Sentenza 16 marzo 2016
Massime • 1
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2016, n. 25808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25808 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2016 |
Testo completo
25 80 8/ 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Silvio Amoresano · Presidente - Sent. n. sez.846 Mauro Mocci UP - 16/03/2016 Emanuela Gai R.G.N. 2344/2016 Enrico Mengoni Giuseppe Riccardi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SC RT, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 10/07/2015 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2015 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione, condizionalmente sospesa, emessa, in data 28/01/2015, dal Tribunale di Milano nei confronti di SC RT in ordine al reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, in qualità di legale CL rappresentante della Euroedil s.c.a.r.l., utilizzato una nota di credito del valore di € 425.484,90 per operazioni inesistenti per l'anno di imposta 2007. 2. Avverso tale provvedimento il difensore dell'imputato, Avv. Enrico Allegro, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge: sul rilievo che la società era cessata, in quanto cancellata dal registro delle imprese, e che le S.U. civili (con sentenza n. 4062 del 2010) hanno affermato la non fallibilità della società dopo un anno dalla cancellazione e l'estinzione del debito tributario, viene invocata l'inoffensività in concreto della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il motivo proposto è generico, oltre che manifestamente infondato. Invero, il richiamo alla inoffensività della condotta in ragione della cessazione dell'attività sociale appare oscuro, e non appare affatto pertinente il richiamo giurisprudenziale invocato, secondo il quale "in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data" (Sez. U, Sentenza n. 4060 del 22/02/2010, Rv. 612083). Peraltro, confondendo i piani della responsabilità penale, individuale, dell'amministratore della società e della responsabilità amministrativa, della società, il ricorso omette di considerare che la società è stata cancellata nel 2010, laddove la condotta di utilizzazione fraudolenta della nota di credito è avvenuta nel 2008, con riferimento al periodo di imposta 2007. CL A 2 Nel merito della questione va evidenziato che nella c.d. frode fiscale il nucleo costitutivo è concretato dalla dissimulazione di componenti positivi o dalla simulazione di componenti negativi del reddito, attuate in forme artificiose, ed il reato si perfeziona nel momento nel quale la dichiarazione dei redditi è presentata agli uffici finanziari, traducendosi in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente, per porsi quale elemento strutturale della fattispecie, la cui realizzazione segna la consumazione del reato;
ne consegue che la condotta è compiutamente attuata ed esaurita con la presentazione della fraudolenta dichiarazione dei redditi, senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai perfezionato, sicché neppure l'accertamento della frode dispiega alcuna influenza sulla data di consumazione dell'illecito (in tal senso, seppur con riferimento alla disciplina precedente al 2000, Sez. U, n. 2333 del 03/02/1995, Aversa, Rv. 200260). Essendo, dunque, il reato di frode fiscale un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo (Sez. 2, n. 5656 del 11/01/2007, Perrozzi, Rv. 236126), non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, l'esito dell'accertamento amministrativo. In ogni caso, il motivo con il quale viene dedotta la pretesa inoffensività della condotta costituisce mera riproposizione della medesima doglianza contenuta nell'atto di appello;
in tal senso, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico 0 giuridico determinato (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). Invero, nel caso in esame il motivo di ricorso appare identico a quello sollevato con l'appello, e motivatamente respinto dalla sentenza impugnata, con la quale non propongono un reale e motivato confronto argomentativo, limitandosi a contestazioni avulse dal concreto tessuto motivazionale.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia : 4 А nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 16/03/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Silvio AmoresanoNIO Giuseppe Riccard DEPOSITATA IN CANCELLERIA HL 2 2 GIU 2016 UA JU eat LCANCELLIERE +