Sentenza 8 gennaio 2004
Massime • 1
Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, punito dall'art. 572 cod. pen., il dolo è generico, sicchè non si richiede che l'agente sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima, bastando la coscienza e volontà di sottoporre la stessa alla propria condotta abitualmente offensiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2004, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/01/2004
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 8
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 027432/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT OR EP;
avverso la sentenza del 15/4/2003 della Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. LEONASI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Cosentino Francesco che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Messina ha confermato condanna pronunciata dal Pretore di S.Stefano di Camastra nei confronti di TA OR EP per il reato di maltrattamenti in danno della madre. La pronuncia è fondata principalmente sulle dichiarazioni del medico dott. Bufera che, chiamato presso l'abitazione dell'anziana Calcavecchia Sebastiana, aveva raccolto la dichiarazione di costei di essere caduta dalle scale ma, nel visitarla, era rimasto colpito dal numero, dalla varietà e dallo stato di lesioni ed ecchimosi distribuite sul corpo, oltre che dalla presenza di una ecchimosi alla regione periorbitaria, e da dolenzie al torace, all'addome e alle regioni del fegato e della milza;
dalla deposizione del maresciallo dei carabinieri del luogo risultava che la donna e la figlia vivevano in casa, praticamente in assoluto isolamento, tanto che lui stesso non le aveva mai incontrate in paese prima di quest'ultimo evento.
Col ricorso per Cassazione proposto dal difensore si lamenta: 1) manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici del merito fatto proprie le empiriche dichiarazioni del medico e attribuito la responsabilità alla figlia per il sol fatto che la lesa non aveva rapporti con altri, senza considerare che la Calcavechia, sebbene più volte interrogata abbia sempre ripetuto la prima versione (caduta dalle scale) e senza ancora tener conto che mai i CC. erano stati allertati o richiesti, di intervento in casa delle donne;
2) erronea applicazione dell'art. 372 c.p. e sotto il profilo dell'elemento soggettivo (consistente in condotta abituale estrinsecatesi in più atti delittuosi ma tra loro collegati dalla intenzione di infliggere sofferenze) e per l'elemento soggettivo che deve consistere nella volontà di tenere comportamento unitario oppressivo e prevaricatorio.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso - che in parte esprime anche censure di merito di certo non proponibili in questa sede - è infondato perché il sanitario dott. Bufera, ben lungi dall'esprimere arbitrari giudizi di tipo puramente empirico, si è basato su dati precisi della scienza medico-legale, elementi che si sono riassunti in premessa e che non paiono meritevoli di particolari commenti, posto che, oltre tutto, fanno parte del bagaglio delle più comuni conoscenze. Infondato è anche il secondo motivo, peraltro strettamente connesso al precedente. La ripetitività dei fatti di percosse (e di lesioni) in guisa tale da creare degenerazione del rapporto familiare e stato di soggezione per la vittima, risulta provata, anche con riguardo alla persona della prevenuta, sulla base degli stessi più ampi rilievi della decisione di primo grado, rilievi che ben possono integrare, per quanto possa occorrere, la motivazione della Corte territoriale: la persona offesa fu trovata da sola, mentre la figlia cercava di nascondersi in un ripostiglio;
cercò a lungo, quanto in modo inverosimile o comunque sterile, di negare la responsabilità di terzi o almeno della congiunta;
le condizioni di totale isolamento, non poterono che favorire via via il peggioramento dei rapporti tra le due donne.
Sull'elemento soggettivo, infine, è sufficiente rammentare che il dolo richiesto dall'art. 572 C.P. è per sua natura generico, sicché non si richiede che l'agente sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima, bastando coscienza e volontà di sottoporre l'altro alla propria condotta abitualmente offensiva (cfr. sez. 6^ 18/10/1999, Battigaglia e 25/3/1999, Anastasio): a fronte di questo la ricorrente si limita a rilievi assertivi o del tutto generici sulla insussistenza del dolo, così seguendo la linea già inutilmente sperimentata in sede di appello.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004