Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2010, n. 8350
CASS
Sentenza 16 dicembre 2010

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In caso di condanna per il reato di falsa testimonianza, il risarcimento disposto in favore della parte civile non può ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti per la sottoposizione al procedimento penale, ma solo del danno effettivamente derivatole dal mendacio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno determinato dall'instaurazione del processo nei confronti della parte lesa)

Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, a cui sia stato tempestivamente notificato in precedenza l'avviso per l'udienza, non comporta l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio e di rinviare l'udienza.

Commentario1

  • 1Quando, nel giudizio di cassazione, la rinuncia o la revoca al mandato non comporta l’obbligo di nominarne uno d’ufficio
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2020

    Il fatto La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna che a sua volta aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di partecipazione all'associazione mafiosa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il condannato, a mezzo del difensore e procuratore speciale, con cui si chiedeva la correzione dell'errore materiale relativo alla costituzione della parte all'udienza perché non assistita da nessun difensore posto che il difensore di fiducia dell'imputato era deceduto in data …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2010, n. 8350
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8350
Data del deposito : 16 dicembre 2010

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