Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2004, n. 27296
CASS
Sentenza 12 maggio 2004

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Massime1

In tema di gestione di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, è necessario l'accumulo, più o meno sistematico ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un area determinata, la eterogeneità dell'ammasso dei materiali, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.

Commentario1

  • 1Discarica abusiva e deposito incontrollato di rifiuti
    Redazione · https://ildiritto.it/ · 14 marzo 2024

    Quesito con risposta a cura di Silvia Mattei, Consuelo Nicoletti e Francesca Ricci In tema di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, la distinzione con il reato di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità di rifiuti depositati. – Cass., sez. III, 19 gennaio 2023, n. 4241. Si può, quindi, affermare che in presenza di un'area vasta di occupazione e una ingente quantità di rifiuti eterogenei ivi depositati si configuri il reato di discarica abusiva. Il problema che si era posto nel caso di specie riguardava se in assenza di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2004, n. 27296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27296
Data del deposito : 12 maggio 2004

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