Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 1
La cooperazione nel reato colposo, benchè espressamente prevista dall'art. 113 cod. pen. per i soli delitti colposi, è riferibile anche alle contravvenzioni della stessa natura, come si desume dall'art. 43, ultimo comma, cod. pen., per il quale la distinzione tra reato doloso e colposo, stabilita dalla legge per i delitti, si applica anche alle contravvenzioni ogni qualvolta da tale distinzione discendono effetti giuridici. (Fattispecie di trasporto e smaltimento abusivi di rifiuti anche pericolosi, in cui è stata ritenuta la responsabilità, in cooperazione, del detentore dei rifiuti e dei soggetti rispettivamente titolare e dipendenti della ditta incaricati dell'illecito smaltimento).
Commentario • 1
- 1. Divulgazione delle generalità della vittima non è reato se .. (Cass. 25610/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2014, n. 48016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48016 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 05/11/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 3093
Dott. ORILIA LO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 49389/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ ON N. IL 06/03/1956;
PP TO LO N. IL 28/10/1973;
PP MI N. IL 16/07/1943;
NE LA N. IL 04/01/1962;
avverso la sentenza n. 654/2012 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 13/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto, con sentenza 13.12.2012 - per quanto ancora interessa in questa sede - ha confermato la colpevolezza di PO LE in ordine al reato di realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi su un'area di circa 1800 mq sita in Palagiano, di cui aveva la disponibilità (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3 contestato al capo A). Ha confermato altresì la colpevolezza del predetto imputato (quale detentore dei rifiuti) nonché di CA OL (titolare della Ecometalglass srl), LL ON (quale autista) e PO TO LO (quale soggetto adibito al trasporto) per concorso nel reato di trasporto e smaltimento di rifiuti anche pericolosi provenienti dall'area indicata sub a) e scaricati su un terreno in AN AD LA HI (art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 contestato al capo B).
Il giudice di merito ha motivato la propria decisione sulla base delle deposizioni dei testi di PG intervenuti al momento in cui l'autocarro scaricava i materiali sul fondo in AN nonché sulle risultanze del verbale di sequestro, ritenendo inattendibili le versioni difensive sostenute.
2. Contro la sentenza gli imputati ricorrono per cassazione proponendo due censure sostanzialmente identiche, salvo alcune precisazioni contenute nel ricorso di PO LE.
2.1 Con la prima di esse denunziano, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) l'inosservanza degli artt. 191, 192 e 530 c.p.p.
rimproverando ai giudici di avere fondato il loro giudizio su meri indizi, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Osservano che le dichiarazioni dei testi non sono state valutate nel modo più opportuno perché nessuno di essi ha riferito circa il tipo di materiale scaricato e poi perché hanno accertato la presenza di altri rifiuti abbandonati. Osservano inoltre i ricorrenti che l'istruttoria dibattimentale non consente di poter affermare con certezza il luogo di provenienza dei rifiuti che sarebbero stati scaricati dall'autocarro perché in tal senso non si è effettuato nessun accertamento.
Il LL propone una tesi alternativa a quella della accusa dichiarando di non essere a conoscenza del tipo di materiale da lui trasportato con l'autocarro. CA invece afferma di aver prestato il veicolo a PO TO LO, ignaro delle intenzioni di quest'ultimo che, a sua volta, attribuisce ad un alluvione la presenza dei detriti sull'area di proprietà del padre LE.
Ancora, rilevano la mancanza di prova di quel minimo accordo che deve sostenere il concorso di persone nel reato.
PO LE e CA rimproverano alla Corte d'Appello di avere ritenuto provata la loro responsabilità per il solo fatto che l'autocarro è di proprietà della Ecometalglass e della parentela tra i PO.
Secondo gli imputati non può escludersi che i rifiuti depositati in località "LA Chiatta" siano stati scaricati da terzi estranei. Ritengono pertanto che si imponeva una assoluzione quanto meno con la formula di cui al capoverso dell'art. 530 c.p.p.. Come accennato, PO LE svolge ulteriori considerazioni criticando la ritenuta sussistenza della: a suo dire, manca la prova del reato perché si è in presenza di situazioni contingenti (l'alluvione del 2003) che hanno trasformato l'area in una specie di discarica e non già di specifiche condotte commissive addebitabili all'imputato.
2.2 Con un secondo motivo i ricorrenti denunziano il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): a loro avviso la pronuncia poggia su premesse non accettabili che conducono a conclusioni aberranti. Il CA e i PO si dolgono inoltre della quantificazione della pena e in particolare del diniego delle attenuanti generiche denunciando una motivazione apparente, non preceduta dal vaglio critico delle risultanze processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi - che ben si prestano a trattazione unitaria per l'identità delle questioni prospettate (anche dal punto di vista grafico) - sono manifestamente infondati e pertanto vanno dichiarati inammissibili.
