Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
In tema di intermediazione finanziaria, con riferimento al reato di manipolazione del mercato, la confisca prevista dall'art. 187 D.Lgs. n. 58 del 1998 è diretta ad eliminare l'utilizzo del cespite - anche nella sua conversione in equivalente valore - per possibili ulteriori condotte criminose, e così impedire all'autore del fatto di tramutare il bene in strumento per nuove attività illecite; quando, tuttavia, la pertinenza tra la "cosa" e il reato non è determinata dall'autore dell'illecito (o da persona a questi non estranea) bensì dalla scelta processuale dell'Autorità giudiziaria procedente, cessa la ragione dell'applicazione della misura di sicurezza. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto legittima la revoca del sequestro preventivo e il rigetto della richiesta di confisca del denaro proveniente dalla vendita - autorizzata dal PM - di azioni già sequestrate a soggetto imputato del reato di manipolazione del mercato).
Commentario • 1
- 1. Le confische nel diritto penale d'impresaFaustino Petrillo · https://www.filodiritto.com/ · 8 maggio 2013
Il presente contributo è stato discusso in data 12 aprile 2013 presso la LUISS Guido Carli di Roma a conclusione della V Edizione a.a. 2011/2012 del Master di II Livello in Diritto Penale d'Impresa 1. Premessa: l'art. 240 c.p. La forma originaria e generale di confisca contemplata dall'ordinamento italiano è la misura di sicurezza patrimoniale disciplinata dall'art. 240 c.p.[1], il cui presupposto è costituito dal vincolo di pertinenzialità della cosa rispetto al reato commesso. Invero, la res incide sulla motivazione a delinquere del reo, che, conservandone la disponibilità, “manterrebbe viva l'idea e l'attrattiva del reato”[2]: la pericolosità del bene confiscabile, dunque, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2007, n. 28944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28944 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/05/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 770
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 8741/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
avverso l'Ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 8.2.2007;
sull'appello presentato da:
GI AL s.a. (nella persona del legale rappresentante PIERONI Riccardo);
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Sono presenti gli avv. Piermaria Corso di Milano, difensore del fallimento di GI INT. s.a. e Riccardo Olivo di Roma, difensore di GI INT. s.a. che si riportano alle memorie in atti e chiedono che il ricorso del P.M. sia dichiarato inammissibile o rigettato. Per l'odierna udienza sono pervenute memorie difensive (e memoria di replica a quella del PG) dei citati difensori, nonché memoria del Procuratore Generale.
IN FATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ricorre avverso l'Ordinanza 8.2.2007 del Tribunale del Riesame che, in riforma dell'Ordinanza di convalida del GIP di quel Tribunale resa il 26.12.2006, revocava il sequestro preventivo adottato, in via d'urgenza, dal P.M. l'1.8.2005.
Oggetto del provvedimento è l'importo di Euro 67.275.325,00 provento del corrispettivo di vendita (a ABN AMRO, cessione autorizzata dal PM) di azioni ANTONVENETA ritenute riconducibili alle società di RI EF imputato della violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185 (come modificato dai successivi interventi normativi).
Lamenta il ricorrente che erroneamente il giudice del riesame abbia escluso che la somma di denaro sia suscettibile della confisca obbligatoria, prevista dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187, comma 2, norma che autorizza il provvedimento ablativo "per equivalente" soltanto con riguardo al prodotto o profitto del reato, non anche i n relazione ai beni utilizzati per commettere il reato. Lettura non consentita poiché il testo della disposizione non distingue - rispetto alla confisca - la tipologia di provenienza del bene e che - nella logica di maggior efficacia della misura di sicurezza reale - la sottoposizione del tantundem è logicamente ipotizzabile anche alla confisca del ricavato dalla vendita dei beni strumentali.
