Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11390 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
1 1 390 /02 I NOME EL OL AL . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario - Presidente SPADONE - R.G. N. 999/00 Cron. 28998 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO ----- Rep. 2987 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Ud. 18/04/02Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA SETTIMJ - Consigliere Dott. Giovanni ..... . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE € 3,10 sul ricorso proposto da: per diritti € -+- 1 AGO 2002. SARTORIO ERMANO, CAPPELLINI GIANFRANCA, ASTORI IL CANCELLIERE ANGIOLINO, GIANNELLI ROSINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato STEFANO NASELLI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE DI CARO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
LE LL VITO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ALDO LUCIO LANIA, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO GIUGGIOLI, giusta delega in atti%;B 2002 611
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 1517/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 08/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato Stefano NASELLI, per delega depositata in udienza,, difensore dell'Avv.DI CARO, --- l'accoglimento del del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- : Svolgimento del processo IT EL, condomino del fabbricato in Milano via Cadore 6, con atto notificato agli altri condomini NN SA e CA PE il 21 luglio 1995 e RO NN e IO AS in data 12 agosto 1995 citava gli stessi davanti al Tribunale di Milano, chiedendo che venisse accertata l'illegittimità dell'uso come posto macchina che gli stessi facevano del cortile condominiale. e CA PE si NN SA costituivano, deducendo di avere acquistato con atto in data 28 novembre 1980 l'uso esclusivo del posto auto indicato con la lettera "N" nella planimetria allegata a tale atto. RO NN e IO AS si costituivano, deducendo di avere acquistato con atto in pari data l'uso esclusivo del posto auto indicato con la lettera "0" nella planimetria allegata a tale atto. Con sentenza in data 20 ottobre 1997 il Tribunale di Milano rigettava la domanda. IT EL proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Milano con sentenza in data 8 giugno 1999. 3 I giudici di secondo grado rilevavano che nel primo atto di vendita della società costruttrice, atto col quale era sorto il condominio e richiamato nelle vendite successive, le porzioni del cortile per cui era causa non risultavano tra quelle per le quali la predetta società si era riservata la proprietà ed erano inserite tra quelle considerate come comuni (clausola "g"). Ciò significava che la società venditrice non avrebbe potuto trasferire in epoca successiva gli spazi in questione agli appellati, non essendo più gli stessi nella sua disponibilità. Né poteva condividersi l'affermazione del Tribunale di Milano, secondo la quale il fondamento del permanere del potere di disposizione andava individuato nella clausola "m" di tale atto e secondo cui "la riportata in quelli successivi, società venditrice si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica riduzione alla consistenza ed uso delle parti comuni condominiali purché non venga realmente pregiudicato l'uso della porzione immobiliare in contratto e ciò sino alla totale vendita dello stabile". Tale clausola così come genericamente formulata per latitudine discrezionale ed indeterminatezza 4 appariva in sé viziata da nullità е comunque in insanabile contrasto con la clausola precedente “g” nella quale erano state individuate le parti del cortile su cui la società si riservava la proprietà esclusiva. La clausola in questione, per avere un significato coerente con il complesso dell'atto, andava consentire eventualiinterpretata nel senso di rettifiche alla consistenza ed uso delle parti comuni solo in funzione manutentiva-catastale, non di autorizzare preventivamente ed insindacabilmente - nel corso delle vendite la parte venditrice ad apportare alterazioni alle parti frazionate - comuni con attribuzione di diritti esclusivi sulla già prefissata area cortilizia indicata nella planimetria allegata al primo rogito e richiamata in tutti i successivi. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, NN SA, PE, IO AS, RO CA Iannelli. Resiste con controricorso IT EL. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti censurano, sotto vari profili, l'interpretazione data dai giudici di 5 merito alla clausola "m" del primo atto di vendita stipulato dalla società costruttrice e riportato negli atti successivi. Deducono i ricorrenti, innanzitutto, che nulla, clausola in questione, nella formulazione della giustificava l'individuazione della sua portata nel senso affermato dalla Corte di appello di Milano. La doglianza è infondata. La Corte di appello di Milano, infatti, ha cercato di dare un significato utile alla clausola in questione sostenendo che la stessa andava consentire eventuali interpretata nel senso di ed uso delle parti rettifiche alla consistenza comuni solo in funzione manutentiva-catastale. La eventuale erroneità di tale conclusione non fa venir meno il nucleo centrale del ragionamento della sentenza impugnata e cioè che la formulazione di tale clausola non giustificava la conclusione della permanenza in capo alla società costruttrice della disponibilità di aree che in altra clausola erano espressamente qualificate come comuni. Sostengono, poi, i ricorrenti che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del comportamento dell'attore, il quale per vari anni non ha mai dedotto la natura comune degli spazi per cui 6 causa ed ha pagato i contributi condominiali sulla base di tabelle millesimali nelle quali gli spazi in questione risultavano di proprietà esclusiva. Anche tale doglianza è infondata. I ricorrenti, infatti, non possono invocare il comportamento dell'attore quale criterio interpretativo di un contratto al quale le parti dell'attuale giudizio sono state estranee. Proseguono, poi, i ricorrenti sostenendo che la Corte di appello di Milano non ha applicato il principio dell'interpretazione sistematica in quanto: Ha interpretato la clausola "m" mettendola in relazione con la sola clausola "g" non solo distorcendo