Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2002, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
E N ZIO . 26/4/1986 ISTRA EG R B D.PR LL. A TRIBUT D AI SENSI DEL A BRLLICA ITALIANA, 0 2140/02 E . T B TA ESEN 131 TERIA . N N A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.: 3699/00 Dott. Pasquale Reale Consigliere Dott. Enrico Papa Consigliere Cron. 5181 Dott. Giulio Graziadei Cons.Relatore Rep. Dott. Massimo Oddo Ud.: 20 settembre Consigliere Dott. Mario Cicala 2001 ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA I.l.o.r. agevolazioni / sul ricorso proposto il 16 febbraio 2000 da: zone depresse centro- Beton Piave S.r.l. con sede in Nervesa della Battaglia - in personale nord / misura. del legale rappresentante sig. TO IN - elettivamente domiciliata in Roma alla via Barberini, n. 29, presso gli avv.ti Giangaleazzo Bet- ом toni e Manfredo Bettoni, che la rappresentano e difendono in virù di procura speciale in calce al ricorso. ricorrente
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato- in persona del Ministro pro tempore domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale del- - lo Stato in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 intimato non costituito avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Ve- 0 9 17 proc. n. 3699/2000 R.G. 1 neto sez. XXIX - n. 17 del 2/16 febbraio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2001 dal Consigliere. dott. Massimo Oddo;
udito l'avv. Manfredi Bettoni, difensore della Beton Piave S.r.l., che chiesto la cassazione della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. En- nio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Beton Piave S.r.l. ricorreva il 16 gennaio 1992 avverso il provve- dimento dell'Ufficio II.DD. di Montebelluna che aveva riconosciuto alla società nella misura del 45% relativamente agli anni dal 1982 al 1992 l'esenzione I.l.or. prevista per l'ampliamento dell'azienda in zona depressa del centro-nord ed il ricorso, unitamente a quello pro- posto il 29 aprile 1992 dalla contribuente avverso il dipendente ac- Dis certamento per l'anno 1986 di un maggiore reddito imponibile di L. 23.588.000, era accolto dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Treviso, che determinava la misura dell'esenzione nel 50%. L'ufficio II.DD. impugnava entrambe le decisioni e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza del 2/16 febbraio 1999, riuniti i procedimenti, accoglieva gli appelli sulla considerazione che la società non aveva fornito elementi dai quali desumere che dall'ampliamento dell'azienda fosse derivato un incremento della po- tenzialità produttiva superiore a quello del 45% valutato dall'U.T.E. e non aveva formulato alcuna specifica contestazione o diversa anali- si dei dati posti a fondamento della stima operata. proc. n. 3699/2000 R.G. 2 H za formulare alcuna contestazione o diversa analisi dei dati elencati nell'allegato n. 2) di tale stima. La contribuente ricorreva per cassazione il 16 febbraio 2000 con un unico motivo e l'Amministrazione Finanziaria dello Stato non si co- stituiva nel grado. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente con un unico motivo d'impugnazione ha denunciato l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti nel corso del giudizio. Il giudice d'appello, infatti, non avrebbe congruamente valutato, in primo luogo, che la produzione da parte della società di una partico- lareggiata relazione tecnica, contenente la dettagliata indicazione de- الله gli investimenti effettuati in impianti, attrezzature ed immobili stru- mentali, nonché dell'incremento della produzione a conclusione dell'ampliamento da mc.
5.090 nel 1979 a mc 12.407 nel 1982, ave- va comportato una espressa contestazione della sintetica e generica stima dell'U.T.E. e che nessun rilievo poteva assumere sulla misura dell'esenzione godibile l'anteriore fruizione di analogo beneficio. In secondo luogo avrebbe contraddittoriamente individuato nel 45% la misura di esenzione spettante, nonostante che la media aritmetica di tre dei parametri significativi di valutazione condivisi nella deci- sione, riportati nell'allegato n. 2) all'elaborato dell'U.T.E., indicasse nel 53,6% l'incremento produttivo attribuibile all'ampliamento e nessuna influenza potessero assumere su tale percentuale gli altri due proc. n. 3699/2000 R.G. 3 parametri riferentisi ai consumi energetici necessariamente inferiori in impianti tecnologicamente più avanzati. Il motivo è infondato. La commissione tributaria di secondo grado, dopo avere premesso che nel tempo si erano succeduti più ampliamenti dell'azienda della contribuente e che la società aveva già usufruito dell'esenzione per quelli anteriori, ha escluso che la relazione tecnica prodotta dalla ri- corrente consentisse di individuare l'entità dell'incremento produtti- vo ricollegabile all'ultimo di essi ed ha conseguentemente negato nel giudizio valore rappresentativo ai dati in questa riportati, in quanto riferibili all'intero processo di incremento dell'impresa verificatosi nel tempo e non soltanto agli apporti posti a fondamento della nuova الله richiesta di applicazione del beneficio fiscale. Ha rimarcato, poi, che nella determinazione dell'agevolazione fiscale occorreva prendere in considerazione il valore dell'investimento glo- bale in impianti fissi dell'azienda, la data effettiva dell'inizio dell'attività relativa all'ampliamento ed il rapporto intercorrente tra il potenziamento produttivo anteriore all'ampliamento e quello succes- sivamente risultante e, con riferimento a tali criteri, ha concluso che corrispondeva alla reale la nuova potenzialità produttiva risultante dalla stima dell'U.T.E., poiché effettuata sulla base di valori oggetti- vamente determinati in base ad indagini ed elementi acquisiti d'ufficio, non contestati dalla ricorrente, ed atti prodotti dalla stessa società. Le argomentazioni addotte hanno dato conto, quindi, sia delle ragioni proc. n. 3699/2000 R.G. per le quali non poteva essere attribuita rilevanza alla relazione tecni- ca prodotta dalla società e sia di quelle che giustificavano l'adesione alle conclusioni dell'U.T.E. e nessuna omissione, insufficienza o contraddittorietà argomentativa appare ravvisabile, quindi, nella mo- tivazione addotta a sostegno della sentenza, che risulta congrua e co- erente rispetto alla decisione assunta. Né il controllo di legittimità non può estendersi, come apparentemen- te sollecitato dalla ricorrente al sindacato del convincimento in fatto espresso dal giudice di merito, che, come tale, è incensurabile oppure è possibile ravvisare un vizio espositivo della ratio decidendi a causa E N 6 O della sola difformità della pronuncia rispetto alle attese e deduzioni 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R / della parte sul valore e sul significato che il giudice stesso avrebbe N A T 6 I - S 2 I R . B G R A . . E dovuto conferire agli elementi di fatto delibati. P L T . R L D U A A L B . All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso. E I D B D R A E T T S A T I 1 N
P.Q.M.
N E 3 R E S 1 E S . T A Rigetta il ricorso. N N K Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 20 settembre 2001 Il consigliere est. Il presidente gott. Pasquale Reale dott. Massimo Oddo ра drs. Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista proc. n. 3699/2000 R.G.