La vicenda attiene al sequestro preventivo (assunto in via di urgenza il 25.7.2005 dal PM di Milano e convalidato dal GIP in data 1.8.2005), disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., commi 1 e 2 delle azioni ANTONVENETA nella disponibilità di MAOISTE INT. s.a., in seno al procedimento penale per manipolazione di mercato (art. 185 TUF) a carico (tra gli altri) di EF RI, la persona a cui era riferibile il pacchetto azionario in discorso. Lo stesso Pubblico Ministero di Milano autorizzava il 28.3.2006 a vendere le azioni ANONVENETA alla AN ABN AMRO: dall'operazione conseguiva una dotazione liquida di Euro 381.176.000. Di questa cospicua somma - detratto quanto spettante alle anche creditrici in via pignoratizia e defalcato anche quanto fatto oggetto dall'AG. romana per un proprio autonomo provvedimento cautelare reale - era disposto accantonamento di Euro 56.440.561 su un conto separato, somma che era espressamente qualificata "profitto del reato di aggiotaggio" oggetto di confisca obbligatoria. Permane a tutt'oggi un residuo di Euro 67.275.325 che è l'oggetto della presente questione.
Su di esso il Tribunale del riesame ha escluso sussistere qualsiasi esigenza cautelare (art. 321 c.p.p., comma 1) ed, inoltre, ha escluso l'esigenza di mantenere il sequestro ai fini di confisca (art. 321 c.p.p., comma 2), tesi quest'ultima contraddetta dal PM che ha sottolineato come il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187 (siccome novellato dalla L. n. 62 del 2005, art. 9 cd. sul "market abuse") contempla una confisca obbligatoria riguardando, anche a prescindere dal profitto, l'equivalente delle cose che servirono alla commissione del reato (il ricorrente PM ha così abbandonato le ulteriori doglianze, avanzate in sede di riesame, appuntate sul richiamo dell'art. 2641 cod. civ. ed al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt.19 e 53). Il Tribunale del riesame di Milano ha ritenuto che i beni su cui è caduto il sequestro preventivo (nella misura della somma di Euro 67.275.325, diversamente per la residua di Euro 56.440.561) e di cui si controverte, non sono ne' profitto di reato (che con lettura "autentica" fu assegnato all'importo di Euro 56.440.561, congelato con detta qualifica su apposito conto) ne' tantomeno (per intrinseca difformità dalla relativa categoria concettuale) prodotto dell'illecito. Sicché - residuando la sola nozione indicata dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187, comma 1 quali "beni utilizzati" per commettere il reato - l'attuale tema si sostanzia sulla ricorrenza dei presupposti per disporre confisca obbligatoria sulla somma di denaro che rappresenta l'equivalente dei beni "utilizzati per commettere il reato", onde valutare la legittimità del sequestro preventivo assunto in vista di questa sola finalità (essendo certamente estranea al quesito la possibilità di confisca facoltativa ex art. 240 c.p. e art. 321 c.p.p., comma 2, mancando sicuramente ogni esigenza cautelare già altrimenti assicurate). Il Tribunale del riesame di Milano con attenta e meditata motivazione ha escluso la confiscabilità dell'equivalente dei beni strumentali, ancorché la lettera della norma non sembri distinguere, quanto all'obbligo di disporre la misura di sicurezza patrimoniale, i beni utilizzati per commettere il reato dal profitto/prodotto di quest'ultimo.
