Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
Stante l'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo di conciliazione contenuta nell'art. 34 della legge 15 dicembre 1959 n. 1229, la notifica effettuata dal messo di conciliazione in difetto dell'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario non è inesistente ma è affetta da nullità, che è sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/1999, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Francesco Sommella - Presidente -
" NC Mileo - Consigliere -
" Fernando Lupi - "
" Bruno Battimiello - " Rel.
" Grazia Cataldi - "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLE VALLI DEL PLATANI E DEL TUMARRANO, con sede in Cammarata, in persona del Commissario Straordinario legale rapp.te p.t. dott. Giuseppe Venezia, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Salvatore Mangiapane del Foro di Palermo, con domicilio eletto in Roma alla via Mario Musco n. 81 presso la sig.na IN AN, e dall'avv. Domenico Galatà del Foro di Marsala con domicilio eletto in Roma alla via Trionfale n. 7052 presso lo studio dell'avv. Antonio Reitano, giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione ed in forza di deliberazione del Commissario Liquidatore n. 3/VPT dell'11 febbraio 1998 vistata dal Prefetto di Agrigento il 27 aprile 1998
ricorrente contro
LA PALERMA GIROLAMO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfio Innocente e Eugenio Longo del Foro di Agrigento con domicilio eletto in Roma-Acilia alla via Vittorio Faccin n. 10 presso il sig. NA TT, come da procura speciale in calce al controricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 152 in data 20/24 febbraio 1997 (R.G. 2086/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1 luglio 1998 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Domenico Galatà;
udito l'avv. Eugenio Longo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Oggetto: Lavoro
Svolgimento del processo
Con sentenza (non definitiva) in data 11 novembre 1995 il Pretore del lavoro di Agrigento - sezione distaccata di Cammarata, in accoglimento della domanda proposta da La LE LA, dichiarò il diritto di costui, quale dipendente del contumace Consorzio per la Bonifica delle valli del Platani e del Tumarrano, all'inquadramento nella qualifica superiore rispetto a quella posseduta, con i connessi benefici economici.
Il Consorzio propose appello, deducendo la nullità della notifica dell'atto introduttivo, perché eseguita dal messo di conciliazione di Cammarata non munito di valida delega del Pretore, come previsto dall'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229. Nel merito, contestò il fondamento della domanda e ne chiese il rigetto. L'adito Tribunale di Agrigento con la sentenza in questa sede denunciata ha rigettato l'appello. Ha osservato che l'autorizzazione ad effettuare la notifica con il messo di conciliazione non deve avere necessariamente forma scritta, e comunque la mancanza di delega - la cui sussistenza deve in ogni caso presumersi, salvo prova contraria - non determina mai nullità dell'atto notificato, essendo la disposizione dell'art. 34 sprovvista di sanzione. Nella specie, dalla relata di notifica del ricorso introduttivo risultava che il messo era stato delegato dal Pretore di Cammarata;
che nessuna prova contraria era stata data dal Consorzio;
che in ogni caso la mancanza di delega non avrebbe inficiato la notifica, essendo la disposizione dell'art. 34 norma meramente ordinatoria, la cui inosservanza è priva di sanzione di nullità. Nel merito, ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di prescrizione.
Avverso questa decisione il Consorzio per la Bonifica delle Valli del Platani e del Tumarrano propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, cui resiste La LE LA con controricorso. Il Consorzio ha presentato note di replica alle conclusioni del P.M. Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunciando errata e falsa interpretazione dell'art. 34 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e degli artt. 59, 137 e 156 c.p.c., il ricorrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che l'organo delle notifiche degli atti civili è esclusivamente l'ufficiale giudiziario. Solo in caso di sua mancanza o impedimento, può procedere alle dette notifiche il messo di conciliazione. Ma, condizione di validità di esse è l'autorizzazione del capo dell'ufficio, che deve essere specifica per ciascun atto e apposta sull'originale, come dispone l'art. 34 del D.P.R. n. 1229 del 1959.
Il motivo è infondato. Secondo il disposto dell'art. 137 c.p.c., le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario. L'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli uficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) stabilisce che "ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato".
Il messo di conciliazione è quindi legittimato alle notificazioni al pari dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, sol che per lui si richiede l'autorizzazione specifica del capo dell'ufficio.
Stante l'equiparazione funzionale contenuta nell'art. 34 cit, l'atto notificato in carenza di tale autorizzazione non è inesistente, ma affetto da nullità per incompetenza dell'organo notificante (Cass.10 agosto 1982 n. 4471; 6 settembre 1995 n. 9395; 11 novembre 1992 n.
12125). Nullità sanabile, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., non solo in seguito alla costituzione della parte (Cass. 28
febbraio 1996 n. 1585; 18 marzo 1996 n. 2264), ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell'avvenuta comunicazione dell'atto al notificato (Cass. 8 luglio 1981 n. 4474). Nella specie, la sentenza impugnata riferisce che dalla relata di notifica risulta che il ricorso introduttivo fu notificato (da messo di conciliazione incompetente) "al Consorzio di Bonifica delle Valli del Platani e del Tumarrano... mediante consegna di copia conforme all'originale a mani del sig. Lo PR NC, addetto alla ricezione degli atti del Consorzio".
Questo punto della sentenza impugnata non viene censurata con l'odierno ricorso, sicché, essendosi attuata la ricezione del ricorso introduttivo da parte del Consorzio e quindi realizzata la funzione della notificazione dell'atto in questione, devesi ritenere che la nullità derivante dall'incompetenza dell'organo notificante sia rimasta sanata per conseguimento dello scopo (art. 156, terzo comma, c.p.c.). Il ricorso va dunque rigettato, mentre stimasi di giustizia compensare per intero le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria 28 Gennaio 1999