Sentenza 6 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di letture consentite, ex artt. 431 e 511 cod. proc. pen., la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento al fine della ricostruzione storica della vicenda, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela; in tal caso, infatti, la lettura è consentita, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova. Ne consegue che, in assenza dei presupposti di cui all'art. 512 cod. proc. pen., la querela non può essere utilizzata per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., trattandosi di documento redatto dalla persona offesa e non di un verbale contenente dichiarazioni precedentemente rese dal testimone.
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- 1. Art. 431 - Fascicolo per il dibattimentohttps://www.filodiritto.com/
1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale …
Leggi di più… - 2. Art. 511 - Letture consentitehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 51711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51711 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo MA - Presidente - del 06/10/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI MA - Consigliere - N. 2807
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 52358/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA IU N. IL 12/12/1961;
avverso la sentenza n. 119/2011 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 02/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MICCOLI GRAZIA;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. SPINACI Sante, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per il ricorrente, l'avv. CRISTOFARO Nicolino ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. LA US è stato tratto a giudizio per il reato di cui agli artt. 81, 594, 581, 674 e 612 c.p. "perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, apostrofando in un primo momento IN BI e AR MA con l'epiteto "invalidi", successivamente facendo oggetto gli stessi di getto di birra e di porzione di limone che colpivano la AR, rivolgendosi ancora agli stessi con la frase "andate a cagare", prospettando infine agli stessi danni ingiusti con la frase "io a quei due li devo togliere dalla circolazione, dove li trovo li lascio", era responsabile di ingiuria, percosse e getto pericoloso di cose e minaccia. In Palata, il 22 giugno 2007".
2. Con sentenza in data 6 dicembre 2010 del Tribunale di Larino - sezione distaccata di Termoli- il LA è stato assolto dai reati di cui agli artt. 581 e 612 c.p., perché il fatto non sussiste, mentre è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 594 e 674 c.p., nonché al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese in favore della parte civile.
3. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di Appello di Campobasso, in data 2 luglio 2013, ha dichiarato non doversi procedere in ordine la reato di cui all'art. 674 c.p., perché estinto per prescrizione e ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, riducendo sia la pena irrogata sia l'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento danni.
4. Ha proposto ricorso l'imputato, deducendo la violazione dell'art. 500 c.p.p., essendo stato inibito alla difesa in primo grado di procedere, durante l'esame testimoniale delle persone offese, alle contestazioni del contenuto della querela da questi presentata. Sarebbe così stata omessa la valutazione di tutte le contraddizioni delle persone offese e, conseguentemente, la loro inattendibilità. La Corte territoriale per la ricostruzione degli accadimenti, facendo mero rinvio alla sentenza di primo grado, ha fondato la sua decisione sull'attendibilità delle persone offese.
Ha dedotto, altresì, il ricorrente che da parte della Corte territoriale vi sarebbe stato il travisamento del fatto, con conseguente illogicità della motivazione in ordine al reato di ingiuria e al suo movente.
Ha dedotto, inoltre, l'omessa valutazione di una prova decisiva dalla quale si evincerebbe che la parola "invalidi" non fosse diretta ai coniugi IN.
È stata, infine, dedotta la violazione di legge con riferimento al reato di cui all'art. 674 c.p., in relazione al quale si è sostenuto pure il travisamento della prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Manifestamente infondata è la censura mossa dal ricorrente alla decisione dei giudici di merito in ordine alla non utilizzabilità dell'atto di querela per le contestazioni ai testi.
È pacifico che, in tema di letture consentite in dibattimento, in base agli artt. 431 e 511 c.p.p., la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento, ed è utilizzabile, ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, sicché da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda, tranne che nel caso in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia - querela, nel qual caso, a richiesta di parte, la lettura è consentita, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova.
Nel caso di specie, però, non si verte nelle predette fattispecie, cioè di lettura della querela direttamente da parte del giudice, in assenza dell'esame della persona che ha reso le dichiarazioni, ma in quella di cui all'art. 500 c.p.p., cioè, di contestazione del contenuto della deposizione testimoniale.
La norma -come è noto- fa specifico riferimento all'ipotesi nella quale le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto. Orbene, l'atto di querela è un documento redatto dalla persona offesa e non un verbale contenente "dichiarazioni precedentemente rese dal testimone", sicché esso non è utilizzabile per le contestazioni ex art. 500 c.p.p.. 1.2. Passando all'esame degli altri motivi dedotti, va ribadito che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e;
la modifica normativa di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, infatti, ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati;
è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
1.3. Tanto premesso, occorre rilevare nel caso in esame che i motivi dedotti nel ricorso del LA risultano sotto molti profili generici e, peraltro, vengono rappresentati elementi di fatto (come quello di aver rivolto le parole offensive non alle persone offese ma ad altri), non valutabili in questa sede.
Le censure sono formulate senza alcuna considerazione specifica degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata e in quella di primo grado, alla quale quest'ultima ha fatto rinvio. A tal proposito va ricordato che nel giudizio di appello è consentita la motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già
condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata. (Sez. 2^, n. 30838 del 19/03/2013 - dep. 18/07/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; così anche, Sez. 6^, n. 17912 del 07/03/2013 - dep. 18/04/2013, Adduci e altri, Rv. 255392).
L'assenza di un collegamento concreto delle censure mosse con la motivazione della sentenza impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per l'impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
Peraltro, l'esame del provvedimento impugnato consente di ritenere che la motivazione della Corte territoriale sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza. Si deve, infatti, rilevare la completezza delle argomentazioni e la coerenza delle valutazioni con i dati probatori operate dai giudici di merito;
sono state descritte le prove acquisite e il collegamento logico di esse con altri elementi relativi ai profili oggettivi e soggettivi, nonché alle motivazioni per le quali ha agito l'imputato.
Il ricorrente, infine, non ha indicato atti del processo che non siano stati già valutati, ne' ha dedotto informazioni rilevanti cui possa conseguire un giudizio di questa Corte in ordine al cosiddetto travisamento della prova.
3. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2014