In sostanza rilevano i giudici che la ragione della confisca obbligatoria per il prodotto o profitto ovvero del loro equivalente riposa sulla necessità che il reo possa giovarsi del recupero di siffatta ricchezza per la commissione di nuovi illeciti o, comunque, tragga un vantaggio economico. Che, al contrario, una volta esclusa la intrinseca pericolosità del possesso o circolazione dei beni strumentali, essendo stati convertiti in denaro, non è ravvisabile ragione di assoggettarli a confisca.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1) La L. 18 aprile 2005, n. 62, rubricata come "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'LI alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2004", recepisce all'art. 9 la Direttiva Comunitaria 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.1.2003, in materia di "abusi di mercato", nonché le successive direttive attuative 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE (essendo già stato precedentemente emanato il Regolamento CE/2273/2003 sulle esenzioni, al quale il corpus normativo viene a coordinarsi). Essa è entrata in vigore il 12.5.2005 (con deroga alla prassi legislativa invalsa non si è operato, per ragioni di urgenza, a mezzo legge delega, bensì con legge di recezione diretta le direttive comunitarie). Con essa si è disposta una completa riformulazione del precedente testo contenuto nel D.Lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) e, per quanto qui interessa, ha - sostituendo il testo dell'art. 181 (aggiotaggio su strumenti finanziari) - disposto all'art. 185 (manipolazione di mercato) "Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro ventimila a Euro cinque milioni". Inoltre, ha esteso per questa ipotesi criminosa, all'art. 187 la confisca nei seguenti termini: "In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 240 c.p.", significativamente integrando il precedente testo (relativo soltanto all'abuso di informazione privilegiate, in allora portato dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 180, comma 5, (T.U.F.)) che prevedeva siffatta misura "dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato". Le sanzioni sono state fortemente aggravate con la successiva 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2005, n. 301) la quale, essendo entrata in vigore in epoca successiva ai fatti, qui non viene in rilievo. La precisazione del quadro cronologico giova ad escludere che le condotte incriminate (riferibili sino al luglio 2005) siano collocabili in epoca antecedente alla vigenza del testo (anche se la configurazione del capo di accusa preposto al decreto di sequestro non scandisce per ciascuna di esse la data di perfezionamento), come, invece, ritenuto dalla difesa del fallimento di GI INT s.a. (Memoria, pag. 7) in ragione della inapplicabilità della confisca, ove la stessa venisse assegnata connotazione di sanzione penale.
2) In via preliminare il Collegio esclude fondamento alla censura di inammissibilità del ricorso per genericità, come sostenuto dalla memoria avanzata dalla procedura fallimentare di GI INT. sa. Infatti, il ricorso avanzato dal Pubblico ministero critica l'Ordinanza del Tribunale di Milano la violazione della lettera, utilizzando sintetica, ma adeguata e sufficiente sintesi: il ricorrente sottolinea che la morfologia testuale dell'art. 187 (TUF), mediante la congiunzione "e" coniugata ai beni utilizzati per commettere l'illecito (opposta all'alternativa "o" prevista per profitto/prodotto), sembra inderogabilmente imporre una indistinta apprensione processuale dei mezzi strumentali usati per la commissione del reato (o in natura o nel loro equivalente valore). Si tratta, pertanto, di richiamo ad un vizio di violazione della legge processuale, ammissibile ex art. 325 c.p.p., poiché l'art. 187 (T.U.F.). Nè, la forma - concisa ed addirittura icastica della doglianza che sorregge l'impugnazione - può configurare connotazione di aspecificità, censurabile ex art. 581 c.p.p., lett. c, art. 591 c.p.p., poiché offre chiaramente e lucidamente il motivato segnale di dissenso dalla lettura resa dal Tribunale del riesame. 3) Trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca, non rilevano in alcun modo - come ha costantemente insegnato questa Corte (Cfr. ex multis, Cass., Sez. 6^, 21.10.1994, Giacalone, CED Cass. 200854) - i profili della esigenza cautelare (e, dunque, prognosi di pericolosità nel mantenimento del possesso in capo al reo dei beni oggetto di vincolo reale), come rammenta esattamente la Memoria del PG. In tal senso non giovano le osservazioni delle memorie delle difese, volte ad esaltare la mancanza di periculum in mora. Del resto, per quanto è dato leggere in atti, paiono essere venuti meno per le cautele opportunamente apprestate dalla Procura della Repubblica di Milano. Il punto, peraltro, abbisogna di ulteriore considerazione specifica come oltre verrà detto.
4) La complessa articolazione della condotta incriminata, così come è dato conoscere dal capo di accusa, palesa plurime modalità commissive dell'aggiotaggio ascritto al RI. Conseguentemente è indispensabile identificare compiutamente la loro dinamica, onde evincere la connotazione ed il ruolo rivestito dalle azioni ANTONVENETA, nel contesto dell'azione dispiegata dall'imputato (e dai correi).
