Sentenza 27 novembre 1998
Massime • 1
Non vi è incompatibilità tra i benefici della sospensione condizionale della pena e quello dell'indulto, giacché il primo estingue il reato al compimento del termine stabilito qualora il condannato adempia gli obblighi impostigli e non commetta un reato della stessa indole -art. 167 cod. pen.-;mentre l'indulto estingue immediatamente la pena. Per conseguenza, in ossequio al principio del "favor rei", i due benefici possono esser applicati congiuntamente per assicurare al condannato l'estinzione delle pene, anche se allo spirare del termine stabilito dall'art. 163 cod. pen. non si dovessero verificare le condizioni per la estinzione del reato ex art. 167 cod. pen., ovvero si verificassero le condizioni previste dall'art. 168 cod. pen. per la revoca della sospensione condizionale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/1998, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Giovanni PIOLETTI Presidente del 27.11.1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.3664
Dott. Alfredo TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere N.19705/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MI ES, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 27.2.1998 dalla corte di appello di Catanzaro. Vista la sentenza denunciata e il ricorso, Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Luigi Mancini, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 26.2.1997 il tribunale di Paola dichiarava ES IL colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 2, legge 516/1982 (testo originario), per aver omesso di versare all'erario ritenute fiscali operate nel 1988 per lire 5.827.000, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di due mesi di reclusione e lire 2.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie di legge. Concedeva altresì la sospensione condizionale di tutte le pene (principale ed accessorie), ad eccezione della pubblicazione per estratto della sentenza.
2 - Su gravame dell'imputato, la corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 27.2.1998, ha esteso il beneficio della sospensione condizionale della pena anche alla sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza, e ha confermato nel resto la sentenza appellata.
3 - Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il IL, deducendo a) che è stato omesso il giudizio di comparazione delle concesse attenuanti generiche ex art. 69 c.p.; b)che illegittimamente la corte di merito ha negato l'applicazione dell'indulto di cui al d.p.r. 394/1990. 4 - Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato. Non essendo state contestate aggravanti, non si vede in che modo il giudice avrebbe potuto esercitare l'invocato giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69 c.p.. 5 - È invece fondato il secondo motivo dedotto.
Infatti il reato contestato all'imputato è stato commesso sino al 20.1.1989, e quindi prima della data di riferimento prevista per l'applicazione dell'indulto di cui al d.p.r. 394/1990 (24.10.1989). Ma la corte territoriale ha negato il beneficio, ritenendolo incompatibile con quello della concessa sospensione condizionale della pena, il quale - estinguendo il reato - è più favorevole e quindi prevalente rispetto all'indulto.
Tuttavia, questa tesi, benché adottata da qualche sentenza ormai risalente nel tempo (da ultimo Cass. Sez. VI n. 8552 del 4.10.1982, ud. 30.6.1982, Gesualdo, rv. 155321), è orinai disattesa dalla prevalente giurisprudenza e non è criticamente sostenibile (cfr. tra le altre Cass. Sez. III, n. 7607 del 23.5.1989, ud. 18.4.1989, Naldi, rv. 181390; Cass. Sez. III, n. 6317 del 25.5.1992, ud. 30.4.1992, Carnevale, rv. 190457). Infatti, non può esistere incompatibilità tra i benefici della sospensione condizionale della pena e quello dell'indulto, giacché il primo estingue il reato al compimento del termine stabilito (cinque per i delitti, due per le contravvenzioni) qualora il condannato adempia gli obblighi impostigli e non commetta un delitto o altra contravvenzione della stessa indole (art. 167 c.p.); mentre l'indulto estingue immediatamente la pena. Per
conseguenza, in ossequio al principio del favor rei, i due benefici possono essere applicati congiuntamente per assicurare al condannato l'estinzione delle pene (principale ed accessorie) anche se allo spirare del termine stabilito dall'art. 163 c.p. non si dovessero verificare le condizioni per l'estinzione del reato ex art. 167 c.p., ovvero si verificassero le condizioni previste dall'art. 168 c.p. per la revoca della sospensione condizionale.
Alla luce di questi principi la corte di merito avrebbe dovuto applicare l'indulto di cui al d.p.r. 22.12.1990 n. 394, giacché ne ricorrevano i presupposti e non erano previste cause ostative.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'indulto delle pene principale ed accessorie, che concede;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999