Sentenza 8 febbraio 2007
Massime • 1
Quando il giudice del dibattimento, investito della convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo di un cittadino straniero che non comprende la lingua italiana, si sia trovato nell'impossibilità di procedere, a causa della irreperibilità di un interprete, deve restituire gli atti al P.M., perchè proceda nelle forme ordinarie, anche relativamente alla richiesta di convalida. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale, dopo aver inutilmente tentato di reperire un interprete, non aveva convalidato l'arresto, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2007, n. 10517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10517 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/02/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 217
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 15613/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore della Repubblica di Velletri;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 8.3.2006 dal Tribunale di Velletri;
nei confronti di:
TOUAMA Abdellaziz, n. il 7.3.1977 in Marocco;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. MURA Antonio, con le quali si chiede l annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, pronunziata alle ore 14,16 del giorno 8 marzo 2006, il Tribunale di Velletri - dinnanzi al quale TOUAMA Abdellaziz era stato "portato" per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo ex artt. 558 e 449 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 110, 624 c.p. e all'art. 625 c.p., nn. 2 e 7; all'art. 337 c.p.; all'art. 61 c.p., comma 1, n. 2,
agli artt. 582 e 585 c.p., all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1, accertati il 7 marzo 2006, alle ore 22,15 - non convalidava l'arresto, disponeva la liberazione del TOUAMA e ordinava la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
1.1. A ragione del provvedimento il Tribunale osservava: che l'arrestato non comprendeva affatto la lingua italiana;
che la sua presentazione non era stata accompagnata dalla citazione di un interprete;
che disposta la sospensione del procedimento per reperire un interprete, il tentativo era risultato vano;
che il Pubblico Ministero non aveva accolto l'invito a "mettere il detenuto a disposizione per l'udienza di convalida nel carcere"; che in assenza di garanzie difensive era impossibile procedere.
2. Ricorre il Pubblico Ministero chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Osserva il ricorrente:
- che il Pubblico Ministero non aveva alcun obbligo di citare per l'udienza di convalida dell'arresto un interprete di lingua araba "viste le significative circostanze del verbale d'arresto ed a maggior ragione posto che agli atti del fascicolo del dibattimento vi è un certificato di attestazione di cittadinanza, redatto in lingua italiana e rilasciato al Touama in data 11 settembre 2002 dal Consolato Generale del Regno del Marocco a Roma";
- che l'art. 143 c.p.p. non impone "l'obbligo indiscriminato dell'assistenza di un interprete" questo occorrendo solo ove lo straniero "dichiari o dimostri" di non sapersi esprimere o di non comprendere la lingua italiana;
- che reperire e nominare un interprete era compito del Giudice, atteso che, dopo aver proceduto alla identificazione dell'arrestato, "riteneva di avere bisogno di un interprete per farsi comprendere";
- che la nomina d'interprete è in ogni caso onere dell'Autorità procedente;
- che il Tribunale aveva comunque a disposizione 48 ore per la convalida (sino alle 22,15 del giorno successivo), termine entro il quale poteva congruamente reperire un interprete;
- che la regressione del procedimento era, anch'essa, del tutto irrituale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che il Tribunale ha dato atto che l'arrestato non parlava la lingua italiana e che ogni tentativo di comunicare con lui è risultava vano. La mancanza di conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce dunque un accertamento di fatto, direttamente compiuto dal Tribunale, insindacabile in questa sede. Peraltro dal verbale d'udienza risulta che durante la stessa, prima della sua sospensione alla ricerca di un interprete come alla ripresa, ne' il Pubblico Ministero ne' gli agenti operanti presenti hanno opposto alcun rilievo alle proteste dell'imputato di non comprendere nulla di quello che gli si chiedeva e contestava. Assolutamente priva di valore è l'affermazione del ricorrente che, pure, il Tribunale aveva "sentito" l'arrestato sulle sue generalità, giacché dagli atti risulta che il Tribunale, dopo avere acquisito dall'imputato i suoi dati identificativi essenziali, non è riuscito a raccogliere da lui altre informazione, neppure quelle della seconda parte dell'art. 21 disp. att. c.p.p.. Mentre la polemica che potrebbe cogliersi nella osservazione che era il Tribunale che "riteneva di avere bisogno di un interprete per farsi comprendere" non ha dignità di motivo di ricorso.
2. Ferma la premessa in fatto che l'arrestato non era in grado di comprendere e di comunicare, la sua materiale conduzione in vincoli nell'aula d'udienza non poteva costituire valida "presentazione", ex artt. 558 e 449 c.p.p., al Tribunale.
