Sentenza 15 dicembre 1998
Massime • 1
L'assoluta impossibilità di procedere all'interrogatorio dell'arrestato, che non comprende la lingua italiana, per irreperibilità di un interprete non costituisce motivo ostativo all'adozione del provvedimento di convalida. L'ordinamento richiede, infatti, che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto in via primaria anche nel caso in cui l'indagato sia stato posto in libertà (art. 121 disp. Att. Cod. proc. pen.) o non possa essere interrogato per forza maggiore , quale può ritenersi costituire la detta irreperibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/1998, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Paolo Fattori Presidente del 15.12.1998
1. Dott. Mauro D. Losapio Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo Colarusso " N. 3633
3. " Ennio Malzone " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo A. Sepe " N. 22809/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Monza in proc. LL MO avverso ordinanza 9/2/98 del Pretore di Monza - Sez. dist. Desio. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Sepe le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di mancata convalida dell'arresto; invio degli atti al competente Tribunale in ordine all'impugnazione circa la mancata adozione della misura cautelare. Osserva
Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Monza è ricorrente avverso il provvedimento, 9/2/1998 del Pretore di Monza, di "non convalida dell'arresto di LL MO" con contestuale rimessione in libertà.
Nel ricorso, con il quale si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata si deduce inosservanza ed erronea interpretazione della disciplina in materia di udienza di convalida dell'arresto nonché totale mancanza di motivazione dell'ordinanza con la quale, implicitamente, si rigettava (anche) la richiesta di applicazione della misura cautelare a carico di LL MO, arrestato nella flagranza del reato di cui agli artt. 110, 81, 624, 625 cod. pen. Merita accoglimento il primo profilo del ricorso, relativo al rifiuto della convalida dell'arresto, poiché la dedotta assoluta impossibilità di procedere ad interrogatorio dell'arrestato che non comprende la lingua italiana, per irreperibilità di un interprete non costituisce motivo ostativo all'adozione del provvedimento di convalida.
L'ordinamento richiede, infatti, che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto in via primaria ed assorbente anche nel caso in cui l'indagato sia stato posto in libertà (art. 121 disp. att. cod. proc. pen.) o non possa essere interrogato per forza o per altra evenienza, sicché l'omesso interrogatorio per mancata conoscenza della lingua da parte dello straniero - risultando nella specie dagli atti l'impossibilità di reperire un interprete nel ristretto termine previsto dalla legge - può ritenersi costituire un caso di forza maggiore.
Quanto al secondo profilo del ricorso, relativo al rifiuto implicito della richiesta in misura cautelare, la censura è stata erroneamente proposta a questa Corte poiché, riguardando le determinazioni di implicito rigetto in ordine all'adozione della misura cautelare, andava sottoposta - conformemente a quanto indicato dal Procuratore Generale - ex art. 310 cod. proc. pen., mediante appello, al Tribunale competente (Sez. Un. 26/11/1997, Nexlu), nella proposta censura di difetto di motivazione è incompatibile con l'appello, sicché a detto Tribunale gli atti vanno trasmessi per il principio di conversione delle impugnazioni, di cui all'art. 568 comma 5 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata convalida dell'arresto di LL MO e rinvia per nuovo esame alla Pretura di Monza;
dispone inoltre inviarsi copia degli atti al Tribunale di Milano per quanto di competenza in ordine all'impugnazione circa la mancata adozione della misura cautelare.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999