Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Le somme percepite dal privato (nella specie, società di capitali operanti nel territorio di Bolzano) per l'esecuzione di un programma di formazione professionale finanziato dal Fondo sociale europeo ed anticipategli da enti nazionali (nella specie, Ministero del lavoro e Provincia autonoma di Bolzano) vanno restituite tutte le volte in cui l'ente sovranazionale abbia rifiutato i finanziamenti, e non sia invocabile il principio del "legittimo affidamento", che, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria, deve intendersi come affidamento non già, "sic et simpliciter", nell'operato degli organi nazionali, bensì come affidamento nella regolarità delle procedure destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell'aiuto comunitario con le norme (anch'esse comunitarie) che tale aiuto prevedano, regolandone il regime (attesa l'assoluta inviolabilità dell'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato). Ne consegue la predicabilità e la invocabilità del principio del legittimo affidamento, per il privato beneficiario di aiuti non dovuti, sol se esso si fondi sull'avvenuto rispetto delle procedure previste dall'art. 93 del Trattato, atteso che un operatore economico normalmente diligente deve essere in grado di accertarsi se le procedure di legge per la concessione degli aiuti siano o meno state rispettate, senza che tale onere di informazione possa ritenersi subordinato al comportamento delle amministrazioni nazionali, ed anche se la eventuale illegittimità della concessione sia interamente imputabile a queste ultime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4353 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACCIAIERIE VALBRUNA SPA in persona del Procuratore pro tempore, AL KO KOBER SRL in persona del Procuratore pro tempore, GKN BIRFIELD SPA in persona del Procuratore pro tempore, CARPENTERIA METALLICA BOLZANO SRL in persona Dell'Amministratore pro tempore, DE FR SPA in persona del Consigliere Delegato pro tempore, HOLZAND FUCHS SRL in persona del Vice Presidente pro tempore, LEITNER SPA in persona del Presidente pro tempore, LENZI ELEVATORI in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 16, presso l'avvocato EUGENIO PICOZZA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAUSTO CAPELLI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2 presso l'Avvocato MICHELE COSTA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LARCHER, RENATE VON GUGGENBERG, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 69/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 21/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per le ricorrenti, l'Avvocato CAPELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per la resistente, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, l'Avvocato COSTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente MINISTERO DEL LAVORO, l'Avvocato BRACUGLIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa Acciaierie di Bolzano, la srl Al.KO.Kober, la spa GKN Birfield, la srl Carpenteria Metallica Bolzano, la spa De Franceschi, la srl UR EC, la srl OL FU, la spa ER e la Lenzi Elevatori proponevano appello contro la sentenza n. 348 del 1998 del Tribunale di Trento che aveva rigettato la loro domanda di dichiarare insussistente l'obbligo di restituzione delle somme percepite per la esecuzione di un programma di formazione professionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo, e di condanna del Ministero del lavoro e della Provincia Autonoma di Bolzano a versare ad esse imprese una somma pari all'importo di quella oggetto della negata restituzione.
Resistevano all'appello le due Amministrazioni facendo rilevare tra l'altro che la Commissione Europea aveva rifiutato i finanziamenti richiesti dalle imprese, sui quali erano stati erogati anticipi che dovevano pertanto essere restituiti. Ribadivano la assenza di ogni loro responsabilità. La Corte di inerito confermava la prima sentenza.
Il secondo giudice riteneva anzitutto che oggetto della controversia era una pretesa di riconoscimento di danno da violazione della posizione soggettiva attiva quale che ne fosse la natura, ovvero diritto soggettivo o interesse legittimo, riguardante la spettanza delle contribuzioni comunitarie relative alla predetta formazione professionale. Rilevava che il fondamento della pretesa stessa era stata esclusa dalla Commissione europea con decisione che non era stata impugnata e che pertanto era divenuta definitiva. Riteneva quindi che alcuna responsabilità si potesse far risalire alle due amministrazioni convenute, ad alcun titolo. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione con tre motivi le imprese appellanti meno la UR PhotothecniK.
Resistono il Ministero del Lavoro e la Provincia Autonoma di Bolzano che eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso per essere stato esso notificato quanto al Ministro del lavoro alla Avvocatura distrettuale dello Stato anziché a quella generale. Le ricorrenti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avvenuta costituzione del Ministro del lavoro attraverso l'Avvocatura generale dello Stato, sana l'irregolarità della notifica all'Avvocatura distrettuale. Il Ministro ha esercitato pienamente il suo diritto al contraddittorio ad onta dell'errata notificazione.