E a rivelare la erroneità della prospettiva dalla quale muove il ricorrente basterà ricordare come, alla luce dei principi affermati da Corte Cost. sentenze n. 10 del 1993 e n. 341 del 1999, la partecipazione personale dell'imputato al procedimento perché sia effettiva deve essere consapevole: in specie "nelle fasi che l'ordinamento affida al principio dell'oralità"; "il che comporta la possibilità effettiva sia di percepire, comprendendone il significato linguistico, le espressioni orali dell'autorità procedente e degli altri protagonisti del procedimento, sia di esprimersi a sua volta essendone percepito e compreso (cfr. sentenza n. 9 del 1982 e, da ultimo, sentenza n. 10 del 1993)". Sicché l'art.143 c.p.p., comma 1, "correttamente configura il ricorso all'interprete non già come un mero strumento tecnico a disposizione del giudice per consentire o facilitare lo svolgimento del processo in presenza di persone che non parlino o non comprendano l'italiano, ma come oggetto di un diritto individuale dell'imputato, diretto a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che, come si è detto, è parte ineliminabile del diritto di difesa;
e per questo anche è stata intesa da questa Corte come suscettibile di essere applicata con la massima espansione, in funzione della sua ratio (sentenza n. 10 del 1993)". Qualunque forma assuma dunque il contatto dell'accusato con il giudice, esso presuppone che quello sia in grado di comprendere, per essere informato;
e di comunicare, per difendersi. "Presentare" l'arrestato al Tribunale non può perciò significare soltanto trasportare alla presenza di un giudice un soggetto incapace di partecipare consapevolmente all'attività giudiziaria che deve compiersi in sua presenza.
3. Al contrario di quanto assume il ricorrente, la procedura di cui agli artt. 449 e 558 c.p.p. implica allora che il "presentato" sia posto in concezione di ascoltare e di essere ascoltato, mediante - ove occorra - l'assistenza di un interprete, giacché nessun rapporto processuale può essere instaurato al di fuori di siffatta condizione minima della nozione di "presenza". E spetta al Pubblico Ministero, che intende esercitare l'azione penale mediante la "presentazione" senza ritardo dell'imputato al Giudice, e la cui facoltà di "scelta" del Giudice a cui affidare la convalida è legittima solo nella misura in cui sia funzionalmente collegata a siffatta più rapida modalità d'esercizio dell'azione penale, assicurare che detta presentazione dell'imputato sia "effettiva": sia cioè accompagnata dalla presentazione di un interprete.
È dunque palesemente errata l'affermazione che reperire un interprete sarebbe stato nel caso in esame compito esclusivo del Tribunale che "riteneva" di averne bisogno "per farsi comprendere".
4. Se, come s'è detto, il fatto di condurre di forza l'arrestato incapace di comunicare nella lingua del processo al cospetto del giudice non equivale alla situazione regolata dal diritto della sua "presentazione", tale fatto neppure è idoneo ad inscenare un valido giudizio di convalida ad opera del Tribunale dinanzi al quale l'arrestato si assume condotto per il giudizio direttissimo.
4.1. Il Collegio è consapevole della giurisprudenza, citata con cura dal Procuratore generale, che afferma che il Giudice investito della richiesta di convalida dell'arresto non può omettere, anche nel caso in cui di detta richiesta sia investito quale giudice del giudizio direttissimo, di pronunziarsi nel caso in cui sia risultato impossibile assicurare all'imputato l'assistenza di un interprete:
sul presupposto che l'art. 391 c.p.p. non prevede la partecipazione necessaria dell'arrestato all'udienza di convalida, consentendo che non venga sentito quando questi non abbia potuto comparire, e che l'art. 121 disp. att. c.p.p. richiede che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto anche nel caso in cui l'indagato sia stato posto in libertà, sicché "l'impossibilità di reperire, nei ristretti termini della convalida, un interprete costituisce un caso inquadrabile nella forza maggiore" che non ne impedisce la celebrazione (Sez. 1^, Sentenza n. 12575 del 23/02/2006; Conf. Sez. 5^, Sentenza n. 4253 del 12/10/2000; Sez. 4^, Sentenza n. 3633 del 15/12/1998). Ritiene tuttavia di non poterne condividere i presupposti, quantomeno con riferimento al caso in esame, per due distinti e concorrenti ordini di ragioni.
