio Pausania il 9.1.2001 era sospesa, e quella del Trib. di Nuoro del 1.7.2005 era stata sostituita dall'espulsione;
sosteneva, inoltre, che erroneamente era stata rigetta a richiesta di revoca ex art. 168 c.p., del beneficio della sospensione concesso con le sentenze 9.1.2001, 23.10.2003 e 5.5.2004 del Trib. di Tempio Pausania, giacché in ogni caso l'indulto non fa venir meno gli effetti penali della condanna;
1.
Ritenuto che
l'art. 676 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4 (cui si richiama l'art. 672 c.p.p., in tema di indulto), prevedono che il provvedimento sia adottato dal Giudice dell'esecuzione senza formalità, e cioè senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, e che contro questo provvedimento preso de plano l'interessato possa proporre opposizione avanti allo stesso Giudice il quale, questa seconda volta, dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza;
che, qualora il Giudice, anziché provvedere de plano, abbia da subito fissato udienza, l'indirizzo passato prevedeva il ricorso per Cassazione (Cass. 1^, 23.12.1996, n. 6387; Cass. 1^, 7.4.1995, n. 1146), assumendo che a quel punto il principio del contraddittorio era salvo. Che, invece, la giurisprudenza più recente, ritiene che comunque alla decisione presa nel contraddittorio dell'udienza debba seguire l'opposizione (Cass. 3^, 5.12.2002, n. 8124/03 - ric. Salomone), perché l'istante è maggiormente garantito quando il giudice dell'esecuzione, il quale può ancora effettuare valutazioni nel merito, ha cognizione piena delle doglianze;
in cassazione, invece, il ricorso sarebbe circoscritto ai vizi ricorribili;
che, secondo il prevalente indirizzo, (Cass. 3^, 20.1.2004, n. 14724 - ric. Mariano;
Cass. 3^, 5.12.2002, n. 8124/03 - ric. Salomone;
Cass. 3^, 27.5.2003, n. 34403 - ric. Di Rocco;
Cass. 5^, 2.10.2001, n. 44476 - ric. Costa) il ricorso per cassazione erroneamente proposto va qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale
di Nuoro;
2.
Ritenuto che
la questione della revoca della sospensione, invece, non rientra nella procedura che si segue per l'indulto, e va quindi qui esaminata;
Che il ricorso del P.M. è fondato.
Considerato che l'indulto (art. 174 c.p., comma 1) lascia intatti gli effetti penali della condanna, cioè le conseguenze giuridiche che scaturiscono ope legis dalla condanna stessa;
che l'indulto si limita dunque ad estinguere la pena e a farne cessare l'esecuzione, ma non ha alcuna efficacia ablativa circa gli altri effetti derivanti dalla condanna, tra cui quella di renderla idonea a fungere da causa risolutiva del beneficio della sospensione condizionale in precedenza concesso;
che poiché la condanna del Tribunale di Nuoro si riferisce a reato commesso durante il termine di sospensione, la revoca dei benefici deve essere disposta a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1), che poiché trattasi di pronunzia meramente dichiarativa, in presenza dei presupposti di legge, va disposta la revoca delle sospensioni condizionali concesse con le sentenze 9.1.2001, 23.10.2003 e 5.5.2004 del tribunale di Tempio Pausania, previo annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza (art. 620 c.p.p., lett. l), art. 621 c.p.p.). Nè calza a proposito il precedente giurisprudenziale richiamato dal tribunale (Cass. 3^, 27.11.1998. n. 1200), il quale attiene a tutt'altra fattispecie: una volta precisato che l'indulto estingue immediatamente la pena, mentre la sospensione estingue il reato al compimento del termine stabilito e in presenza dei dovuti presupposti, si afferma che, in caso di concessione della sospensione condizionale, non può essere negato l'indulto ritenendo più favorevole la prima misura;
non c'è infatti incompatibilità fra i due istituti, perché "anche se allo spirare del termine stabilito dall'art. 163 c.p., non si dovessero verificare le condizioni per l'estinzione del reato ex art. 167 c.p., ovvero si verificassero le condizioni previste dall'art. 168 c.p., per la revoca della sospensione condizionale" l'interessato sarebbe comunque coperto dall'indulto.
È chiaro che, nel caso di specie, si sono verificate le condizioni per la revoca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della revoca del beneficio della sospensione condizionale concessa, e per l'effetto revoca il suddetto beneficio concesso con le sentenze 9.1.2001, 23.10.2003 e 5.5.2004 del Tribunale di Tempio Pausania;
Qualificato per il resto il ricorso come opposizione, ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nuoro per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2007