Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, il previo concerto di tutti i soci, illimitatamente e personalmente responsabili delle obbligazioni sociali, in ordine all'alienazione di beni ad uno di essi appartenenti ben può essere desunto dall'attivo interessamento di tutti alla gestione dell'impresa, dagli stretti rapporti di parentela fra essi esistenti, dalla comunanza dello scopo e dal costante interessamento di tutti alle sorti del patrimonio della famiglia. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta i soci di una società di fatto che avevano, di concerto fra loro, donato beni immobili di rilevante valore, destinati all'estinzione dei debiti della società, ad altro prossimo e più giovane congiunto, con l'evidente intento di mantenerli nell'ambito della disponibilità del gruppo familiare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 36118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36118 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 12/05/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 603
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 045415/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) AT GE N. IL 27/04/1958;
2) CU HE N. IL 08/05/1958;
avverso SENTENZA del 16/01/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le difformi conclusioni del P.G..
udito il difensore, avv. Pompilo Di Silvio;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI QU IA, CU LE e AT AN venivano tratti a giudizio del Tribunale di Vasto per rispondere di bancarotta fraudolenta in concorso (artt. 110 C.P., 216, co. 1 n. 1, R.D. 16.3.1942 n. 267) per avere la RI, determinata a ciò dagli altri - partecipi nella medesima società di fatto "Dolce Forno", dichiarata fallita il 2.6.1992 insieme ai soci - distratto propri beni, che donava al genero con atto pubblico del 18.1.1991. Il Tribunale, con sentenza del 17.1.1995, assolveva gli imputati;
decisione confermata dalla Corte d'Appello dell'Aquila il 20.3.1998, sul rilievo dell'inefficacia degli atti dispositivi a titolo gratuito compiuti nel biennio anteriore al fallimento, onde nessun pregiudizio per i creditori si era in concreto verificato. Su ricorso del P.G. questa Corte, con sentenza della V Sezione in data 23.3.1999, annullava la pronuncia di secondo grado, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo esame, affermando il principio secondo cui l'elemento oggettivo del reato contestato è costituito dal distacco, in qualsiasi forma e con qualunque modalità, di beni dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente depauperamento o possibilità di decremento della massa attiva destinata all'adempimento delle obbligazioni assunte, restando irrilevante la possibilità di recupero attraverso i mezzi a ciò apprestati dalla legge.
Con la sentenza in epigrafe il giudice di rinvio, adeguandosi al principio stabilito con la pronuncia di annullamento, riconosceva la responsabilità di tutti gli imputati, applicando le pene per ciascuno ritenute congrue. Rilevava che essi erano legati da stretti vincoli di parentela e, come accertato attraverso l'esame del curatore, ognuno si era sempre attivamente interessato alla gestione delle attività sociali, costituite da un panificio ed un negozio intestato alla AT;
era pertanto evidente il concorso di tutti nella donazione al genero della RI di immobili di rilevante valore a lei intestati, che dovevano essere invece destinati all'estinzione dei debiti della società, in un momento in cui si era già manifestata, ed era nota ai soci, la situazione di insolvenza. Ricorrono per cassazione il CU e la AT, denunciando violazione del principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, co. 1, della Costituzione) e carenza della motivazione;
la ritenuta colpevolezza dei ricorrenti discendeva dal solo fatto della partecipazione alla società, sebbene gli immobili ceduti fossero di esclusiva proprietà della RI e fosse stata questa a porre in essere la condotta incriminata;
ne' d'altra parte il giudice "a quo" si era curato di individuare comportamenti dei pretesi concorrenti atti a determinare, istigare o rafforzare il proposito criminoso di costei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, ad avviso del collegio, infondato.
Infatti, il previo concerto di tutti i soci, illimitatamente e personalmente responsabili delle obbligazioni sociali, in ordine all'alienazione di beni ad uno di essi appartenenti ben può essere desunto non già dal solo attivo interessamento di tutti alla gestione dell'impresa ma, congiuntamente, dagli stretti rapporti di parentela fra essi esistenti, ove si consideri che gli immobili furono oggetto di donazione ad altro prossimo e più giovane congiunto, con l'evidente intento di mantenerli nell'ambito di disponibilità del gruppo familiare. In altre parole, la comunanza dello scopo e il congiunto e costante interessamento di tutti alle sorti del patrimonio della famiglia costituiscono indici significativi dai quali è stato ragionevolmente ricavato il concorso morale dei ricorrenti nella distrazione dei beni;
concorso quindi non apoditticamente affermato, ma sorretto da una prova logica di adeguata consistenza.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004