Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2001, n. 8987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8987 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM89 87/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 8411/99 Dott. Rafaele CORONA Cron. 20518 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 2802 3/72 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.29/03/01 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREdal Sig. SE NTENZA 200 perding LUG. 20013 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LA MA TO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RAVENNA 7/A, presso lo studio dell'avvocato TREGLIA M A, difesa dall'avvocato BRIGHINA MARCO T., giusta delega in atti;
000 ricorrente CANCELLERIA -
contro
AN EP NO TIT IMP EDILE GEOM., in persona del titolare IU AN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI , 47, presso lo studio dell'avvocato CORTI PIO, che lo difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 553 avverso la sentenza n. 453/98 della Corte d'Appello di -1- MILANO, depositata il 20/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 notificato il 16 novembre 1987 Con atto TT La RC conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Varese, IU AN, titolare dell'omonima Impresa Edile, esponendo: -che con contratto di appalto in data 3 febbraio 1982 aveva commissionato al convenuto la costruzione al rustico di una casa in Saltrio per il prezzo concordato di L. 42.000.000, versandone L. 40.500.000 senza che 1'appaltatore ultimasse l'opera; -che tali LE, cui essa attrice aveva successivamente venduto l'immobile, avevano commissionato i lavori mancanti al AN il quale aveva preteso da costoro il pagamento nonostante che gli stessi fossero stati già pagati da essa La RC;
-che il convenuto aveva anche preteso da essa attrice il pagamento del residuo. Tutto quanto sopra premesso la La RC chiedeva la condanna del AN alla restituzione di quanto da lui percepito in eccedenza in relazione alle opere contrattuali non eseguite, per un complessivo valore di L.
6.000.000 circa. Sulla base di tali assunti, inoltre, l'attrice 3 proponeva opposizione avversO il decreto con il quale il Presidente dello stesso Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore del AN, della somma di L.34.934.285, oltre accessori, pretesa а saldo dei lavori in discorso. Si costituiva il convenuto contestando le argomentazioni svolte "ex adverso" e chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del provvedimento monitorio. Riuniti i procedimenti, disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con sentenza 19.4-27.5.1993 condannava la La RC al pagamento della somma di L. 22.215.265, revocava il decreto ingiuntivo e poneva le spese a carico della stessa in ragione di due terzi, compensandole per il terzo residuo. Proposto gravame dalla soccombente la Corte di Milano, con sentenza 4-20.2.98, d'appello l'impugnazione condannando l'appellante rigettava alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione TT La RC sulla base di un unico articolato motivo. Resiste con controricorso AN IU, nella qualifica. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione degli artt. 2721 e SS. cc, degli artt. 196, 228 e illogicità e contraddittorietà244 срс, nonché della motivazione circa un punto decisivo della controversia. Rileva la ricorrente: a) Contrariamente all'assunto della Corte del merito secondo il quale la mancata dimostrazione della effettuazione di lavori per conto del nuovo proprietario si evinceva dalla circostanza che non era stata rinvenuta in atti la fattura che sarebbe stata emessa in data 16.6.86 dal AN nei confronti dei coniugi LE, tale fattura era stata allegata e descritta dal C.T.. di parte in una memoria consegnata al consulente d'ufficio e richiamata da essa ricorrente nelle osservazioni mosse alla relazione del ctu in data 12.7.89. b) La circostanza che l'atto notarile definitivo di trasferimento della proprietà dell'immobile da essa La RC alla LE fosse avvenuto il 10 aprile 1986 non era assolutamente in contrasto con prova della esecuzione di alcunila richiesta di lavori rientranti nel contratto d'appalto su ordine 5 e per conto della nuova proprietaria, ovviamente prima dell'espletamento dei lavori medesimi, posto che l'atto definitivo di compravendita era stato preceduto dalla stipula di un preliminare (sul punto erano stati dedotti specifici capitoli per interrogatorio formale e per testi non ammessi neppure in sede di gravame di merito). c) Gli elenchi dei lavori non eseguiti e di quelli extracontratto, ritenuti irrilevanti dalla Corte milanese in quanto prodotti in seconde cure da essa ricorrente, per di più non sottoscritti e privi dell'indicazione del loro autore, erano in realtà già contenuti nella memoria del consulente di parte consegnata a quello d'ufficio prima della stesura della relazione łazier recante la data del 7 