Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della domanda riparatoria in quanto fondata su circostanze escluse dal giudice della cognizione, quali la conoscenza, da parte della richiedente, della presenza di sostanza stupefacente nell'abitazione occupata con il convivente ed il fatto di aver ostacolato l'ingresso degli investigatori).
Commentari • 4
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione: Quando le "frequentazioni ambigue" sono ostative?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 aprile 2022
La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
Leggi di più… - 2. Ingiusta detenzione: non basta il silenzio dell’indagato per escludere il diritto all’indennizzoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 settembre 2021
- 3. Indennizzo da ingiusta detenzione (Cass. 11501/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 aprile 2019
- 4. Innocente ma connivente? Niente risarcimento per carcere ingiusto (Cass. 30796/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2014, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/10/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1758
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 11405/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA DE NA EN N. IL 19/09/1980;
avverso l'ordinanza n. 88/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 13/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. CI de ED Genera, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 17 al 19 luglio 2013 in regime di detenzione carceraria e dal 19 al 31 luglio 2013 in regime di arresti domiciliari, in relazione al delitto di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, per il quale è stata mandata assolta con sentenza irrevocabile.
La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, in quanto il comportamento dell'odierna ricorrente aveva dato corso all'ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. E ciò in quanto la CI de ED era stata a conoscenza della presenza di sostanza stupefacente, atteso che pur essendo essa occultata in un recesso della camera da letto dell'abitazione occupata con il convivente, in questa vi era materiale per il confezionamento di droga ed un bilancino di precisione e la donna non aveva consentito l'ingresso nell'abitazione degli agenti, inducendoli a forzare la porta di ingresso.
2.1. La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., rilevando che la Corte di Appello ha affermato l'esistenza di circostanze escluse dalla sentenza di merito, nella quale è stato ritenuto che la CI de ED fosse sì consapevole dell'occultamento della droga ma che gli oggetti indicati come atti al confezionamento e alla pesatura di stupefacente potessero trovare ragione nelle necessità derivate alla donna da un patito intervento chirurgico allo stomaco;
anche il ritardato ingresso degli operanti è stato posto in dubbio dal Giudice dell'udienza preliminare, quanto meno in relazione alla sua riconducibilità alla CI de ED.
2.2. In data 6.10.2014 la ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica alle avverse conclusioni rese per iscritto dal P.G., rilevando come queste assumano circostanze escluse dal giudizio di merito.
3. Con memoria depositata il 6.10.2014, l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. La vicenda in esame, in considerazione della ricostruzione fattuale operata dalla Corte di Appello, propone l'ipotesi della connivenza, da esaminare nella prospettiva richiesta dall'art. 314 cod. proc. pen.. Al proposito risulta sicuro punto di riferimento il principio statuito da questa Corte secondo il quale, perché la connivenza possa costituire causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione occorre che essa sia consistita in comportamenti improntati a macroscopica leggerezza e imprudenza, idonei ad essere interpretati, nella fase iniziale delle indagini, appunto non come semplice connivenza, ma come concorso nel reato (Sez. 4, n. 37567 del 02/04/2004 - dep. 23/09/2004, Barison, Rv. 229142). Quindi, non è mai sufficiente la sola connivenza per escludere il diritto alla riparazione: è necessario che essa, per le modalità con le quali si è manifestata, possa dar luogo, a causa della macroscopica leggerezza e imprudenza, ad una accusa di concorso nel reato.
È per la menzionata necessità di un simile quid pluris che la giurisprudenza di legittimità richiede che l'atteggiamento di connivenza passiva abbia comunque rafforzato la volontà criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011 - dep. 21/02/2012, Cantarella, Rv. 252725) o che essa costituisca indice del venir meno degli elementari doveri di solidarietà sociale, ovvero non sia risolta in un mero comportamento passivo riguardo alla consumazione del reato, ma si sia sostanziata nel tollerare che tale reato sia consumato, sempre che l'agente fosse in grado di impedirne la consumazione o di ostacolare la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della posizione di garanzia assunta, o, infine, quando la connivenza risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'autore del reato, anche quando il connivente non abbia perseguito tale obiettivo con il suo comportamento (Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008 - dep. 21/01/2009, Vottari, Rv. 242538). Ovviamente, il rafforzamento del quale si fa menzione non può essere quello che da luogo al concorso nel reato;
esso quindi non sarà accompagnato dalla coscienza e volontà di contribuire in qualche guisa alla realizzazione dell'illecito; si potrebbe parlare, al riguardo, di un rafforzamento unilateralè della volontà illecita.
4.2. Principio costantemente ribadito da questa Corte è che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 - dep. 15/10/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, Rv. 222263). Il giudice della riparazione, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale valutato dal giudice del processo penale deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638). È però precluso al giudice della riparazione affermare circostanze che sono state escluse dall'accertamento nel merito. In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha ripetutamente puntualizzato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664; nel medesimo senso già Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203636). Con particolare riferimento al caso che occupa, va evidenziato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa, all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione), o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi);
il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001 - dep. 28/02/2002, Pavone, Rv. 220984).
Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1 - è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 cod. proc. pen., comma 1 quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).
5. Tanto premesso va rilevato che, nella specie, la Corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi qui rammentati, avendo fatto perno, come riportato nella superiore parte narrativa, su circostanze che sono state escluse dal giudice di merito. Il provvedimento impugnato si fonda sul seguente assunto: la CI era connivente con il coniuge perché consapevole della presenza in casa dello stupefacente e ostacolò l'ingresso nell'abitazione degli investigatori. Ora, quanto al primo dato, il Giudice dell'udienza preliminare, nella sentenza di assoluzione della CI dal reato di concorso nella illecita detenzione dello stupefacente, ebbe ad affermare che "... da tali emergenze procedimentali non può desumersi con qualificata gravità indiziaria che la CI fosse consapevole dell'occultamento della droga ...". La diversa affermazione della Corte distrettuale contrasta quindi con il precedente accertamento processuale sfociato nel giudicato. Inoltre, anche a voler considerare che quello stesso Giudice dell'udienza preliminare pose l'alternativa ipotetica della consapevolezza della CI, giungendo comunque alla pronuncia di assoluzione ritenendo l'assenza di un contributo morale o materiale al fatto del coniuge, deve essere rilevato che ancora nella sentenza assolutoria si afferma che il "comportamento della CI che avrebbe deliberatamente ritardato l'ingresso degli agenti non aprendo la porta non sia circostanza ne' certamente provata (...), ne', ove provata, di per sè univoca..."; dove risulta evidente la formulazione di una ulteriore alternativa solo ipotetica. Sicché la Corte di Appello ha fondato la propria decisione su circostanze escluse dal Giudice dell'udienza preliminare ed il fattore decisivo per ritenere la colpa ostativa è stato affermato in contrasto con l'accertamento dei fatti operato nella sede propria. Nè può dirsi, come pretenderebbe l'Avvocatura, che "gli elementi di iniziale ambiguità sono stati confermati nella loro valenza indiziaria dalla sentenza di assoluzione. Se in tal modo si allude al fatto che la sussistenza dei menzionati comportamenti non è stata esclusa dal Giudice dell'udienza preliminare si incorre in errore, palese alla luce delle espressioni sopra ricordate. Va in ogni caso rimarcato come il dubbio non solo conduce necessariamente ad una pronuncia di assoluzione ma esclude anche che possa ritenersi esistente il fatto che venne inizialmente assunto ad indizio.
6. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, cui va rimesso anche il regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, cui rimette anche il regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2015