Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
Non è impugnabile, neanche sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con la quale il G.I.P., a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, individuatane una nullità, disponga che lo stesso P.M. provveda al rinnovo dell'atto viziato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2008, n. 44066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44066 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
44066 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/10/2008
SENTENZA
N. 2811/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. GIORDANO UMBERTO
N. 022834/2007 2. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
11 3. Dott. ROMBOLA' MARCELLO
4. Dott. CASSANO MARGHERITA "1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di LAMEZIA TERMÉ
nei confronti di:
1) UM AU N. IL 27/02/1966
N. IL 06/11/1971 2) AT ANTONIO
avverso ORDINANZA del 05/04/2007
GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME
sentita la relazione fatta dal Consigliere
ROMBOLA MARCELLO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. A aroda De Sonho, che he concluso fel awwell accento dece un dells or in teI duso per refequare.
17/4/98, in danno di GA AR) dal Pm distrettuale di Catanzaro al Pm presso il competente Tribunale di Lametia Terme il secondo Pm aveva svolto ulteriori atti di indagine (l'acquisizione di una sentenza di proscioglimento passata in giudicato nei confronti di RU ZI, originario coimputato di UM e TI) senza rinnovare l'avviso previsto dall'art. 415 bis cpp, dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disponeva la restituzione degli atti al Pm procedente.
Ricorreva per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lametia
Terme, deducendo l'abnormità del provvedimento per l'illegittima regressione del procedimento che esso determinava (non di nullità poteva parlarsi, ma se mai - di
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inutilizzabilità della nuova acquisizione). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. concludeva del pari per l'annullamento senza rinvio, l'acquisizione di una sentenza, atto pubblico, non potendo equipararsi ad un atto di indagine, coperto da segreto istruttorio ed infine oggetto di discovery.
Il ricorso è inammissibile. Per il principio della tassatività delle impugnazioni non è impugnabile, per mancanza di espressa previsione, l'ordinanza con cui il Gip, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del Pm, individuata una nullità, disponga che il
Pm provveda al rinnovo dell'atto inficiato (v. Cass., V, c.c. 16/3/00, dep. 18/4/00, n.
1486, Pontillo). Né nel caso può parlarsi di abnormità (cioè di vizio tale da produrre la paralisi del processo) e quindi di un'impugnabilità (ammessa dalla giurisprudenza) con ricorso per cassazione.
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 23/10/08
IlIl Cons. est Il Presidente
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
Stefania Fuk 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 NOV. 2008
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