Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, l'eventuale incompletezza del provvedimento impugnato (nella specie, per la non compiuta indicazione delle esigenze probatorie) può essere sanata dal Tribunale del riesame, che ha l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione e, in caso positivo, di procedere all'integrazione della motivazione carente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2013, n. 5906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5906 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 22/01/2013
Dott. GRAMENDOLA F. P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 142
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 42403/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Enna;
avverso l'ordinanza 13 agosto 2012 del Tribunale di Enna;
pronunciata nei confronti di:
NZ AT US, nato il giorno 13 luglio 1972. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per annullamento con rinvio nonché il difensore dell'imputato avv. Cariola che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica di Enna ricorre avverso l'ordinanza 13 agosto 2012 del Tribunale del riesame di Enna, pronunciata nei confronti di NZ AT US, di dissequestro e restituzione dell'immobile ed annessa area rurale siti in Centuripe e di proprietà di terzi in riforma del decreto di sequestro probatorio 23 luglio 2012 del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Enna.
Il Tribunale del riesame ha così provveduto, ritenendo di non poter desumere dalla lettura del decreto e del verbale di sequestro, operato dalla p.g., le specifiche esigenze probatorie poste alla base del provvedimento impugnato, genericamente indicate nella necessità di appurare se all'interno dell'immobile stesso siano rinvenibili elementi utili al prosieguo dell'indagine; necessità che, di contro, trattandosi di un bene di proprietà di soggetti allo stato non sottoposti ad indagine e privo di un collegamento immediato con l'illecito contestato, avrebbero dovuto essere più attentamente precisate.
I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente, previamente affermato l'obbligo di integrazione della motivazione da parte del riesame, sostiene, al contrario dell'assunto dell'ordinanza impugnata, che dalla comunicazione della notizia di reato risulterebbe la piena disponibilità dei beni sequestrati in capo al NZ e la corrispondente necessità di effettuare, all'interno dello stabile in uso all'indagato, gli accertamenti tecnici finalizzati al rinvenimento di tracce di stupefacente ricollegabili alla piantagione di canapa indiana.
Il motivo è fondato ed il gravato provvedimento va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Enna, considerato che gli elementi prospettati in atti erano idonei a manifestare le specifiche esigenze probatorie in questione.
Va infatti ribadito che il sequestro probatorio, emesso dal pubblico ministero, essendo un mezzo di ricerca della prova, presuppone l'esistenza di una notitia criminis e richiede la forma del decreto motivato, ma la sua eventuale incompletezza può essere sanata dal Tribunale del riesame, che ha l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione ed in caso positivo di procedere alla integrazione della motivazione carente (cass. pen. sez. 1, 25122/2003 Rv. 224696, precedenti Conformi: N. 2473 del 1997 Rv. 209122).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Enna.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2013