La lettura del capo di incolpazione addebita agli imputati - in via di premessa logica - una finalità di fondo: "avendo deciso di acquisire una partecipazione anche superiore al 30% del capitale ANTONVENETA al fine di esercitare ... un'influenza dominante su tale banca...". Tanto rappresenta - per così dire - il movente della manovra, accompagnato dalla promessa di generosi capital gain per chi vi avesse partecipato. Quindi, l'imputazione:
- si sofferma nella descrizione dell'articolazione del "rastrellamento" delle azioni organizzato tra più soggetti, destinatari di compiacenti mutui, estremamente favorevoli quanto a tassi e garanzie, destinati all'acquisto dei titoli, occultando ai terzi la paternità dell'acquirente reale;
- perviene, successivamente, a contestare (in aderenza al dettato della norma incriminatrice) la condotta di diffusione di notizie false (aderendo all'accertamento di CONSOB, esposto con Delib. 10 maggio 2005 e Delib. 22 luglio 2005), anche a seguito delle richieste di AN d'LI (relativamente alla identità dei soggetti cessionari delle tranches di azioni); e, dunque, le ritenute falsità diffuse sul possesso delle dette azioni, sulla volontà di non creare turbative di mercato, sul rispetto dell'art. 106 (TUF) e, pertanto, sulla determinazione di non oltrepassare la soglia di legge (essendovi obbligo di OPA per chi supera l'intestazione del 30% del capitale sociale, nde.), sull'assenza di concerti o di stipula patti parasociali tra gli acquirenti, sulla provenienza dei mezzi finanziari per l'acquisto delle azioni stesse (indicata nel gruppo del RI e non ad istituti bancari);
- contempla, ancora, una serie di artifici modulati in operazioni di borsa, articolati in ordini di acquisto e vendita di azioni di ANTONVENETA, coordinati in guisa da fornire una rappresentazione sfuocata del reale mercato, così da alterare il corso del titolo stesso.
La fattispecie (che tutela il mercato mobiliare da turbative non fisiologiche e la regolarità dei processi di formazione dei prezzi dei titoli quotati) disegna una condotta di pericolo concreto ("concretamente idonei"), attuata mediante diversi possibili comportamenti protesi alla sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari (condotta vincolata e protesa all'esito alterativo, non necessariamente raggiunto): la diffusione di notizie false (manipolazione informativa), l'allestimento di operazioni simulate o altri artifici idonei alla alterazione del corso di quotazione (manipolazioni operative). La norma pone in relazione questi comportamenti con la potenzialità (da valutarsi in concreto) dell'alterazione del corso dei titoli, che è il risultato a cui intende giungere. In questo collegamento espresso dal legislatore, il titolo quotato non è - secondo la descrizione letterale - il mezzo, bensì l'oggetto materiale della alterazione.
Al contempo, la nozione relativa agli strumentalia delicti è, notoriamente, piuttosto lata in giurisprudenza. Tuttavia essa suppone, pur sempre, una relazione tra l'attività criminosa e il bene confiscando, nel senso che quello specifico bene sia tale da agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato se lasciato nelle mani dell'autore del reato o di quanti ad esso non siano estranei.
5) L'Ordinanza impugnata ha ricordato un proprio precedente arresto giurisprudenziale - reso nella medesima vicenda, ma per altro imputato - in cui il Tribunale del riesame di Milano aveva ritenuto "non peregrina la tesi già sostenuta dalla Procura ... circa la natura di beni strumentali delle azioni ANTONVENETA" e "non irragionevole" questa impostazione (altrove "non incongruo l'inquadramento", pag. 14/15). Il provvedimento ha, di poi, sottolineato - esaminando le modalità commissive del reato, descritte nel capo di imputazione - che il "rastrellamento" delle azioni (consentito dai generosi finanziamenti a condizioni certamente inconsuete per il mercato), organizzato congiuntamente tra gli imputati, accompagnato dalle false informazioni diffuse a chi chiedeva delucidazioni, potesse qualificare anche le stesse azioni, oggetto della manovra, come "mezzo" della commissione dell'illecito (pag. 15).
