Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 3
Il ricorso per cassazione, avverso le decisioni del Consiglio nazionale dei geometri in materia disciplinare, deve essere notificato, oltre che al collegio professionale locale, che ha adottato il provvedimento impugnato, anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede detto collegio professionale, in qualità di necessario contraddittore. Pertanto, ove il ricorrente non abbia provveduto a tale ulteriore notificazione, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, e poi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, quando nessuna delle parti vi abbia ottemperato nel termine all'uopo assegnato, ovvero quando l'integrazione sia stata bensì fatta, ma attraverso una notificazione di cui il giudice abbia dichiarato la nullità, allorché ne sia mancata la rinnovazione nel termine a tale scopo fissato.
L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, alla previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente.
In tema di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto di integrazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., con fissazione di un nuovo termine anch'esso perentorio, purché il precedente termine assegnato sia stato rispettato sia pure attraverso una notifica nulla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC VI, elettivamente domiciliato in ROMA presso Cancelleria Corte di Cassazione, difeso dall'avvocato CALZOLARI LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONS COLL PROV GEOMETRI LA SPEZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO presso TRIBUNALE LA SPEZIA;
avverso la decisione n. 50/98 del Consiglio nazionale per i geometri di ROMA, emessa il 7/5/1998, depositata il 28/09/98; RG. 6/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. - Il geometra VI AP impugnava la deliberazione del consiglio direttivo del collegio dei geometri di La Spezia, adottata nella seduta del 14.10.1996, con cui gli era stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della libera professione per la durata di tre mesi.
Il Consiglio nazionale dei geometri respingeva il ricorso con decisione del 28.9.1998. 2. - VI AP ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 4.12.1998 al collegio dei geometri di La Spezia. La Corte, nell'udienza del 27.10.1999, ha ordinato che il contraddittorio fosse integrato nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale di La Spezia ed ha assegnato per provvedervi il termine di 60 giorni decorrenti dal 27.10.1999. Il 2.12.1999 dall'avvocato Paolo Munafò, delegato dall'avvocato Calzolari, difensore del ricorrente, è stato depositato presso la procura della Repubblica di la Spezia un atto di integrazione del contraddittorio, poi depositato nella cancelleria di questa Corte il 14.12.1999. 3. - Il ricorso è stato discusso nell'udienza del 7.4.2000 e con ordinanza pronunciata nella stessa data la Corte ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, ne ha ordinato la rinnovazione e per provvedervi ha assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Il dispositivo dell'ordinanza è stato notificato, il 19.4.2000, al difensore del ricorrente, nella cancelleria della Corte, in mancanza di elezione di domicilio (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ). Nel termine stabilito dall'art. 371-bis cod.' proc. civ. non è stato depositato l'atto di integrazione del contraddittorio, con la prova della nuova notificazione.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso è inammissibile.
2. - Il ricorso non è stato notificato a tutte le parti necessarie del giudizio.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale, nel cui distretto ha sede il collegio dei geometri che ha provveduto sull'azione disciplinare, è legittimato ad impugnarla davanti al Consiglio nazionale (art. 15, secondo comma, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274): ha perciò la qualità di parte del processo che inizia col ricorso al Consiglio, proposto dall'interessato (art. 70 n. 1 cod. proc. civ.) e dunque, anche a lui, oltre che al collegio dei geometri di cui è stato impugnato il provvedimento, deve essere notificato il ricorso per cassazione, che può essere proposto dall'interessato contro la decisione del Consiglio nazionale (art. 15, comma quarto, R.D. 274 del 1929). 2.1. - La questione che attiene alla integrità del contraddittorio (artt. 102 e 331, primo comma, cod. proc. civ.) deve essere quindi decisa nel modo in cui è stata risolta con l'ordinanza che ha disposto l'integrazione.
3. - L'ordine di integrazione del contraddittorio è stato eseguito, come si è già indicato, ma la notificazione dell'atto di integrazione è stata dichiarata nulla ed è stato dato l'ordine di rinnovarla (art. 291, primo comma, cod. proc. civ.). A questo ordine il ricorrente non ha ottemperato.
Conseguenza di tale inottemperanza è l'inammissibilità del ricorso. Invero, il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile, quando è
ordinata l'integrazione del contraddittorio e nessuna delle parti vi provvede nel termine indicato.
Alla ipotesi che la integrazione non sia eseguita, va equiparata quella che l'integrazione venga bensì fatta, ma attraverso una notificazione di cui il giudice dichiara la nullità, quando ne manca la rinnovazione nel termine perentorio che a tale scopo sia stato assegnato (art. 291, primo comma, cod. proc. civ.). La Corte condivide d'altro canto il modo in cui la questione che attiene alla validità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio è stata risolta con l'ordinanza che ne ha dichiarato la nullità.
