Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR01 209 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECOND CIVILE SERVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 11503/99 - Rel. Consigliere Cron.301P Dott. Alfredo MENSITIERI 341 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere - Ud.27/09/01 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere - ha pronunciato la seguente 473 SENTENZA sul ricorso proposto da: ин NE ON, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ж ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BARBATO ADRIANO, che lo difende unitamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio all'avvocato FINOTTI ALDO, giusta delega in atti;
dal Sig.IL SOLE 24 ORE CASCO i går at d - ricorrente per diritti 1.55 - || 3.0 GEN. 2002
contro
IL CANCELLIERE MILANO, in persona del suo COND. VIA PAISIELLO elettivamente domiciliato in Amm.re OLIVERIO MARCO, CANCELLERIA ROMA, CSO TRIESTE 82, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MAZZEI, che lo difende unitamente all'avvocato CANDIDO COSSANDI, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 1258 -1- nonchè
contro
CONDOMINIO VIA PAISIELLO 3, in persona dell'Amm.re p.t.; - intimato avverso la sentenza n. 505/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato BARBATO Adriano, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato MAZZEI Vincenzo, difensore del н resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
м udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazioni notificate il 7 e 1'8 settembre 1995 il Condominio di via Paisiello 1 in Milano conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di quella città, il Condominio di via Paisiello 3 e AN GO. Premesso che dal gennaio 1995 sul muro cieco dello stabile di via Paisiello 3, a confine con la proprietà attorea, era stato aperto un foro e fatto fuoriuscire un tubo di presa d'aria o sfiatatoio verso l'area cortilizia;
che, a seguito della diffida 12.1.95 a richiudere detta apertura, l'amministratore del Condominio convenuto aveva AN GO, invitato il proprio condomino direttamente proprietario dell'appartamento A interessato dall'apertura abusiva, ad eliminare la servitù essendogli già stata negata l'autorizzazione ad eseguire l'opera in quanto lo stabile condominiale risultava provvisto di idonee canne fumarie;
che erano risultate vane le ulteriori diffide anche a mezzo di legale, chiedeva l'attore che fosse dichiarata l'inesistenza di un diritto di servitù di sfogo o di presa d'aria a carico della proprietà condominiale attorea ed in favore degli immobili dei convenuti con conseguente 3 ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi attraverso l'eliminazione della denunciata apertura e della annessa tubazione. Si costituiva il convenuto. Condominio preliminarmente eccependo la propria carenza di legittimazione passiva avendo fatto tutto quanto era in suo potere per convincere il condomino GO ad eliminare l'apertura dal medesimo eseguita. Deduceva comunque l'infondatezza nel merito delle domande avversarie sul presupposto che la ив denunciata apertura, per le dimensioni e la д funzione che la caratterizzavano, non poteva esser considerata una servitù a carico del fondo attoreo, non risultando foriera di alcun concreto stargeta azione confronti del condomino. Si costituito rt. pregiudizio. di manleda nei A In subordine anche quest'ultimo contestando le pretese avversarie delle quali chiedeva il rigetto. Identificata la funzione dell'apertura "de qua" nella "presa d'aria e non di sfogo o di fumi" ne giustificava la legittimità alla stregua del disposto di cui all'art. 840 comma secondo c.c. Con sentenza 12 giugno - 24 novembre 1997 il Tribunale, ritenuto che l'apertura in discorso doveva esser qualificata luce irregolare (art. 902 c.c.) soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 901 stesso codice, oppure, nel caso di impossibilità strutturale di adeguamento a queste prescrizioni, alla disciplina dell'art. 904 C.C., rigettava la domanda attorea perché fondata sul presupposto erroneo dell'imposizione di servitù in carenza di titolo costitutivo della stessa e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio. Proposti gravami, principale, dal Condominio di via Paisiello 1 e, incidentali, dalle altre parti я и in causa, la Corte d'appello di Milano, con н sentenza 10.2 - 5.3.99, in accoglimento del primo, а dichiarava l'inesistenza del diritto di servitù di presa d'aria e scarico a carico dell'appellante a favore degli appellanti principale ed condannava il GO a rimuovere le incidentali, opere poste in essere sul muro perimetrale di controparte ripristinando l'originario stato dei luoghi, e condannava quest'ultimo alle spese del grado in favore di entrambi i Condominii ed altresì a quelle di primo grado in favore del Condominio di via Paisiello n.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione AN GO sulla base di due motivi. 5 Resiste con controricorso il condominio di via Paisiello n.
1. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'altro intimato. Le parti costituite hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 840 e 844 c.c. Lamenta il ricorrente che, non potendosi l'opera in questione considerare una luce, consistendo essa in un tubo che forniva aria ad una dell'edificio, caldaia situata all'interno t legittimamente realizzato sul cortile di u controparte in quanto sporgente di pochi centimetri A a 10 metri dal suolo, la Corte del merito non si era preoccupata di stabilire se la supposta, ma in realtà inesistente immissione di fumo e gas, superasse la "normale tollerabilità". La doglianza non può essere accolta giacché il GO, preso atto che correttamente il giudice del gravame di merito aveva escluso che il manufatto oggetto di causa avesse le caratteristiche della "luce", ha contestato per la prima volta in questa sede e, quindi inammissibilmente, senza che la questione fosse stata enunciata o comunque trattata 6 nelle pregresse fasi di merito, la mancata valutazione in sede di appello della "normale tollerabilità" delle immissioni di fumo e gas scaturenti dal tubo fuoriuscente dall'apertura praticata sul muro condominiale. Con il secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 900 e segg. C.C. Osserva il ricorrente che anche a voler considerare l'opera in discorso una luce, la sentenza di prime cure non poteva che essere confermata riferendosi le decisioni cui la Corte territoriale aveva fatto riferimento per riformarla a fattispecie del tutto diverse da quella oggetto di causa. La censura non ha pregio per l'assorbente contestandosi l'esclusioneconsiderazione che non da parte della Corte del merito della natura di "luce" in senso tecnico dell'apertura in discorso, ultroneo è disquisire, come fa il del tutto ricorrente, delle conseguenze di una valutazione diversa del manufatto nel senso indicato dal primo giudice che ne aveva riconosciuto la natura di "luce irregolare". Alla stregua delle svolte considerazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Condominio di Via Paisiello 1 in Milano, delle spese di questo 312.100 oltre a £. giudizio che liquida in £. CE 161, 19) 3.000.000 per onorari. E 1549, 37) 1. Coffe Pres. Roma 27.9.2001. Alfresh Marition asteras IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 1097 129,11 456T 2066 DEPOSITATUENC IA Roma IL CANCELLIERE C1 TOT. 149,77 Frances AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrat in date 5LUG. 2002 4 ain 22983 versate 149.77 CENCUARANTANQVE/77 ..)(euro Unigente Ath Servizii Portssa Mária D UPRO 2 #esponsabile Serazio Atti Giudiziani (Dr. MRACOCHINI) 2 0 0 8