Richiamando anche quanto dianzi osservato, siffatta lettura del fatto (per il vero, offerta con grandissima cautela) non pare sorretta da convincente motivazione (e, non a torto, il PG da essa riscontra una contraddizione logica in seno allo stesso provvedimento). Non vi è dubbio che, nel caso in esame, l'alterazione della quotazione venne raggiunta, di volta in volta, o attraverso la mendace informazione diffusa ai terzi, ovvero mediante l'allestimento di operazioni attraverso il concerto negoziale (e, cioè, l'intesa assunta tra più operatori, preordinata ad un esito che così non risulta il frutto dalla libera dinamica di mercato) tra cui il citato rastrellamento azionario. Ma in tutti questi casi il titolo ANTONVENETA, per quanto essenziale nel contesto della illecita manovra, non assurse a "strumento", bensì - come già rilevato e come hanno anche sottolineato le difese - mantenne il profilo di "oggetto materiale del reato" (lo stesso Tribunale ammette, che questo ruolo è quello risultante nella tradizionale struttura del delitto di aggiotaggio).
Connotato, pertanto, esterno all'area prescrittiva dell'art. 187 (TUF), eppertanto, incapace di legittimare la pur obbligatoria confisca.
Ed anche esaminando più da vicino il "rastrellamento" azionario - asseritamente organizzato dal RI - non può sfuggire che l'acquisto contemporaneo dei titoli, onde sottrarli alla disponibilità di possibili concorrenti finanziari, vide quale mezzo operativo non già l'oggetto del negozio, bensì lo strumento finanziario tramite il quale fu reso possibile (ed, in un secondo piano, le varie convenzioni di borsa che consentirono di concludere siffatte intestazioni): cioè, i mutui concessi all'attuale imputato e, dunque, il denaro, grazie al quale potè approvvigionarsi delle azioni (ed anche le componenti negoziali ideate dai promotori, le quali sfociarono nei validi ed efficaci ordini di acquisto). Non sicuramente queste ultime, che altro non furono che il bene compravenduto. Nè sembra possibile alcuna interpretazione estensiva al riguardo, considerata la natura derogatoria alla regola generale dettata dall'art. 240 c.p., comma 3 e la pesantezza delle conseguenze ablative (onde evitare una inammissibile estensione della sfera patrimoniale confiscabile, attesa la concomitante indeterminatezza descrittiva del comportamento di "artifici", integrabile soltanto in via extra-penale, dalle direttive CONSOB).
Che, poi, astrattamente sia anche possibile supporre un ruolo strumentale dell'azione, in relazione alla variazione della sua stessa quotazione (ipotesi piuttosto "eccentrica" rispetto alla consueta lettura interpretativa, come afferma la stessa Ordinanza a pag. 15) è profilo, indubbiamente, abbisognevole di peculiare riflessione (in un contesto di pesante limitazione patrimoniale della persona), ma che non interessa l'attuale vicenda, che deve restare strettamente ancorata alla contestazione d'accusa. 6) E, comunque, anche a voler accedere alla diversa qualificazione della natura delle azioni nel contesto del fatto, l'impostazione - meditata ed argomentata dal Tribunale del riesame di Milano - è giuridicamente corretta.
Il punto focale del problema concerne il rapporto tra la disciplina "dei beni utilizzati per commettere" il reato e la obbligatorietà della confisca, soprattutto, quando essa si risolva a danno non già dell'autore dell'illecito, ma di chi ad esso fu estraneo. Tema che non può essere risolto rimanendo alla sola superficie letterale della norma, ma che richiede considerazioni più approfondite, focalizzate sulla specifica situazione processuale dedotta dal riscorso e sulle concrete finalità dell'art. 187 (TUF), come giustamente opinato dal Tribunale di Milano.
