Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
Il giudice conserva, in virtù del principio della "perpetuatio iurisdictionis", il potere-dovere, in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, di delibare la fattispecie al fine di verificare se il sequestro fu eseguito legittimamente e se sussistano le condizioni per disporre la confisca, senza dovere investire il giudice amministrativo della questione a seguito delle modifiche apportate al Codice della strada dalla legge n. 120 del 2010 che ha, in particolare, attribuito al sequestro finalizzato alla confisca "ex" art. 186, comma secondo, lett. c) e 187 cod. strada, natura amministrativa, ed alla conseguente confisca, natura di sanzione amministrativa accessoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2010, n. 44903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44903 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 27/10/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1345
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 27133/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA LO N. IL *30/03/1981*;
avverso l'ordinanza n. 46/2010 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI, del 08/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di AS AN avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari in data 8.6.2010 che confermava il decreto emesso in data 6.4.2010 dal GUP del Tribunale di Cagliari con cui veniva convalidato e contestualmente autonomamente emesso il sequestro preventivo (già disposto dalla P.G. il 31.3.2010), dell'autoveicolo Fiat Coupè tg. *AT807CZ* di proprietà e condotto da AS AN, avendo ritenuto il fumus del reato di cui 187 C.d.S., comma 8. Deduce il ricorrente la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche in relazione all'art. 187 C.d.S. avendo il Tribunale ritenuto sussistente il fumus del reato ipotizzato in quanto il AS\, benché informato dai sanitari sulle finalità delle analisi aveva rifiutato di sottoporsi al prelievo, ribadendo che i CC non avevano correttamente formulato la richiesta di analisi (che appariva generica non essendo stata barrata la casella specifica di quella da eseguire) ai sanitari del pronto soccorso i quali avevano deciso di effettuare solo gli accertamenti tossicologici. Preliminarmente, si deve osservare che il sequestro preventivo de quo, è stato operato, espressamente, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e, quindi, nel presupposto che trattasi di "bene soggetto a confisca obbligatoria".
Orbene, atteso l'intervento normativo di cui alla L. 29 luglio 2010, n. 120, va osservato che, nonostante tale sopravvenuta normativa si presti a rilevanti dubbi interpretativi nell'unitario contesto dell'intero testo normativo, appare doversi ritenere che, quanto alla confisca, si sia ora in presenza di una sanzione amministrativa accessoria e non già di una pena accessoria, come in precedenza ritenuto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 23428 del 25 febbraio 2010 (in materia era pure intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), limitatamente alle parole "ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2"). Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella dell'altrettanto novellato art. 187, comma 1, lett. c), quanto al sequestro, all'art. 224-ter, introdotto con a legge di riforma, secondo cui "nelle ipotesi di reato per le quali e prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'art. 213, in quanto compatibili". Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle "ipotesi di reato per le quali e prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo", sicché l'art. 224-ter deve ritenersi ora prefigurare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse ritenere che la confisca in questione abbia conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di fronte ad una evidente apoda sistematica e ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la procedura incidentale inerente al sequestro, finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe solo amministrativamente prevista e disciplinata, del tutto arbitrariamente sottratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie.
L'ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina;
ha, contraddittoriamente, rafforzato le sanzioni penali tipiche per l'illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell'illecito), ma ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, quindi, di una "depenalizzazione" dell'illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria, sulla scorta dei principi stabiliti dall'art. 2 c.p., comma 4 e L. n. 689 del 1981, art.
1. Tale situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla sentenza delle Sezioni Unite del 16 marzo 1994, n. 7394: non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile nell'ambito dell'apparato sanzionatorio tipico dell'art. 17 c.p,. In siffatto contesto deve ritenersi, per il principio del favor rei, applicabile la nuova disciplina di tale sanzione accessoria, il trattamento amministrativo (anziché penale) essendo, per definizione, più favorevole per l'imputato.
Quanto al sequestro, in particolare (per quel che nella specie rileva), salvo il profilo riconducibile all'art. 321 c.p.p., comma 1, esso, come richiamato dalle norme incriminatrici (artt. 186 e 187 C.d.S.), appare espressamente disciplinato solo come sequestro amministrativo. Tanto induce a ritenere il disposto in proposito dell'art. 186, comma 2, lett. c), e art. 187, e: "ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224-ter"; ed il richiamo non contiene espressioni "in quanto compatibili" o "salvo che..." o similari. Tale onnicomprensivo dettato della norma individua i soggetti legittimati a disporlo (l'agente o l'organo accertatore della violazione), i successivi adempimenti (la trasmissione del verbale a) prefetto territorialmente competente), la opposizione al provvedimento di sequestro (che e quella di cui all'art. 205). L'applicabilità di tale disciplina e procedura nei casi disciplinati dagli artt. 186 e 187 scaturisce dall'espresso rinvio all'art. 224-ter effettuato da tali norme incriminatrici. Da tanto anche la dottrina che sinora si è interessata della materia ha tratto la conclusione che, in ogni caso, il sequestro a fini di confisca, nelle ipotesi di cui agli artt. 186 e 187, non possa più essere disposto dal giudice penale, ma debba essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa.
