Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
Sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni spontanee di un coindagato annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell'informativa di reato, anche se non sottoscritte dall'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2010, n. 15437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15437 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 828
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 43787/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC SA, N. IL 10/11/1979;
avverso l'ordinanza n. 2257/2009 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 17/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
VA
MA AG è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 16/6/09 dal GIP del Tribunale di Roma perché ritenuto gravemente indiziato di concorso in vari episodi di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, quelli rubricati ai capi D2 (riqualificato come violazione dell'art. 497 bis c.p.), D6, D16, D18, D22, D31 e D33-5 commessi nell'ambito di un'associazione di tipo familiare, capeggiata dal padre MA ZI, finalizzata alla importazione di cocaina dall'Olanda.
Nello stesso procedimento il 29/7/08 il GIP aveva già emesso a carico dell'indagato - che era stato tratto in arresto l'1/11/05, insieme alla convivente EJ IR e a ON BE, in flagranza di detenzione di 1,856 kg. di cocaina - provvedimento restrittivo per il reato associativo e per altri fatti specifici. Al materiale indiziario all'epoca esistente, rappresentato soprattutto dalle risultanze di intercettazioni, si sono poi aggiunte le dichiarazioni di un coindagato divenuto collaboratore di giustizia arrestato il 18/3/08, UD Ekrem, che hanno costituito la base per l'ampliamento degli addebiti anche nei confronti dell'MA AG, a carico del quale sono state pure valorizzate dichiarazioni rese da TO RA, acquirente dello stupefacente, e da VI AH.
Il provvedimento restrittivo di cui si tratta è stato confermato dal Tribunale di Roma, in sede di riesame, con ordinanza in data 17/7/09. Avverso quest'ultima pronuncia il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce vizio di motivazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi e sostiene l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal UD il 18/12/08 perché non verbalizzate, come previsto dall'art. 357 c.p.p., comma 2, ma riportate solo in una annotazione.
Il gravame deve essere dichiarato senz'altro inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.. La doglianza attinente alle dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 350 c.p.p., comma 7 dal Burdeci alla polizia giudiziaria è manifestamente priva di fondamento, poiché secondo la giurisprudenza di questa Corte dichiarazioni siffatte sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini (cfr. Sezioni unite 25/9/08, Correnti, rv.241.884); e ciò anche se non sottoscritte dai dichiaranti, purché siano annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell'informativa di reato (cfr. a questo proposito Sez. 1, 22/1/09, Perrotta e altri, rv.243.734). Ciò premesso, va detto che l'esistenza della condizione di cui all'art. 273 c.p.p. è stata verificata dal giudice del riesame con adeguato apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in questa sede, che è stato fatto oggetto nei motivi di gravame solo di critiche di puro merito riguardanti la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del menzionato collaboratore di giustizia. Tale valutazione è stata operata dal Tribunale nel pieno rispetto della regola di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, essendosi nell'ordinanza impugnata evidenziato, con precisi riferimenti, come il UD si debba ritenere soggetto pienamente credibile in considerazione del suo stabile inserimento nell'organizzazione facente capo agli MA, per la quale ha svolto per molto tempo l'attività di corriere intrattenendo rapporti e contatti anche telefonici con diverse persone ad essa appartenenti, e poiché le sue indicazioni hanno trovato conferma in sequestri di stupefacente, nel rinvenimento di somme di denaro in possesso degli associati e in altre risultanze delle indagini di polizia giudiziaria;
ed essendosi ancora evidenziato, con specifico riguardo alla posizione dell'MA, come vi sia piena concordanza tra le dichiarazioni del UD e gli elementi in precedenza raccolti a carico del predetto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010