Le ragioni della dichiarazione di nullità sono le seguenti. 3.1.1. - Al ricorso per cassazione previsto dall'art. 15, ultimo comma, del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 ed al giudizio che ne segue si applicano le norme del codice di procedura civile. 3.1.2. - Il ricorso per cassazione si propone mediante atto notificato alle parti legittimate a contraddirvi (come si desume dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ.) e nello stesso modo si provvede alla integrazione del contraddittorio (come si desume dall'art. 371-bis).
3.1.3. - Nel processo civile, quando non è disposto altrimenti, è l'ufficiale giudiziario (art. 137, primo comma, cod. proc. civ.) che provvede alle notificazioni, nelle forme previste dagli artt. 137 e ss. dello stesso codice od a mezzo del servizio postale, in base all'art. 149 cod. proc. civ. ed alla L. 20 novembre 1982, n. 890. 3.1.4. - Dispone altrimenti, rispetto a quanto stabilito dalle norme appena richiamate e per quanto rileva qui, la L. 21 gennaio 1994, n. 53, la quale consente che, nel ricorso di determinate condizioni, la notificazione degli atti in materia civile possa essere eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte, munito di procura alle liti.
3.1.5. - Tra le norme che dispongono altrimenti non può invece considerarsi compreso l'art. 153.1. cod. proc. pen., secondo il quale "Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria ...".
Si tratta infatti di norma contenuta nel codice di procedura penale, che perciò riguarda le notificazioni da farsi al pubblico ministero in materia penale.
Ne costituisce conferma la stessa legge 53 del 1994, in quanto non contempla le notificazioni di atti in tale materia.
3.1.6. - Nel caso la notificazione è stata eseguita dal difensore del ricorrente, depositando l'atto presso la procura della Repubblica di la Spezia.
3.1.7. - L'art. 4 della legge 53 del 1994 stabilisce che il difensore della parte può eseguire la notificazione direttamente mediante consegna all'altra parte.
Tale forma di notificazione è valida quando ricorrano le seguenti condizioni, alcune attinenti al soggetto notificante, altre al destinatario della notifica, altre ancora alle modalità del procedimento.
È necessario, sotto il primo aspetto, che il difensore munito di procura sia stato autorizzato ad eseguire notificazioni dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto e che l'autorizzazione non gli sia stata revocata (artt. 1 e 7), inoltre che abbia istituito e sottoposto a vidimazione il registro cronologico (art. 8). Sotto il secondo aspetto, è necessario che la notifica sia fatta a parte assistita da difensore munito di procura, che questi sia iscritto nel medesimo albo del notificante, sia domiciliatario della parte da lui difesa e la copia gli venga notificata nel domicilio. Sotto il terzo aspetto è necessario che l'originale e la copia dell'atto da notificare siano stati in precedenza vidimati dal consiglio dell'ordine cui i due avvocati appartengono (art. 4 della legge) e l'operazione di consegna sia documentata nei modi stabiliti dall'art. 5.
Dispone, infine, l'art. 11 che "Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile di ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".
3.1.8. - La notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, nel caso concreto, è nulla e la nullità, in base all'art. 11 della legge 53 del 1994 appena richiamata, deve essere rilevata e dichiarata di ufficio.
È sufficiente considerare che il difensore del ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di essere stato autorizzato dal proprio consiglio dell'ordine ad eseguire notificazioni di atti in materia civile.
3.1.9. - Siccome la rinnovazione della notifica è mancata non ha rilievo, ai fini della decisione, se i difetti che viziavano la notifica erano o no sanabili mediante rinnovazione. Infatti, se la notificazione di un atto di integrazione del contraddittorio è eseguita nel termine stabilito e però in modo nullo, la dichiarazione di tale nullità non impedisce che alla parte sia assegnato un nuovo termine per rinnovarla (Sez. Un., ord., 15 novembre 1997 n. 1018), con conseguente sanatoria della nullità, sulla base dell'art. 291 cod. proc. civ., se la notificazione è rinnovata in modo valido.
La rinnovazione della notificazione, come mezzo per la sanatoria della nullità, però, in tanto può ammettersi, in quanto lo scarto tra norme da osservarsi nel procedimento di notificazione e forme osservate in concreto non sia stato tale per cui si debba escludere nel procedimento seguito ogni tratto del procedimento richiesto (Cass. 9 settembre 1997 n. 8804) e parimenti si debba escludere che l'atto da notificare sia potuto pervenire nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Se non che la differenza rileva quando la rinnovazione sia eseguita, e però si tratta di giudicare, in sede di decisione, se la nullità fosse o no sanabile;
non quando la sanatoria è mancata. 3.2. - Non nuocciono tuttavia alcune considerazioni anche su tale questione.