l'interpretazione di quest'ultima ma e del dimenticando le altre clausole del contratto regolamento di condominio. Infatti la clausola "f" del contratto del sig. EL in cui si prevede che "alcuni posti macchina situati nel cortile della casa e contraddistinti con le lettere H-I-L-M verranno assegnati in uso esclusivo, perpetuo e gratuito ai singoli condomini", letta nel senso letterale e in relazione alle altre clausole del contratto, non definisce quali siano i posti auto, ma esplica quelli che sono stati assegnati al momento della vendita dell'immobile al sig. 7 EL. Infatti la clausola "g" prevista nei contratti dei convenuti e dei successivi acquirenti prevede quali posti auto quelli "..contraddistinti con le lettere H-I-L-M-N-O". Poi la Corte ha "dimenticato" che nel regolamento di condominio alla lettera "g" si prevede genericamente che "i posti macchina situati nel cortile della casa verranno assegnati in uso esclusivo perpetuo e gratuito ai singoli condomini.." e che detta clausola viene riportata integralmente negli atti di compravendita, inoltre che il punto dello regolamento dispone che le proprietà dei stesso singoli condomini sono precisate nei relativi atti di acquisto. La doglianza è infondata. A prescindere dal fatto che i ricorrenti si dolgono di una presunta mancata applicazione del principio dell'interpretazione sistematica non in relazione alle clausole di uno stesso contratto ma con riferimento a più contratti ed al regolamento di condominio, non si comprende comunque quale sarebbe il contrasto tra il regolamento di condominio e la clausola del primo atto di vendita dal quale risultava che solo determinati spazi (e non anche quelli per cui era causa) venivano 8 riservati in proprietà esclusiva alla società venditrice. Il contrasto tra il primo atto di vendita e gli atti di acquisto degli attuali ricorrenti assolutamente irrilevante, in quanto l'oggetto della controversia riguarda proprio la possibilità (correttamente esclusa dalla sentenza impugnata), da parte della società costruttrice, di considerare come (conoggetto di proprietà esclusiva trasferibilità ai successiviconseguente acquirenti) anche gli spazi individuati con le lettere "N" ed "O" nel regolamento di condominio allegato a tale primo atto di vendita ed in ordine ai quali non risultava una espressa riserva di proprietà in base a tale primo atto di acquisto. I ricorrenti denunciano, infine, violazione dell'art. 1367 cod. civ. e deducono, con riferimento sempre alla interpretazione cui ha aderito la sentenza impugnata della clausola "m": In realtà tale interpretazione di nullità con relativo recupero della clausola con la reinterpretazione fatta nella parte successiva ladella sentenza è alquanto forzata. Infatti clausola "g" trova il suo vero significato proprio se letta in relazione alla clausola "m" che non si presenta assolutamente generica, ma piuttosto esplicativa della volontà delle parti di concedere alla parte venditrice il diritto di "modificare о ridurre" la consistenza ed uso delle parti comuni sino alla vendita dell'intero stabile. Attribuire un significato generico a detta clausola equivale a indebitamente l'interpretazione delforzare contratto. Anche tale doglianza è infondata. A prescindere dalla sua genericità, nulla viene detto per spiegare perché sarebbe errata l'interpretazione della sentenza impugnata nel senso della nullità di tale clausola, in considerazione della attribuzione alla società venditrice di un potere di disporre di parti comuni dell'edificio successivamente al sorgere del condominio. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono testualmente: Con questo motivo si richiama il principio in base al quale "il giudice di merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti prospettati e dedotti dalla parte che l'ha proposta, prescindendo dal nomen iuris eventualmente erroneo che sia stato indicato 10 nell'atto introduttivo del giudizio e nelle successive difese, ma tale potere-dovere incontra, oltre a quello dell'osservanza del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato il limite del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa а quella formalmente ed espressamente proposta" (Cass. 19.04 1993 n. 4581). Nell'atto di citazione sia nel primo grado di giudizio che nel secondo, il sig. IT EL a mezzo del suo procuratore, chiede che venga dichiarata l'illegittimità del diritto vantato dai convenuti appellati, mentre la Corte d'appello senza nulla dichiarare in merito all'illegittimità dello stesso diritto, ha dichiarato la sua inopponibilità. L'illegittimità di un diritto fa espresso riferimento alla sua contrarietà a norme di legge o contrattuali, pertanto l'illegittimità dia norme un diritto può essere valutata solo erga omenes, mentre l'inopponibilità può essere riferita anche ad un solo soggetto. Tuttavia la sentenza, pur dichiarando l'inopponibilità del diritto nei confronti del solo EL non motiva tale disposizione. si presenta in Pertanto la sentenza della Corte 11 : violazione dell'art. 112 cpc sotto il profilo della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed 132 cpc sotto il profiloin violazione dell'art. della carenza di motivazione. Il motivo è infondato. E ' sufficiente, in proposito, rilevare che l'attore aveva chiesto che venisse dichiarato illegittimo l'uso esclusivo ad opera dei convenuti di parte del cortile condominiale ed in sostanza i giudici di merito hanno accolto tale domanda ritenendo inopponibile all'attore dei titoli in base al quale i convenuti, invece, sostenevano la legittimità del loro operato. In definitiva, con l'affermazione della inopponibilità dei titoli in questione, i giudici di merito non hanno accolto una domanda diversa da quella proposta, ma hanno solo individuato il fondamento giuridico di tale domanda. In conseguenza del rigetto del ricorso ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. for
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di 12 € 1246,00, Roma, 18 cui € 1.000 per onorari. aprile 2002 that Tab Привет IL CANCELLIERE C1 PA TA دي ea DEPOSITATO IN CANCLE Roma 1 AGO, 2002 IL CANCELLIERE C1 Lalazico 1097/29,11 LAERT 41,32 | 170,531 ENTRATE ROMA 2 1% NOV 2003 Serie 4 170,43 al n.38093 ENDOSETTANTO 43 Arca Servizi DI FILIPPO) avisi Atti Gludiziar MISACCICHIN angee 003 & 13