Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4353
CASS
Sentenza 25 marzo 2003

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Le somme percepite dal privato (nella specie, società di capitali operanti nel territorio di Bolzano) per l'esecuzione di un programma di formazione professionale finanziato dal Fondo sociale europeo ed anticipategli da enti nazionali (nella specie, Ministero del lavoro e Provincia autonoma di Bolzano) vanno restituite tutte le volte in cui l'ente sovranazionale abbia rifiutato i finanziamenti, e non sia invocabile il principio del "legittimo affidamento", che, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria, deve intendersi come affidamento non già, "sic et simpliciter", nell'operato degli organi nazionali, bensì come affidamento nella regolarità delle procedure destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell'aiuto comunitario con le norme (anch'esse comunitarie) che tale aiuto prevedano, regolandone il regime (attesa l'assoluta inviolabilità dell'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato). Ne consegue la predicabilità e la invocabilità del principio del legittimo affidamento, per il privato beneficiario di aiuti non dovuti, sol se esso si fondi sull'avvenuto rispetto delle procedure previste dall'art. 93 del Trattato, atteso che un operatore economico normalmente diligente deve essere in grado di accertarsi se le procedure di legge per la concessione degli aiuti siano o meno state rispettate, senza che tale onere di informazione possa ritenersi subordinato al comportamento delle amministrazioni nazionali, ed anche se la eventuale illegittimità della concessione sia interamente imputabile a queste ultime.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4353
Data del deposito : 25 marzo 2003

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