1a. Le ricorrenti chiedono in via principale che siano rinviati gli atti alla Corte del Lussemburgo ai sensi dell'art. 230 del Trattato perché decida, sul punto illustrato dai motivi che seguono, una questione di diritto comunitario sottratta al giudice di legittimità nazionale. L'esame della stessa pertanto richiede quello dei motivi.
2. Con il primo motivo di ricorso le imprese già appellanti lamentano la violazione del principio generale dell'affidamento riconosciuto dal diritto comunitario in base al quale l'errore incolpevole del percipiente una contribuzione comunitaria non dovuta ne esclude la ripetizione. Sostengono infatti che il comportamento delle resistenti ed in particolare del Ministro del Lavoro che ebbe a versare alcuni anticipi dei finanziamenti la cui procedura era in itinere, ha dato luogo all'errore in cui sono incorse esse medesime ovvero ne ha giustificato il legittimo affidamento ai sensi della giurisprudenza comunitaria.
2. Con il secondo motivo le ricorrenti imprese lamentano la motivazione insufficiente in ordine al predetto punto decisivo.
3. Con il terzo motivo infine le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2043 cc conseguente ancora al mancato rilievo del principio dell'affidamento, che avrebbe condotto alla esclusione di qualunque responsabilità da parte delle due esistenti.
4. Le doglianze, che fondano tutte sulla pretesa lesione del legittimo affidamento, sono connesse e vanno esaminate congiuntamente.
Osserva anzitutto il collegio che non è in questione nella controversia in esame la astratta compatibilità dell'istituto nazionale del legittimo affidamento con l'ordinamento comunitario. Il problema piuttosto è dato dai limiti della sua applicabilità, e dunque il suo rilievo nella specie.
È principio giurisprudenziale stabilmente affermato dalla Corte del Lussemburgo che il legittimo affidamento è in realtà affidamento nella regolarità delle procedure che a loro volta sono destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell'aiuto comunitario con le norme comunitarie che lo prevedono e che ne regolano il regime. Ciò anzitutto in quanto l'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il trattato è assoluto.
Il Giudice comunitario ha avuto modo di chiarire che la decisione della Commissione che siffatta incompatibilità stabilisce a proposito di un specifico aiuto pone a carico dello stato membro l'obbligo di ripristinare lo status quo ante. E tale obbiettivo è raggiunto allorché l'aiuto in parola è stato restituito dal beneficiario cosicché questo sia privato del vantaggio di cui aveva usufruito nel mercato comune a differenza dei suoi concorrenti. (Corte CE c /350 del 1993, sentenza del 4 aprile 1995). Movendo da tale premessa va tenuto conto che la tutela del legittimo affidamento prevista da una legislazione nazionale non può funzionare quale tecnica di elusione di siffatto obbligo di ripristino dello status quo ante. In proposito il giudice del Lussemburgo, con la sentenza Alcom Deutche del 20 marzo 1997 resa nella causa c 24/95, come la dominante dottrina ha rilevato (vedi ai punti 25 e 41) che non contrasta con l'ordinamento comunitario una legislazione nazionale che garantisce la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in materia di ricezioni, incluse quelle derivanti da aiuti cosiddetti incompatibili. Tuttavia chiarisce sempre il giudice del Lussemburgo, "tenuto conto del carattere imperativo della verifica degli aiuti di cui all'art. 93 del Trattato, le imprese beneficiarle possono far legittimo affidamento in linea di principio sulla regolarità dell'aiuto solo qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente infatti deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata".
A tale premessa consegue secondo la stessa sentenza (in particolare al punto 41), l'obbligo del beneficiario di una contribuzione di assicurarsi di tale regolarità senza che tale onere possa essere subordinato, si legge in motivazione, al comportamento della amministrazione nazionale anche se la eventuale illegittimità della concessione sia imputabile a quest'ultima.
Orbene nel caso di specie si verifica per l'appunto che le ricorrenti allegano a riprova della loro diritto il comportamento della amministrazione dello stato nazionale che, come si è detto, ebbe a corrispondere alcuni anticipi.
