Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/1998, n. 1200
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Sentenza 27 novembre 1998

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Non vi è incompatibilità tra i benefici della sospensione condizionale della pena e quello dell'indulto, giacché il primo estingue il reato al compimento del termine stabilito qualora il condannato adempia gli obblighi impostigli e non commetta un reato della stessa indole -art. 167 cod. pen.-;mentre l'indulto estingue immediatamente la pena. Per conseguenza, in ossequio al principio del "favor rei", i due benefici possono esser applicati congiuntamente per assicurare al condannato l'estinzione delle pene, anche se allo spirare del termine stabilito dall'art. 163 cod. pen. non si dovessero verificare le condizioni per la estinzione del reato ex art. 167 cod. pen., ovvero si verificassero le condizioni previste dall'art. 168 cod. pen. per la revoca della sospensione condizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/1998, n. 1200
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1200
    Data del deposito : 27 novembre 1998

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