La sanatoria della nullità della notificazione è in linea di principio applicabile anche nel caso di notificazioni eseguite in base alla legge 53 del 1994, ma in modo nullo. Per quanto si è prima osservato si tratta di stabilire se, in una situazione dello stesso tipo di quella presentatasi nel caso concreto, lo scarto tra requisiti soggettivi ed oggettivi da osservare secondo la legge 53 del 1994 e modi in cui la notificazione è avvenuta sia tale per cui si debba dire che in un caso siffatto mancano del tutto gli elementi essenziali di un procedimento di notificazione e che l'operazione compiuta sia da considerare inesistente da un punto di vista giuridico.
3.2.1. - La legge 53 del 1994 ha assegnato anche agli avvocati la funzione di procedere alle notificazioni in materia civile, attribuzione che peraltro può essere esercitata solo per le parti da cui l'avvocato abbia ricevuto procura.
Ricorrendo questo presupposto, l'attività di notificazione non può essere considerata inesistente da un punto di vista giuridico, se manchino altre condizioni soggettive la cui presenza sia richiesta per esercitare la funzione, in particolare la condizione che il difensore abbia chiesto ed ottenuto l'autorizzazione. L'operazione costituisce esercizio di una attribuzione che il difensore con procura ha e che vale a conferirgli la qualità di organo del relativo procedimento (Cass. 19 febbraio 2000 n. 1938). L'autorizzazione, rispetto alla titolarità della attribuzione, si presenta come un fatto legittimante e, se non sia stata già rifiutata o revocata nel momento in cui la notificazione è eseguita, può sopravvenire con efficacia convalidante.
Ciò dimostra che la sua mancanza non incide sulla possibilità di considerare l'operazione di cui si discute come riconducibile allo schema giuridico della notificazione.
La mancanza dell'autorizzazione, che non dipenda da precedente rifiuto o revoca, rilevata nel momento in cui si tratta di stabilire se la notificazione è stata o no eseguita in modo valido, si traduce dunque in una pronuncia di nullità (tale è l'orientamento sempre seguito dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di notificazioni eseguite da messi di conciliazione in assenza del provvedimento previsto dall'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229: tra le più recenti decisioni è la sentenza 28 gennaio 1999 n. 770). 3.2.2. - L'operazione di notificazione compiuta nel caso in esame presenta altri scarti rispetto al modello legale.
La consegna diretta è prevista dalla legge solo nel caso di notificazione indirizzata ad altra parte difesa da avvocato munito con procura, che sia domiciliatario della medesima parte ed iscritto nello stesso albo del difensore notificante.
Altrimenti la notificazione va eseguita a mezzo del servizio postale (art. 1 della legge 53 del 1994). Si può però ritenere che la norma sulla consegna diretta si presti ad essere applicata anche nei casi di difesa personale della parte (art. 86 cod. proc. civ.) e, per ulteriore estensione, anche in quello delle notificazioni indirizzate al pubblico ministero (com'è nel processo penale, in base all'art. 153.1. cod. proc. pen.), visto che l'ufficio del pubblico ministero sta in giudizio senza ministero di difensore.
Tuttavia, resterebbe che non sono state osservate le modalità previste dall'art.
4.2. della legge, ovverosia la previa vidimazione dell'originale dell'atto da parte del consiglio dell'ordine, ne' quelle inerenti all'istituzione ed impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia, stabilite dall'art.
5.3. della legge.
Questi ulteriori scarti dell'operazione dal modello legale (cui sarebbe da aggiungere la consegna diretta, anziché la consegna per mezzo della posta, se non si aderisse all'interpretazione estensiva sopra prospettata) parimenti determinano nullità della notificazione e non la sua inesistenza giuridica.
Ed invero, da un lato la consegna diretta costituisce pur una delle modalità in cui la notificazione può essere eseguita, dall'altro l'attestazione apposta dal segretario dell'ufficio della procura della Repubblica rende certi del fatto che la copia è stata consegnata e della data in cui è stata consegnata e ciò autorizza la presunzione che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del magistrato cui sarebbe spettato di provvedere se la notificazione fosse stata esente da vizi.
È appunto questa presunzione ciò che vale a distinguere una notificazione nulla da una notificazione inesistente, quando l'operazione sia compiuta in concreto senza l'osservanza delle diverse modalità prescritte.
4. - Non deve essere resa pronuncia sulle spese perché quella delle parti cui il ricorso è stato notificato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 9 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001