Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il giudice, pur potendo disporle solo su richiesta del P.M. e sulla base di elementi dallo stesso presentati, è tuttavia investito del potere-dovere di qualificare ed inquadrare autonomamente i detti elementi, collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le disposizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta. (Affermando il principio, la Corte ha rigettato la tesi del ricorrente a mente della quale il giudice, avendo escluso il più grave reato di usura ed avendo invece ritenuto sussistente il reato di truffa aggravata, non avrebbe dovuto disporre il sequestro preventivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2008, n. 47563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47563 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 29/10/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1469
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 019169/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA NN N. IL 30/12/1961;
avverso ORDINANZA del 09/04/2008 TRIB. LIBERTÀ di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO PILIBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gialanella Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Archidiacono Renato del foro di Latina che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di UR IA ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Latina che ha rigettato l'appello proposto ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento emesso dal Gip di Latina in data 7.2.08 con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto dal Gip in data 24.11.04 di un terreno agricolo oggetto di compravendita ed acquistato dallo stesso UR per il prezzo di Euro 77.000 a fronte di un valore dell'immobile di Euro 160.000. La originaria fattispecie di usura in ordine alla quale è stato emesso il provvedimento cautelare è stata ricondotta, a seguito di rimessione degli atti dal giudice del dibattimento al Gip, in una ipotesi di truffa aggravata. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in quanto numerose parole del testo dell'ordinanza non sono decifrabili. Deduce ancora violazione di legge osservando che il sequestro è stato chiesto dal P.M. e convalidato dal Gip con riferimento ad un delitto di usura che è stato escluso;
deduce che il sequestro deve essere revocato per carenza dei suoi presupposti essendo stato escluso dal giudice di merito il delitto di cui all'art. 644 cod. pen.. Rileva che "il diverso nomen iuris attribuito al reato non può di per sè ritenersi condizione sufficiente per il mantenimento della misura, essendo necessaria la sussistenza di esigenze che giustifichino il permanere della stessa anche con riferimento ad un reato strutturalmente ed ontologicamente diverso dalla contestata usura". Con altro motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. non avendo in concreto il sequestro possibilità di salvaguardare gli interessi della parte offesa che nel caso concreto è titolare del diritto di riscatto, "strumento giuridico di immediata efficacia per rientrare nel possesso del bene". Lo stesso patto di riscatto esclude la sussistenza degli artifici e raggiri.
Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto la non chiara grafia di alcuni termini contenuti nell'ordinanza non esclude la comprensibilità del percorso motivazionale seguito dal tribunale del riesame nella verifica della fattispecie.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato alla luce del principio di legittimità relativo alle misure cautelari sia reali che personali che statuisce che il giudice, pur potendo disporre misure cautelari solo su richiesta del P.M. e sulla base di elementi dallo stesso presentati, è tuttavia investito del potere dovere di qualificare ed inquadrare autonomamente i detti elementi, collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le disposizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta (Cass. 5^ 29.4.02 n. 22868, depositata 13.6.02, rv. 221927; Cass. 3^ 4.11.98 n. 2861, depositata 8.12.98, rv. 212538). Il provvedimento che dispone l'applicazione della misura cautelare è proprio esclusivamente del GIP, titolare del potere dovere di motivarlo nel modo che ritenga più adeguato, in relazione a tutti i requisiti di validità stabiliti dalla legge. Il giudice può accogliere la richiesta del pubblico ministero "anche ravvisando esigenze cautelari diverse da quelle indicate dall'organo dell'accusa" (Cass. 1^ 19 maggio 1997, Moissiadis, in Cass. pen., 1998, pag. 1693) mentre poteri analoghi a quelli del giudice devono essere riconosciuti al tribunale del riesame (Cass. Sez. un. 19 giugno 1996, Di Francesco, in Cass. pen., 1997, pag. 191).
Nel caso di specie il provvedimento cautelare, originariamente emesso con riferimento al delitto di usura è stato dal giudice del riesame rispettare i requisiti del delitto di truffa aggravata, reato ritenuto sussistere nei suoi elementi costitutivi a seguito dell'istruttoria compiuta dopo la notizia di reato. Tanto rispetta i canoni normativi e non lede in alcuna maniera i diritti delle parti. In ordine al terzo motivo di ricorso deve farsi riferimento ai generali principi che regolano l'istituto del sequestro preventivo il cui presupposto è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito penale oppure agevolare la reiterazione della condotta delittuosa. Il sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen. ha la funzione sia di impedire la consumazione dei reati sia di evitare che coloro che hanno violato la legge possano continuare a trarre vantaggi dall'illecito penale consumato. È evidente che nel caso in esame il vincolo cautelare esclude la libera disponibilità del bene ed ha il fine di impedire atti dispositivi lesivi dei diritti delle parti lese.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008