Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Anche in materia "de libertate" vige il principio di immutabilità del fatto ma non della qualificazione giuridica data dal pubblico ministero, sicché il giudice dell'applicazione della misura, quello del riesame o d'appello può sempre discostarsene ed attribuire al fatto la corretta qualificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 18104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18104 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco MORELLI Presidente
l. Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere
2. " Diana LAUDATI Consigliere
3. " Secondo L. CARMENINI Cons.Relatore
4. " Luigi FENU Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Perugia - D.D.A.;
nei confronti di:
UI TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Perugia in data 5/7/2002;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Carmenini;
Udito il P. G., in persona del dr. Loris d'Ambrosio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.M..
OSSERVA
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale della libertà di Perugia ha accolto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di IA TO avverso il provvedimento del GIP dello stesso Tribunale, in data 8.6.2002, che disponeva nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli art.110,81 cpv., 648 ter c.p. (capo g della rubrica).
Ricorre per cassazione il P.M. presso il tribunale di Perugia, il quale deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), c.p.p. Il ricorrente lamenta, in particolare, "la trasgressione dell'obbligo di motivazione" sulla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'errata i applicazione del criterio di residualità previsto dall'art. 648 ter c.p.. Afferma che l'ordinanza impugnata ripercorre minuziosamente lo schema delle indagini e le loro risultanze su posizioni collimanti con quelle accusatorie, ma perviene, poi, a conclusioni viziate da evidente errore logico e giuridico, specie nella parte in cui ritiene di collegare ad una incerta configurazione giuridica ipotizzata dal giudicante (concorso nei reato presupposto) a valutazione di irrilevanza degli indizi nei confronti della configurazione giuridica oggetto di contestazione (riciclaggio). Per ben comprendere la portata delle questioni dibattute è bene specificare subito che il IA indagato, con altre due persone, per il reato previsto dagli artt. 110, 81 cpv. , 648 ter c.p. "per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il IA quale incaricato della famiglia HI, impiegato in attività imprenditoriali controllate dal RI e dal NI indagati denaro proveniente dal commercio ti stupefacenti".
Al riguardo il Tribunale del riesame ripercorre le emergenze probatorie e delinea il quadro entro cui collocare l'attività del IA. Sottolinea che dalle intercettate l'esistenza di un giro di affari di considerevole ampiezza che vede NI UC e RI QU contribuire in maniera rilevante all'espansione economica del clan HI nell'ambito di diverse attività formalmente lecite, le cui fonti di finanziamento provengono dagli_ illeciti profitti derivanti dal traffico di droga e alle quali RI e NI, ciascuno nel proprio ambito forniscono coperture". Lo stesso tribunale colloca la figura del IA proprio in relazione a questo aspetto e rileva che gli elementi da prendere in considerazione a suo carico sono sostanzialmente due : una conversazione telefonica con RI ed una missiva a firma del IA e del cognato HI VI con la quale si trasmettono al RI direttive in merito alle attività imprenditoriali della Famiglia. Ritiene, tuttavia, che tali emergenze non costituiscano un quadro indiziario grave in ordine al reato contestato al prevenuto. Il ragionamento del giudice del riesame si basa sulla considerazione che il tenore della conversazione telefonica col RI sarebbe generica e che nella prospettazione accusatoria l'attività rilevabile dalla missiva farebbe propendere piuttosto per un coinvolgimento diretto del IA nella generalità delle attività anche illecite del cognato ("con il quale - si sottolinea - stato coinvolto n almeno un'indagine penale") piuttosto che un suo intervento limitato alla gestione delle attività di reimpiego dei profitti delle stesse. La conclusione è che "se ciò fosse vero, tuttavia, il carattere residuale della fattispecie di cui all'art.648 ter c.p. precluderebbe l'ascrivibilità del reato al IA, in quanto concorrente con il HI VI nel reato presupposto".
Si deve, innanzi tutto, precisare che anche in materia de libertate vige il principio della immutabilità del fatto contestato, inteso come accadimento della realtà, sul quale l'indagato stato chiamato a difendersi, non già il principio dell' immutabilità della definizione giuridica data al fatto stesso dal pubblico ministero. Ne consegue che è sempre consentito al giudice dell'applicazione della misura, o a quello del riesame o d'appello, attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nel capo d'imputazione.
Pertanto in linea generale lo stesso giudice della libertà avrebbe potuto porsi la questione del rapporto della gravità del quadro indiziario in relazione alla esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati, non sembrando corretto ritenere che l'indagato non sia raggiunto da un quadro indiziario rilevante per il reato contestato, mentre potrebbe esserlo per il reato presupposto, ove il fatto in sé rimanesse immutato o comunque tale da avere consentito il più ampio contraddittorio ed esercizio del diritto di difesa. Ma nel caso di specie, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, deve più concretamente delinearsi la questione della gravità del quadro indiziario in relazione al reato contestato nel concreto.
Va premesso che l'art. 648 ter c.p. è in rapporto di specialità con l'art. 648, in quanto le relative fattispecie incriminatrici hanno come presupposto comune la provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, ma si distinguono sotto il profilo soggettivo.
La ricettazione richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, solo una generica finalità di profitto, mentre le altre due delittuose richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. Ciò posto, nel caso in esame il P.M. ha indirizzato la sua attività di indagine in una operazione a vasto raggio (denominata "Black Eagles"), nell'ambito della quale ha configurato l'ipotesi accusatoria a carico del IA in un ambito più ristretto rispetto ad eventuali reati presupposti. In altre parole ha ritenuto, allo stato, suffragato da consistenti indizi la partecipazione di detto imputato nella fase del reimpiego dei profitti e non in quella, a monte, del traffico di droga o dell'associazione a ciò finalizzata. Il tribunale deve, pertanto, leggere gli elementi indiziari offerti dal P.M. innanzi tutto all'interno della contestazione formulata;
deve, però, procedere lettura coordinata di tali elementi. Nella conversazione IA - RI, come riporta lo stesso tribunale, il IA afferma che "non ci sono mai problemi quando si tratta di immettere nuovo denaro"; il detto contenuto non può essere esaminato da solo e ritenuto generico, ma deve essere messo in relazione all'altro elemento, la missiva anch'essa indirizzata al RI, che sempre secondo lo stesso tribunale evidenzia "indubitabilmente l'esistenza di uno stretto legame tra IA e HI VI, coinvolgente anche aspetti economici"; nonché in relazione al rilevato consistente giro di affari del clan HI ed al contributo dato da RI e NI (v. ordinanza impugnata, in particolare pag. 4).
Il giudice del riesame deve, quindi, rispondere prioritariamente al quesito se la quantità di elementi a carico consenta di delineare quei gravi indizi di colpevolezza, che sta ad indicare la prova logica o indiretta, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192, comma 2. c.p.p.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. ne di unadel IA in grado, come emerge da quanto il Tribunale ha costituzione di nuove società, ove tale denaro provenga da gestione delle "attività imprenditoriali della famiglia". Solo in una eventuale _successiva disamina può porsi_ il problema se lo stesso fatto debba essere diversamente qualificato. Deve, comunque, tenersi presente che;
in linea generale, in tema di misure cautelare personali la nozione di "gravi indizi di colpevolezza (v. art. 273 c.p.p. anche novellato) non si atteggia allo stesso modo del termine motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la prova logica o indiretta, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. Queste considerazioni comportano la necessità di annullare l'ordinanza de qua, affinché il tribunale sottoponga gli atti a nuovo esame, alla luce delle indicazioni fornite e dei principi affermati da questa Corte di legittimità nella presente sentenza.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 APRILE 2003.