Sentenza 31 marzo 2000
Massime • 2
L'opposizione alla richiesta di archiviazione è ammissibile quando contenga gli elementi di concretezza e di specificità previsti dall'art.410 cod.proc.pen., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè per l'inerenza rispetto alla notizia di reato) e per la rilevanza (idonei ad incidere concretamente sulle risultanze dell'attività compiuta). La mancanza di tali condizioni costituisce un limite al diritto della persona offesa all'instaurazione del contraddittorio e legittima il giudice alla decisione con ordinanza "de plano".
L'opposizione alla richiesta di archiviazione è ammissibile quando contenga gli elementi di concretezza e di specificità previsti dall'art.410 cod.proc.pen., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè per l'inerenza rispetto alla notizia di reato) e per la rilevanza (idonei ad incidere concretamente sulle risultanze dell'attività compiuta). La mancanza di tali condizioni costituisce un limite al diritto della persona offesa all'instaurazione del contraddittorio e legittima il giudice alla decisione con ordinanza "de plano".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2000, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2000 |
Testo completo
Archivio sentenze penali della Corte di Cassazione
ANNO/NUMERO 200001938
REPUBBLICA ITALIANA
IN NONE DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. US Consoli Presidente del 31/03/2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere N.1938
3. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. US Sica Consigliere N.29473/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AR SA.
avverso il decreto in data 26/11/1998 del GIP presso il Tribunale di MONDOVÌ, nel procedimento penale a carico di IS IO e SA US.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE SICA;
Lette le conclusioni del P.M., con le quali chiede il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore
RITENUTO IN FATTO.
AR AN, persona offesa nel procedimento a carico di IS IO e SA US, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, a seguito della richiesta del P.M. di archiviazione, formulata ai sensi dell'art. 408 c.p.p., con atto del 18/11/1998, proponeva opposizione.
Il GIP, presso il Tribunale di Mondovì, con decreto in data 26\11\1998, disponeva l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 410 c.p.p.. Propone ricorso per cassazione la AR, prospettando un triplice motivo di annullamento.
Con il primo, lamenta la violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., per avere il Tribunale, ritenuta inammissibile l'opposizione con motivazione carente e apodittica, ricopiando la richiesta di archiviazione, sulla base della mancanza di elementi sufficienti per ravvisare ipotesi di reato e per avere ritenuto i temi e i mezzi di prova proposti superflui, non pertinenti e irrilevanti. Lamenta anche la mancanza del ricorso all'opera di periti per valutare l'accostamento della ricorrente al personaggio manzoniano dell'innominato.
Con il secondo motivo deduce che l'archiviazione era stata disposta senza valutare nel merito i fatti oggetto di querela con conseguente violazione del diritto al contraddittorio. I fatti, oggetto di querela, riguardavano due articoli del 13/3 e del 8/5/1998, che dovevano essere valutati autonomamente con riguardo alla loro portata diffamatoria, mentre non vi era stata alcuna valutazione in ordine al secondo episodio.
Lamenta, inoltre, il ricorrente in relazione all'art. 606, lett. c) c.p.p., che l'opposizione era stata ritenuta inammissibile senza avere fissato l'udienza in camera di consiglio. Pertanto, essendosi limitato a valutare un solo episodio e senza indagare sul contenuto degli articoli, il provvedimento era da considerare abnorme. La ricorrente conclude per l'annullamento del provvedimento di archiviazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In punto di fatto, AR AN aveva presentato denuncia - querela nei confronti di IS FU, direttore del settimanale "la Bisalta" e di SA US, autore della rubrica "La bottega del caffè", lamentando ingiuriosi accostamenti o similitudini con personaggi e vicende manzoniane (da I Promessi Sposi), effettuati in particolare nell'edizione del 13/3/1998. La querelante si doleva che vi fosse una assimilazione in chiave parodistica di personaggi pubblici di VE a personaggi manzoniani, per cui la sua figura, individuata "nell'innominata", era stata in maniera diffamatoria e ingiuriosa accostata "all'innominato". Precisava la querelante che i riferimenti ad una mantellina rossastra da lei indossata e ad una vecchia Fiat 500, portavano all'individuazione con la sua persona di tale personaggio.
Secondo il provvedimento impugnato, l'accostamento ad un personaggio della statura Morale "dell'Innominato" non poteva considerarsi oltraggiosa, per cui non vi era stata alcuna violazione del suo prestigio. Su tali presupposti la notizia di reato era infondata, mentre irrilevanti apparivano le richieste di accertamenti tecnici sui personaggi dei Promessi Sposi e le investigazioni sul testo del predetto romanzo.
Si osserva.
L'opposizione alla richiesta di archiviazione è ammissibile quando contenga gli elementi di concretezza e di specificità previsti dall'art. 410 c.p.p., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè nell'inerenza rispetto alla notizia di reato) e per la rilevanza (idonei ad incidere concretamente sulle risultanze dell'attività compiuta). La mancanza di tali condizioni costituisce un limite al diritto della persona offesa all'instaurazione del contraddittorio e legittima il giudice alla decisione con ordinanza del piano sulla base cartolare. Nella specie - premesso che il provvedimento impugnato ha esaminato i due episodi denunciati, nel loro complesso e che, con accertamento di fatto, ha stabilito che manca ogni ragionevole certezza nella identificazione della querelante con il personaggio descritto negli articoli di stampa - il GIP ha escluso, da un lato, che la descrizione possa considerarsi volgare, contumeliosa o denigratoria e, dall'altro che l'attribuzione della parte di un personaggio del carattere e della statura morale, come quello "dell'innominato", possa considerarsi oltraggiosa.
Trattasi di un giudizio di valore correttamente motivato e adeguato e che va esente da censure, in quanto il giudice ha ritenuto, con una valutazione condivisile, che il personaggio manzoniano sia stato grande nel male e successivamente grande nel bene, traendone un giudizio complessivo positivo, mentre la ricorrente sì è limitata a svolgere la sua difesa, in fatto, cercando di ottenere una rivalutazione della motivazione svolta dal GIP, alternativa e diversa, sostituendo il proprio giudizio di valore a quello reso nel provvedimento impugnato e che si presenta, invece, inammissibile in sede di legittimità.
Infatti, nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M., il GIP ha accertato che l'opponente non aveva adempiuto all'onere di cui all'art. 410.1 c.p.p., in quanto le indagini suppletive indicate (accertamento tecnico sui personaggi dei Promessi Sposi e investigazioni sul testo del romanzo), non erano pertinenti, non inerendo alla notizia di reato, mentre gli elementi di prova richiesti (audizione di persone non individuate, con riguardo alle modalità di un incidente stradale e acquisizione dei verbali e della documentazione medica relativa), non erano rilevanti, non incidendo sulla notizia di reato.
Ne derivava, perciò, la possibilità del GIP, in presenza dell'inammissibilità del ricorso di cui all'art. 410. 2 c.p.p., di emettere de piano il decreto di archiviazione, essendo stata esclusa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2000