Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 51711
CASS
Sentenza 6 ottobre 2014

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Massime1

In tema di letture consentite, ex artt. 431 e 511 cod. proc. pen., la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento al fine della ricostruzione storica della vicenda, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela; in tal caso, infatti, la lettura è consentita, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova. Ne consegue che, in assenza dei presupposti di cui all'art. 512 cod. proc. pen., la querela non può essere utilizzata per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., trattandosi di documento redatto dalla persona offesa e non di un verbale contenente dichiarazioni precedentemente rese dal testimone.

Commentari2

  • 1Art. 431 - Fascicolo per il dibattimento
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    1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale …

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  • 2Art. 511 - Letture consentite
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 51711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51711
Data del deposito : 6 ottobre 2014

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