Gli imputati, infatti, lungi dal prospettare questioni di diritto o profili di manifesta illogicità della motivazione della Corte d'Appello, si limitano a riproporre censure tipicamente fattuali, già affrontate e disattese nella sede di merito, e per certi versi del tutto prive di plausibilità (si pensi alla affermazione del LL di essersi messo alla guida di un autocarro senza sapere neppure cosa dovesse trasportare, oppure alla tesi del CA che, per sottrarsi alle proprie responsabilità, ha dichiarato di aver prestato il mezzo a PO TO LO senza neppure informarsi sull'uso che questi ne intendesse fare, oppure ancora alla tesi dei detriti trasportati dall'alluvione del 2003 a cui hanno fatto riferimento i PO, senza però mai documentare ne' l'evento naturale ne', soprattutto, le loro istanze rivolte al Comune per ottenere la pulizia del fondo). In tal modo i ricorrenti, proponendo mere ricostruzioni alternative dei fatti, sollecitano la Corte a svolgere un ruolo che non le compete perché, come è noto, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a queLI adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349). Nel caso di specie, con riferimento al reato di cui al capo A), la Corte d'Appello, partendo dalla definizione giuridica del reato di discarica, di cui, con riferimento al terreno di Palagiano gestito dal PO, ha ravvisato tutte le caratteristiche sulla scorta del verbale di sequestro (ove si da atto di materiale rottamato, pezzi di ricambio usati di autoveicoli, autovetture demolite ed arrugginite, materiale ferroso arrugginito, pneumatici abbandonati, scarti di materiale plastico), ha considerato la mancanza di osservazioni nel verbale stesso o di riferimenti all'alluvione nonché la mancanza di documentazione che comprovasse le richieste di sgombero dirette al Comune.
Sulla condotta materiale del trasporto e dello smaltimento di rifiuti di cui al capo B) la Corte di merito ha poi considerato il fatto (risultante dal relativo verbale di sequestro) che l'autocarro venne sorpreso "col ribaltabile alzato, intento a scaricare del materiale", nonché la tipologia dei rifiuti, e la mancanza di autorizzazione amministrativa. Ha richiamato al riguardo le deposizioni dei M.LI UC e IA intervenuti al momento dello scarico ed ha rilevato che tra il materiale scaricato dall'automezzo vi era anche erba sintetica dello stesso tipo di quella rinvenuta nella discarica di PO LE a Palagiano. Ha ritenuto inoltre inverosimile l'affermazione del LL circa l'abbandono del mezzo una volta giunto sul posto.
Come appare evidente, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito sull'accertamento delle rispettive responsabilità si rivela completo, esauriente e logicamente coerente: esso si sottrae pertanto alla censura che, oltre tutto, rivela anche un chiaro difetto di specificità (art. 581 c.p.p., lett. c e art. 591 c.p.p., lett. c) laddove rimprovera ai giudici di aver poggiato la decisione "su premesse non accettabili che giungono a conclusioni aberranti", ma non si fa carico di indicare quali fossero le premesse inaccettabili e perché, e quali le conclusioni aberranti e perché. La decisione appare altresì corretta in diritto perché in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 47501 del 13/11/2013 Cc. dep. 29/11/2013 Rv. 257996; Sez. 3, Sentenza n. 27296 del 12/05/2004 Ud. dep. 17/06/2004 Rv. 229062). Anche sulla cooperazione colposa la Corte si pronunciata correttamente laddove, ritenendo inconsistenti le tesi difensive, ha rinvenuto nel comportamento degli imputati la consapevolezza di collaborare con la propria condotta all'azione altrui,. Ed in proposito va richiamato il principio secondo cui la cooperazione, benché dalla legge espressamente prevista per i delitti colposi, è riferibile anche alle contravvenzioni della stessa natura, come si desume dall'art. 43 c.p., u.c., il quale dispone che la distinzione tra reato doloso e colposo, stabilita dalla legge per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta da tale distinzione discendono effetti giuridici (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 138 del 15/11/1994 Ud. dep. 10/01/1995 Rv. 200095).
2. Infine, anche sul diniego delle attenuanti generiche ai PO e al CA la Corte d'Appello ha dato una risposta congruamente motivata laddove ha evidenziato la genericità della richiesta degli imputati, non sorretta da alcuna motivazione e la mancanza di qualsiasi elemento atto a giustificarla: la Corte di merito ha richiamato in sostanza il difetto di specificità del motivo di impugnazione che - a ben vedere - si riscontra anche nel presente ricorso laddove, ancora una volta, non si indica neppure quali sarebbero "le risultanze processuali" non vagliate dalla Corte d'Appello e da quali elementi dovrebbero trarsi i presupposti per la concessione delle predette attenuanti.
3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 cc. dep. 21/12/2000). Il tema della prescrizione non può pertanto essere affrontato.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014