Il Collegio non conviene sulla natura esclusivamente sanzionatoria della confisca obbligatoria, postoché l'art. 187 (TUF) non accenna a siffatta caratteristica, quando, invece, la medesima riforma, a proposito della stessa violazione descritta al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 sexies, ha espressamente inquadrato il provvedimento,
qui previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53, nel contesto della Sezione 2^, dedicata alle "sanzioni in generale" e d'altro canto, poiché la Corte di Cassazione ha sempre insistito sulla finalità specialpreventiva e non meramente repressiva (cfr. ex multis Cass., Sez. 6, 8.6.2000, Mariniello, CED Cass. 217567) dell'istituto. Ma, certamente è da prendere in considerazione - come indica il Procuratore Generale nella Memoria d'udienza - l'insegnamento della Corte di Cassazione (a riguardo del D.Lgs. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, contrassegnato - come per il
D.Lgs. cit., art. 187 - da presunzione assoluta di pericolosità e da obbligatorietà dell'atto ablativo) poiché il richiamo giova a ricordare che la confisca obbligatoria tende a privare, in via definitiva, l'indiziato di beni di provenienza illecita "mirando a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali" (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, 15.6.2005, Libri, CED Cass.231755). Pertanto, fermarsi alla superficie letterale della disposizione, con un meccanico giudizio che sottolinea la obbligatorietà della confisca, quale vera e propria "inibitoria in rem", discendente da presunzione juris et de jure di pericolosità del compendio del sequestro, senza scendere all'analisi della situazione di fatto in cui viene calata la misura di sicurezza e trascurare la concreta funzione special/preventiva è travisare l'intenzione legislativa e trascurare la peculiarità della fattispecie di fatto. Al rispetto di questa finalità si è attenuta rigorosamente l'Ordinanza impugnata. Se quanto dianzi detto viene riflesso in seno alla vicenda afferente al sequestro preventivo delle azioni di GI INT. s.a., si riscontrano due peculiari profili: un già compiuto sequestro del profitto del reato, finalizzato alla confisca ed, inoltre, la dichiarazione di fallimento della società proprietaria delle azioni citate.
Da questi eventi è lecito trarre le seguenti considerazioni:
a) anche volendo restare strettamente aderenti al dato letterale, la prospettazione del ricorrente non da puntuale applicazione all'art. 187 (TUF), poiché la norma prevede (comma 2) che si dia luogo alla confisca per valore soltanto allorquando non sia possibile eseguire la stessa sui beni utilizzati per commettere il reato. Se in siffatta previsione è dato leggere un tratto indubbiamente punitiva per l'autore del reato, è anche ed immediatamente percepibile la volontà di disporre il vincolo sulla cosa strumentale all'illecito al fine di interrompere la continuità che lega questa alla violazione penale. Cioè, come esattamente osservato dall'Ordinanza impugnata (e dalla giurisprudenza di legittimità sopra esaminata), la confisca intende eliminare l'utilizzo del cespite - anche nella sua conversione in equivalente valore - per possibili future condotte delinquenziali o la possibilità di consentire all'autore del fatto che il bene strumentale possa tramutarsi in nuova utilità, massimamente se per nuovo impiego illecito. Ma quando la frattura tra la cosa ed il reato dipende, non già da una situazione originaria ne' fu determinato da libera condotta dell'autore dell'illecito o da persona a questo non estranea ovvero esito di fortuito accadimento (ipotesi che lasciano aperta l'evenienza di una manovra finalizzata al recupero della ricchezza per nuove condotte riprovevoli), bensì da scelta dello stesso Pubblico Ministero, in una logica di utilità processuale, del tutto difforme da ogni possibile collegamento a quella che il legislatore vuole prevenire, cessa la ragione dell'applicazione della misura di sicurezza.
b) inoltre, la indisponibilità del denaro alla gestione del RI ha reso impossibile - perdurando la procedura concorsuale - la sua reimmissione nel contesto inquinato da tensioni penalmente anti- doverose (profilo su cui insiste la memoria del difensore della procedura concorsuale). Nè al riguardo torna utile rammentare l'indirizzo interpretativo accolto dalla Corte di Cassazione nei rapporti tra sequestro e procedura concorsuale (Cass. SU. 24.5.2004, Focarelli, CED Cass. 228165), che ha affermato l'insensibilità del sequestro preventivo (assunto in vista della confisca obbligatoria) nei confronti della procedura concorsuale sopravvenuta. All'opposto, questo arresto giudiziale si rivela assai illuminante a sostegno di quanto dianzi ritenuto: la decisione viene assunta esclusivamente nell'ottica della intrinseca ed oggettiva pericolosità del bene vincolato, intesa come connotazione strutturalmente funzionale alla commissione del reato, specificatamente predisposta (o dall'origine o per successiva modifica) a commettere ulteriore l'azione criminosa (in tal senso anche Cass. Sez. 6, 29.10.1996, Oliverio, Ced. Cass., rv. 206885). La decisione soggiunge, inoltre (a proposito del sequestro finalizzato alla confisca facoltativa) che - per evitare di assegnare carattere punitivo allo strumento processuale del sequestro e della confisca - è indefettibile onere, comunque, accertare in concreto il pericolo derivante dalla disponibilità della cosa sequestrata e soggetta a confisca ovvero della possibilità che venga in qualche maniera utilizzato il profitto del reato. Circostanza che non si profila ragionevolmente possibile, per quanto ricordato nella ricostruzione della attuale vicenda processuale.
