Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2016, n. 25808
CASS
Sentenza 16 marzo 2016

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Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2016, n. 25808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25808
Data del deposito : 16 marzo 2016

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