Osserva dunque ancora il collegio che è pacifico che la commissione CE ha dichiarato l'illegittimità della contribuzione a carico del Fondo sociale Europeo e del Fondo di Rotazione previsti dalla legge quadro del 21 dicembre 1978 n. 845 e che tale decisione non fu oggetto di impugnazione da parte delle odierne ricorrenti, a tanto legittimate come la giurisprudenza delle sezioni unite ha avuto modo di chiarire (cass. n. 8385 del 1997). L'irregolarità comunitaria della contribuzione ovvero la natura di aiuto incompatibile è definitivamente accertata, e le ricorrenti a torto invocano il legittimo affidamento dal momento che facilmente esse avrebbero potuto, esercitando la normale diligenza, apprendere la necessità di una decisione nella compatibilità al momento almeno, della procedura per pretesa irregolarità e successivamente anche della decisione della Commissione.
4.a. Neppure possono esse, come fanno per contrastare il rilievo di tale decisione comunitaria, invocare a sostegno di una non meglio precisata buona fede il comportamento della autorità nazionale, cui la giurisprudenza comunitaria non riconosce tale funzione. La norma dell'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento comunitario n. 2950 del 1983, infatti, come la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha pure chiarito, affida alla Commissione di dettare le regole procedimentali di accesso al finanziamento del Fondo sociale europeo tali da consentirne il controllo di compatibilità comunitaria. E l'esigenza di conservare certezza alle situazioni giuridiche, ha chiarito ancora la Corte di Giustizia, esclude sì possa ignorare al fine in questione una procedura ed una decisone della Commissione da parte del soggetto interessato all'aiuto, (sentenza corte Ce in c/ 188 del 1992 resa il 9 marzo 1994.) Tale orientamento comunitario è talmente stabile che il documento all'uopo elaborato dalla Commissione, n. 85/261 / CE del 30 aprile 1985, ove si prevedono i requisiti di accesso, e l'ulteriore documento di lavoro esteso pure dalla Commissione ai sensi del predetto regolamento all'art. 4, punto 3, stabiliscono che gli anticipi sono concessi sotto la responsabilità degli enti nazionali.
Il che vuoi dire che l'anticipo non è dato dalla Comunità, che ancora non ne ha verificato la compatibilità, ne' da un soggetto cui sono affidati poteri di controllo sulla compatibilità comunitaria, giacché la sua attività è a sua volta soggetta al controllo comunitario. Pertanto la percezione dell'anticipo versato da siffatto soggetto nazionale non fonda alcun legittimo affidamento dovendo esso essere comunque inteso come ignoranza incolpevole della irrregolarità comunitaria.
Deriva infatti dal principio generale invocato dalle ricorrenti un onere di diligenza, come afferma la citata sentenza della Corte del Lussemburgo nella causa C 182 del 1992, di accertarsi della regolarità dell'aiuto richiesto ed eventualmente anticipato, non sostituibile da una sorta di inesistente delega all'ente nazionale il quale dunque, eroga, prima della conclusione dei controlli, sotto la sua responsabilità. Siffatto onere di diligenza nella specie non avrebbe potuto far trascurare l'esistenza di una procedura innanzi alla commissione, peraltro ma smentita in corso di causa.
5. Tutto ciò, non essendovi nella causa ragionevole dubbio interpretativo se il principio del legittimo affidamento possa essere invocato nella materia delle contribuzioni di cui si tratta, nè se esso possa essere invocato a proposito di una questione sulla quale esiste una decisione della Commissione, essendo tale punto già deciso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, esclude di dover accogliere la domanda di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 230 del Trattato (cfr. sentenza Cilfit del 6 ottobre 1982, causa c /2783 del 1981 e ss.uu n. 8390 del 1993). Mentre le argomentazioni esposte portano alla infondatezza della doglianza di violazione del predetto principio generale.
6. È infondata anche la doglianza relativa alla motivazione giacché la corte di Trento ancorché non abbia menzionato il principio dell'affidamento, nella sua pronuncia ha tuttavia respinto la posizione della odierna ricorrente che affermava la colpa della amministrazione nell'avere fatto percepire, attraverso l'anticipo, come sicura la spettanza dell'aiuto.
7. Il ricorso deve essere respinto. Le ricorrenti debbono essere condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ce. Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento in favore di ciascuna delle amministrazioni resistenti delle spese del giudizio che liquida in Euro 150,00, oltre quelle prenotate a debito dalla Avvocatura dello Stato, e degli onorari che liquida in Euro 10,000,00.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003