c) Infine, la sottrazione della ricchezza di cui è controversia si tramuta in un pregiudizio diretto per quanti risultano estranei alla commissione del reato, con delicati profili di intersecazione con il principio dettato dall'art. 27 Cost., comma 1 e, cioè, i creditori della fallita società. Esito che - al contrario - viene escluso dalla stessa norma quando (comma 3) effettua un rinvio al contenuto dell'art. 240 c.p., commi 3 e 4, ed impedisce l'applicazione della confisca obbligatoria al riguardo (e che ancor più induce a classificare il presente istituto nella logica special/preventiva e non sanzionatoria). A non diversi risultati è già pervenuta questa Corte (cfr. la motivazione della Sentenza resa da Cass. Sez. 2, 4.3.2005, De Gregorio, Triscuoglio, CED Cass. 231029, in tema di violazione dell'art. 416 bis c.p.), pur in presenza di obbligatorietà di confisca, escludendo presunzioni di strumentalità.
Nel caso in esame, una volta sequestrate le azioni all'imputato (mediante atto che espressamente richiamava la finalità di confisca), si sono estromesse le stesse dalla disponibilità dell'autore dell'illecito. Quindi, commutato il bene nel suo equivalente in denaro, si è privato lo stesso del carattere oggettivamente strumentale alla commissione di nuovi reati. Infine, richiamata l'attuale gestione del patrimonio in mano a soggetto diverso, il Curatore di GI INT., si è escluso - per la durata della procedura concorsuale - la nuova immissione nel circuito criminoso della ricchezza, ma si è affidata la stessa ad ambiti istituzionalmente esenti da condizionamenti criminosi. È stata, pertanto, interrotta la relazione dì continuità tra autore del delitto, strumento per la sua commissione, rischio di commissione di nuovi illeciti, conseguendo il risultato a cui mira la disposizione. 7) Del resto che questa fosse la stessa convinzione dell'organo di accusa sembra potersi desumere dalla sua pregressa condotta che ha disposto la restituzione delle azioni o autorizzato i possessori (ma anche il custode) la vendita a terzi delle stesse, come ha ricordato la Memoria della difesa di GI INT s.a. che di siffatti provvedimenti ha allegato un articolato elenco (Memoria pag. 145 e ss.; all. 2-6) indicando come per ciascuno di essi venne disposta la restituzione del compendio ovvero revocando il vincolo reale preventivo, avendo previamente depurato l'importo da quanto fu computato come "profitto" del reato di aggiotaggio;
ovvero, impiegando quella ricchezza per le spese della procedura penale. In tutti questi casi, gli atti assunti hanno palesato per lo stesso Pubblico Ministero la possibilità di smobilizzo del bene in natura o del suo equivalente per legittimi interessi privati o anche di ordine processuale, sicuramente esterni alla logica della intangibilità del cespite perché finalizzato alla confisca obbligatoria. 8) Ovviamente le considerazioni che precedono suppongono che non sia data possibilità al cespite liquido di tornare in possesso all'autore dell'illecito o che a costui possano giovare per un successivo reimpiego di qual si voglia natura. Pertanto, qualora la procedura concorsuale abbia termine prima dell'esito definitivo della vicenda processuale penale (prevenendo la possibilità di applicazione della confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 187 c.p., comma 1 ("in caso di condanna per uno dei reati previsti ...")
e qualora si dia un avanzo attivo del risultato di gestione e della liquidazione dell'asse fallimentare, occorrerà che detto supero sia assicurato alla Giustizia, con nuovo provvedimento del PM emesso a mente della disposizione citata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2007