giugno 1989. Inoltre il capitolo quarto proprio analiticamente i lavori nondescriveva eseguiti dall'impresa AN, per cui la produzione in appello dei due elenchi non era finalizzata a fornire la prova di ciò che non si era provato in primo grado, ma la stessa era stata effettuata soltanto per maggior chiarificazione del motivo d'appello. d) Erroneamente era stata respinta in sede di appello la richiesta di rinnovazione o supplemento 6 di perizia nonostante che, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, la consulenza d'ufficio presentasse affermazioni inesatte ed illogiche, opportunamente contestate nella memoria del 12.7.89 di cui il giudice del gravame di merito non aveva tenuto conto alcuno. Le doglianze non possono essere accolte. a) L'affermazione, ancorché errata, della Corte del merito circa il mancato rinvenimento agli atti della fattura AN del 16 giugno 1986 è irrilevante ai fini della contestazione della H ritenuta mancata dimostrazione della effettuazione A di lavori per conto della nuova proprietaria CO , giacché il giudice d'appello ha fondato il suo convincimento anche e soprattutto sulla circostanza che, comunque, i lavori in discorso, iniziati nell'ottobre del 1982 erano terminati nel dicembre del 1983, come precisato nell'elaborato peritale depositato il 15.6.89 e, quindi, molto tempo prima dell'alienazione dell'immobile. b) A parte la considerazione che la La RC per la prima volta, e quindi inammissibilmente in questa sede, richiama, a giustificazione della esecuzione di alcun lavori rientranti nel a contratto d'appalto su ordine e per conto della 7 nuova proprietaria un preliminare di compravendita, peraltro senza indicazione di data, che sarebbe stato stipulato con la COa prima dell'atto definitivo del 10 aprile 1986, la stessa ricorrente, che ha qui denunciato violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione in ordine alla negata ammissione dei richiesti mezzi di prova (interrogatorio formale e testi) sia in prime cure sia in sede di appello, non ha assolto all'onere ad essa incombente, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, di indicare specificamente le circostanze formanti oggetto delle prove medesime, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove medesime, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto da questa Suprema Corte sulla base delle deduzioni nell'atto, alle cui lacune non contenute consentito sopperire con indagini integrative (v. Capss. n. 5656/86, n. 3356/93, n. 3233/95, n. 5742/95, n. 6863/95, n. 7692/96, n. 7177/97, n. 72/98). c) I chiarimenti forniti dalla stessa La RC circa le finalità della produzione in appello dei 8 due elenchi dimostrano che correttamente la Corte milanese ne ha ritenuto l'irrilevanza, mentre se il quarto capitolo (evidentemente delle richiamo al richieste nel giudizio di merito) è da prove intendersi come riproposizione della doglianza di mancata ammissione dello stesso che di quei lavori conteneva la descrizione analitica, qui valgono le stesse considerazioni circa il mancato rispetto del ricorso principio della autosufficienza del enunciate con riguardo alla censura sub b). d) A parte la considerazione che per consolidata. giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. n. 4057/90) l'apprezzamento del giudice di merito circa l'opportunità di disporre la rinnovazione integrazione delle indagini tecniche, costituendo esercizio di una facoltà discrezionale, non può essere sindacato nella attuale sede, va rilevato che la Corte milanese, contrariamente all'assunto della ricorrente, ha ampiamente giustificato le ragioni del mancato accoglimento della relativa istanza (pagine 6 e 7 della gravata decisione) dopo un esauriente disamina delle osservazioni svolte dal consulente di parte nella relazione del 12.7.89, ritenute non convincenti al contrario delle conclusioni 9 " formulate dal consulente d'ufficio, conseguenti ad una indagine accurata completa ed approfondita e sorrette da una motivazione immune da vizi logici, congrua ed esauriente. Alla stregua delle svolte argomentazioni il s proposto ricorso va respinto nella sua integralità u con la condanna della ricorrente alle spese di A questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di AN 109T 250.000 IU, titolare della omonima Impresa Edile, 4507.60000 [TOT: 310000) delle spese del presente giudizio, che liquida in 6,00 L. 131700 L... …oltre a L.
2.000.000 per onorari. 806T 10 Roma 29 marzo 2001. 6, 6 1 веров Mendia exterme A CELLIERE C1 AL DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 LUG. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Lelezico AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in diatas. S.E.I.2006erie 4 at n. 16.5.4. versate € 166.1.0 (Ouro CENTOSESSAN ASS)/10 10' O M R A 900138 p. Digento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia Di FPPO) Il Responsabile Servizio Galizian 13 (Dr. M. RACCHINI) 10