Sentenza 1 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2002, n. 9527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9527 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTI09 52 7 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MERCURIO - R.G.N. 16047/00 Consigliere - Cron.25590 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere - Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO - Ud. 05/04/02 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati AR DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ET AR;
-- intimato 2002 avverso la sentenza n. 342/00 del Tribunale di CASALE 1448 MONFERRATO, depositata il 20/06/00 - R.G.N. 556/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Casale Monferrato accoglieva la domanda proposta da TT Carlo contro l'INPS per la ricostituzione della pensione di cui era titolare, mediante rivalutazione sulla base del coefficiente 1,5 - del periodo (ultradecennale) in cui - aveva prestato lavoro dipendente in attività che comportavano esposizione all' amianto. L'INPS proponeva appello che stato respinto dal Tribunale di Casale Monferrato con la sentenza oggi impugnata, nella quale, in espresso dissenso dai principi enunciati da questa Corte nella sentenza n.6605 del 7 luglio 1998, ha rilevato che una interpretazione dell'art. 13, comma 8, della legge n.257/92, istitutivo del richiesto beneficio, nel senso della sua applicazione ai (soli) lavoratori in attività, non è sostenibile né alla stregua del contenuto letterale della ripetuta disposizione, né in rapporto ai principi costituzionali, determinando ingiustificate differenziazioni tra categorie di soggetti sostanzialmente omogenee. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Istituto ricorrente, denunciando violazione dell'art.13, comma ottavo, legge n.257/92, come modificato dall'art.1 dl. n.169/1993 (convertito, con modificazioni, nella legge n.271/93) e vizi di motivazione, deduce l'erroneità della impugnata sentenza e sostiene, sulla base di molteplici argomentazioni, l'inapplicabilità del beneficio ai lavoratori già titolari di pensione alla data di entrata in vigore della legge n.257/92. Il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti di cui alle considerazioni che seguono. In punto di diritto va ricordato che questa Corte, con numerose decisioni (cfr. Cass. nn. 6605 e 6620, entrambe del 7 luglio 1998, n. 7407 del 28 luglio 1998, n. 10557 del 3 10 agosto 2000, n. 1976 del 12 febbraio 2001, n.5764 del 19 aprile 2001), alla cui motivazione si rinvia, ha ritenuto che il beneficio contributivo richiesto è inapplicabile ai soggetti che erano già titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero di inabilità alla data di entrata in vigore della legge. n.257/92, mentre non è ostativa alla concessione del detto beneficio la fruizione, alla stessa data, di una pensione (o di un assegno) di invalidità (vedi, in particolare, Cass. sent. n.1976/2001 citata). Nel confermare detto orientamento, che non trova smentita nel decisum della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 (vedi Cass. sent. 25 ottobre 2001 n. 13195, 7 novembre 2001 n.13786), osserva il Collegio, in punto di fatto, che non risulta dalla impugnata sentenza né il tipo di pensione della quale era titolare il TT, né la decorrenza (anteriore o successiva alla data - 28 aprile 1992 - di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992 n.257) dell'attribuito trattamento, così che non è possibile stabilire se l'attuale intimato fosse o meno da includere tra i destinatari del beneficio contributivo richiesto. Ciò, nel mentre comporta la cassazione della sentenza del Tribunale, in quanto confermativa di una pronuncia che ha ritenuto applicabile il beneficio suddetto indistintamente a tutti i pensionati, impone il rinvio della causa ad altro giudice di merito, rendendosi necessario, per la sua decisione, l'indicato accertamento di fatto, precluso a questo giudice di legittimità. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma il 5 aprile 2002 Il Presidente вите ма ский- вы лома Il Cons. estensore fol. lea fevalle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1 LUG.2002 EL (IL CANCELLIERE 5