Quanto ai sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa e tuttora sub iudice, in mancanza di disposizioni transitorie, si deve rilevare che essi furono legittimamente imposti secondo le regole sostanziali e procedimentali all'epoca vigenti;
la loro perdurante legittimità, però, non può più essere delibata alla stregua di quei presupposti, ed in particolare alla stregua del disposto dell'art. 321 c.p.p., comma 2, dovendosi invece verificare la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano ora la confisca amministrativa. La novella normativa, difatti, come s'è detto, non ha abrogato l'istituto dei sequestro prodromico alla confisca, ma ha solo modificato la sua qualificazione giuridica. Il sequestro venne a suo tempo legittimamente disposto secondo le regole all'epoca vigenti (tempus regit actum); la misura, quindi, rimane valida, imponendosi al giudice solo di valutare ora se l'atto compiuto sia conforme anche ai requisiti sostanziali, di natura amministrativa, allo stato richiesti.
Contrariamente a quanto ritenuto dalle prime sentenze emesse da questa Suprema Corte in materia (Sez. 4, 21 settembre 2010, n. 38561;
Sez. 4, 22 settembre 2010, n. 38569; Sez. 4, 23 settembre 2010, n. 38591), deve ritenersi che anche in tale delineata situazione debba trovare applicazione il principio della perpetuatio iurisdictionis, sicché, per i procedimenti già iniziati sotto il vigore della pregressa legge (nella specie, il decreto di sequestro disposto dalla P.G. risale al 31.3.2010 e quello di convalida e sequestro del GUP al 6.4.2010 e, quindi, ben prima della sopravvenuta legge di riforma del 29 luglio 2010), è tuttora dato al giudice penale (senza investire l'autorità amministrativa) delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida. Ed egli è in grado e deve valutare la legittimità o meno, nella sua connotazione amministrativa, dell'operato sequestro, giacché, se si ritiene, quanto alle modalità di imposizione del vincolo, che valgano le norme all'epoca vigenti, per il resto tale legittimità appare ora valutabile solo alla stregua della sussistenza o meno di elementi inducenti a ritenere la legittimità dell'operato sequestro sotto il profilo amministrativo, cioè, in sostanza, il rifiuto a sottoporsi all'accertamento relativo alla guida "sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope" di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8 (in relazione ai commi 2, 2 bis, 3 e 4, come riformulato dalla novella de qua), tale condotta nel contempo realizzando l'ipotesi di reato ivi prevista;
siffatto accertamento coincide, quindi, del tutto con la verifica, precedentemente operata, della sussistenza o meno del fumus commissi delicti che costituiva presupposto anche del provvedimento di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2. Nella specie, si da atto nel ricorso che il sequestro venne inizialmente "eseguito da ufficiali ed agenti di p.g. della compagnia Carabinieri di San Vito" tanto assolvendo al disposto del nuovo art. 224-ter C.d.S., secondo cui "l'agente o l'organo accertatore della violazione precede al sequestro...".
Sui presupposti legittimanti il sequestro, come sopra premesso, il ricorrente ha censurato l'interpretazione data dal Tribunale del riesame all'art. 187 C.d.S., laddove aveva ritenuto che i sanitari potessero autonomamente valutare quali accertamenti effettuare (e segnatamente solo quelli tossicologici), in assenza di una specifica richiesta degli organi a di polizia a ciò preposti, attesa la mancata apposizione di barra in corrispondenza degli accertamenti di ebbrezza e alterazione correlata all'uso di stupefacenti. Il Tribunale, in proposito, ha fornito una congrua motivazione, scevra da vizi logici o giuridici, avendo rilevato che il AS\ aveva rifiutato di sottoporsi al prelievo benché informato dai salutari delle finalità di esso (per l'accertamento dell'eventuale condizione di uso di sostanze stupefacenti) e delle procedure da adottare. La richiesta dei sanitari fu preceduta da idonea istanza dei militari intervenuti su modulo prestampato nella quale vi è, come ancora rilevato dal Tribunale, "un preciso riferimento alle ragioni poste a fondamento della stessa e cioè alla verifica di una eventuale alterazione psico-fisica del soggetto per verificare l'infrazione art. 186 e/o 187 C.d.S.". L'omessa apposizione della barra su una o entrambe le caselle (poiché a norma dell'art. 187 C.d.S., comma 4 gli accertamenti in questione possono riguardare "anche", e quindi non necessariamente, il tasso alcolemico), è stata correttamente giudicata come irrilevante attesa la completezza del documento circa l'indicazione dei dati essenziali e la compiuta integrazione del reato di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8 con il mero rifiuto a sottoporsi agli accertamenti in questione. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2010