Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2002, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
1 9 9 / 02 REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL POPOLO TALIANO 索 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AGENZIA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 7175/99 Cron..15830 - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA 1164 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere - Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 17/12/01 Consigliere Consigliere- Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RV RE SNC, in persona del legale rapp. RE elettivamente domiciliato in ROMA VIA G RV, CORTE SUPREMA DI CAS 12, presso lo studio dell'avvocato SMEDILE UFFICIO COP FERRARI Richiesta copia s SERGIO, difeso dall'avvocato TRINGALI SERGIO, giusta dal S per diritti 1.55 dri p 2002R. delega in atti;
ricorrente IL CANCELL -
contro
HASACO SRL IN LIQUIDAZIONE GIA' HASACO SPA, in persona € 0,77 L.1500 del liquidatore DAVID HASBANI, elettivamente 2001 domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio 1726 dell'avvocato GREGORI TINA, che lo difende unitamente 6107074 -1- G107075 all'avvocato VILLANI ALCIDE, anche per procura speciale notaio FRANCO ZITO, di Milano, n.rep.50232, in data 15/11/01, depositata in udienza;
- controricorrente avversO la sentenza n. 2701/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 09/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato Sergio TRINGALI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Tina GREGORI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo atto notificato il 24 maggio 1989 la s.n.c. Con Ing. RV EN conveniva davanti al Tribunale di Milano ha HASACO s.p.a., chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di lire 44.512.318, di cui asseriva essere creditrice in relazione ad un pregresso contratto di agenzia. La società convenuta, costituitasi, eccepiva il legittimazione attiva, in quanto il difetto di rapporto di agenzia era intercorso con l'ing. EN RV. Con sentenza in data 2 gennaio 1994 il Tribunale di Milano rigettava la domanda. La s.n.c. Ing. RV EN proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 9 ottobre 1998, in base considerazione che dalla documentazione alla esibita (tra cui il contratto di agenzia) risultava che il rapporto era intercorso tra la HASACO s.p.a. e l'ing. EN RV. A nulla rilevava, in tale contesto complessivo, il fatto che l'Ing. EN inviato alla società preponente RV avesse delle missive sottoscrivendole come se provenissero dalla s.n.c. Ing. RV EN, dal momento che le risposte dalla HASACO s.p.a. erano state 3 indirizzate all'ing. EN RV. La s.n.c. RV EN ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. Resiste con controricorso la HASACO s.p.a. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso la s.n.c. Ing. RV EN propone due censure. Con la prima deduce, in sostanza, che i giudici di merito non avrebbero attribuito la dovuta importanza al fatto che le fatture erano state emesse a nome di essa società ricorrente facendo riferimento alla propria partita IVA, partita di cui l'ing. EN RV era sprovvisto. La doglianza è infondata. La Corte di appello, infatti, ha tenuto conto della documentazione invocata dalla società di ricorrente, ma ha ritenuto, con apprezzamento merito insindacabile in questa sede, in quanto sorretto una motivazione ampia e convincente, che la stessa non fosse idonea a superare il fatto che da altra, e più consistente, documentazione (tra cui il contratto di agenzia) risultava che il rapporto si era instaurato tra la HASACO s.p. .a. e l'ing. EN VE. Con la seconda censura si deduce che che la Corte di appello di Milano avrebbe violato il principio di conservazione degli atti processuali, in quanto costituitonel giudizio, per la s.n.c., si era l'ing. EN RV, il quale, in subordine, aveva accettato il contraddittorio ed aveva chiesto OCT120.11 termine per riassumere il giudizio davanti al 7 20.66 Pretore di Palermo, quale giudice del lavoro. 149.771 Anche tale doglianza è infondata, in base alla che, come giustamente assorbente considerazione rilevato dalla società nella controricorrente, specie non vi era nulla da conservare, non risultando che l'ing. EN RV si fosse mai costituito in proprio. In definitiva, il ricorso Va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo (tenendo conto della originaria controricorso, per difetto diinammissibilità del valida procura).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 775,30 di cui euro 700,00 per onorari. frame Factories 1 C Plast July E Roma, 17 dicembre 2001 ia R LLIE atan C E sco C N nce A C 5 ra IL F