4.1.1. Non può confondersi, innanzitutto, il "fatto" che l'arrestato "non abbia potuto comparire" cui si riferisce l'art. 391 c.p.p., comma 3 - l'impedimento dunque anche incolpevole comunque riferibile però nella sua eziologia alla parte - con il "fatto" dell'Ufficio che cura la celebrazione dell'udienza di convalida e che ha trascurato di disporre la presentazione dell'arrestato. Pure nell'ipotesi in cui nessuno abbia ordinato la "traduzione" dinanzi al Giudice dell'arrestato questo è, oggettivamente, "legittimamente impedito". Nessuno dubita però - anche in forza dei principi enunziati dall'art. 5, commi 2 e 3 Convenzione EDU e dall'art. 12, commi 2 e 3, del Patto internazionale sui diritti civili, che costituiscono quantomeno canone d'interpretazione delle norme codicistiche in virtù dell'alinea dell'art. 2 della L.D. (n. 81 del 1987) - che la convalida dell'arresto presuppone che l'arrestato sia "tradotto" al cospetto del giudice che deve conoscere della legittimità della restrizione alla sua libertà e che è chiamato ad ascoltare quanto l'arrestato intende opporre a sua difesa nell'ambito di un modulo procedimentale che tendenzialmente s'iscrive nella tradizione dell'habeas corpus. E conferma, ove ne fosse avvertita la necessità, se ne trae dalle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in forza del combinato degli artt. 123 (sul luogo ove normalmente s'ha da svolgere la convalida e sul "trasferimento" dell'arrestato per la comparizione davanti al giudice quando si svolga in luogo diverso) e 121 (sull'avviso che spetta all'arrestato nel caso di convalida a piede libero). Nulla consentirebbe perciò di ritenere legittima un'udienza di convalida nella quale non risultasse tradotto l'arrestato sulla base di una errata equiparazione della impossibilità per fatto dell'arrestato alla "impossibilità" dovuta ad omissione dell'autorità procedente. E a siffatta situazione di "impossibilità per omissione dell'autorità" è assimilabile, come s'è detto, quella in cui la presentazione dell'arrestato sia stata solo fisicamente assicurata, non essendo stato predisposto quanto occorreva per consentire invece all'arrestato di "comunicare" e partecipare effettivamente all'udienza.
4.2. Peraltro, e con rilievo sicuramente conclusivo nella situazione in esame, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 449 c.p.p., comma 1, alle disposizione dell'art. 391 c.p.p., trova limite nell'inciso "in quanto compatibili". E poiché a norma del primo periodo dello stesso comma il Pubblico Ministero procede all'investitura del giudice del merito presentando "direttamente l'imputato in stato d'arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio...", in questo tipo di convalida l'imputato deve essere necessariamente presentato, e consapevolmente presente. Non è perciò compatibile con la convalida ex art. 449 c.p.p. la disposizione dell'art. 391 c.p.p., comma 3, perlomeno nella parte in cui consente di procedere a convalida, nella forma "ordinaria", anche nell'ipotesi in cui l'imputato "non può" partecipare all'udienza.
Vale la pena di ricordare che già nel vigore del codice abrogato (tra molte, Sez. 1^, Ordinanza n. 1745 del 06/05/1970; Sez. 1^, Ordinanza n. 618 del 17/04/1968) s'era consolidato il principio che le norme di carattere generale che attribuiscono all'imputato detenuto il diritto di rifiutarsi di comparire o di sottrarsi al giudizio e all'imputato legittimamente impedito di chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza, insomma le regole in tema di giudizio contumaciale e legittimo impedimento, erano incompatibili con l'instaurazione del giudizio direttissimo. Così, si diceva: "Di fronte al legittimo impedimento dell'imputato, infatti, il Pubblico Ministero deve rilevare la impossibilita del giudizio direttissimo e procedere con le forme ordinarie, mentre nel caso di rifiuto arbitrario di comparire può, oltre che seguire tali forme, avvalersi dei suoi poteri di coercizione personale e disporre che l'ordine di traduzione all'udienza Sia eseguito anche contro la volontà dell'imputato".
Contestata da parte della dottrina la incompatibilità del rito direttissimo disciplinato dall'art. 449 c.p.p. con il rifiuto "volontario" a comparire, alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto instaurarle il rito nel caso di evaso (Sez. 5^, Sentenza n. 11589 del 10/02/2006) e cioè nelle ipotesi in cui, come dice un autorevole Autore, è l'imputato che ®voglia stare fuori dal dibattimento".
Indiscusso è rimasto invece il principio che il paradigma disegnato dagli art. 449 c.p.p. (che tre volte parla di presentazione) e 450 c.p.p. (che parla di conduzione) non lascia tuttavia spazi alla situazione del legittimo impedimento. Quando l'arrestato è "legittimamente impedito" il giudizio direttissimo non può essere instaurato perché è il Pubblico ministero a non essere in condizione di presentarlo. E poiché è presentando l'arrestato al giudice competente per il merito che il Pubblico Ministero chiede, ai sensi dell'art. 449 c.p.p., la convalida e il contestuale giudizio, nei casi in cui non v'è presentazione il Tribunale che sarebbe competente per il merito non è investito di alcuna valida richiesta e non può procedere ne' a direttissimo ne' a convalida (Sez. 4^, sent. n. 31134 del 31/10/2007). Con la conseguenza, è stato precisato, che - poiché "il legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza non consente neppure di ritenere che il dibattimento sia iniziato e che quindi il rapporto processuale si sia instaurato e quindi il giudice che procede non può ritenersi quello del giudizio direttissimo" - è del tutto legittimo il provvedimento del Tribunale che restituisca gli atti al Pubblico Ministero affinché proceda alla convalida nelle forme ordinarie, chiedendola al Giudice delle indagini preliminari (Sez. 4^, Ordinanza n. 19300 del 28/01/2005). E, non essendosi incardinato alcun rapporto processuale ne' essendo mai iniziata la fase dibattimentale "presupponendo questa la presentazione dell'arrestato in flagranza dinanzi al giudice, presentazione mai avvenuta", in siffatta situazione "non si può neppure parlare di regressione in fase non consentita" (ord. citata, che richiama quella del 31.10.2002).
D'altro canto, che la decisione sulla convalida sia configurata nel sistema codicistico come decisione incidentale al giudizio sul merito, attratta nella competenza per la cognizione di questo, è considerazione sulla cui base è stata reiteratamente esclusa (Corte Cost., sentenza n. 177 del 1996 e ordinanze n. 267, n. 316 e n. 433 del 1996, n. 286 del 1998 e n. 40 del 1999) l'incompatibilità a decidere nel merito per il giudice che avesse proceduto alla convalida richiesta contestualmente al giudizio direttissimo e alla conseguente emissione di misura cautelare.
Di contro, una linea interpretativa che ammettesse che il giudizio di convalida può essere richiesto al giudice del dibattimento anche senza la presentazione - o una valida presentazione - dell'arrestato per il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 449 c.p.p., postulerebbe di ritenere anche la convalida dibattimentale svincolata da ogni connotazione di incidentalità rispetto al merito. Cosa che, confligendo con la ratio decidendi delle pronunce dapprima richiamate, dovrebbe indurre a ripensare il tema dell'incompatibilità del giudice che ha provveduto sulla richiesta di tale tipo di convalida e di conseguente emissione di misura cautelare ad esercitare "ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento" (secondo la terminologia usata da C. Cost. n. 351/1997, 341/1998, 431/1999, 367/2000, nonché 306, 307 e 308 del 1997).
Soprattutto, però, siffatta lettura varrebbe a riconoscere al Pubblico Ministero una facoltà di "scelta" del giudice della convalida totalmente libera nei presupposti e nei fini - o, come meglio è stato detto, sine causa. E ciò è in contrasto con il tenore degli artt. 449 - 450 e 558 c.p.p. e con il principio di legalità che connota l'agire doveroso del Pubblico Ministero.
5. Correttamente, nel caso di specie, il Tribunale aveva dunque sollecitato il Pubblico Ministero, che non aveva completato le formalità di presentazione dell'arrestato accompagnandola con la citazione di un interprete, a procedere con le forme ordinarie. E correttamente gli ha restituito gli atti dopo avere inutilmente tentato, per ovviare all'omissione del richiedente, di trovare un interprete, attesa l'impossibilità di procedere alla convalida e alla instaurazione del rito.
6. Quello che il Tribunale non poteva fare era invece decidere, anche solo formalmente, "sul merito" della richiesta di convalida e, anziché limitarsi a restituire gli atti al Pubblico Ministero rilevando il vizio della "presentazione" e l'assenza dei presupposti per provvedere sulle sue richieste, emettere pronuncia di "non convalide" dell'arresto.
Per tale ragione e limitatamente a tale aspetto il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Pubblico Ministero perché, essendo oramai decorso ogni termine per il rito direttissimo (cfr. sul punto Cass. sez. 6^, n. 35828 del 25.9.2006, Campi), proceda nelle forme ordinarie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2007