Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2002, n. 12104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12104 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 21 04/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP EM/ Oggetto APPALTO SEZION PRIMA CIVILE OPERE PUBBLICHE INTERESSI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1986/00 Presidente Dott. Giovanni OLLA 4454/00 Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cron. 29714 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rep. 3230 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Ud.15/03/2002 Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio Sole dal Sig. sul ricorso proposto da: diritti € 310 per SOCIETA'IMMOBILIARE PADANA APPALTI SIPA SPA, in personall 0.9 AGO.2002 IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.CESI 44, presso l'avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO COLOMBO, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente CANCELLERIA-
contro
PROVINCIA DI FIRENZE;
- intimata 2002 e sul 2° ricorso n° 04454/00 proposto da: 619 PROVINCIA DI FIRENZE, in pers ona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 45, presso l'Avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentata e difesa dall'avvocato ATTILIO MAUCERI, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IMMOBILIARE PADANA APPALTI SIPA SPA;
- intimata - avverso la sentenza n. 1340/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 05/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il controricorrente r ricorrente incidentale, 1'Avvocato MAUCERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 1983 la società Rizzi s.p.a., sulla premessa che la Provincia di Firenze avesse dato corso a ripetuti e frequenti ed ingiustifi- cati ritardi nel pagamento di acconti per lavori e re- 2 스 ÷ visione prezzi e nella restituzione di ritenute il tutto in relazione ad un appalto di opere pubbliche stradali stipulato nel 1980 - e che tali ritardi si fossero resi automaticamente produttivi di interessi ai sensi dell'art. 35 del Capitolato generale del Ministe- ro dei lavori pubblici approvato con d.P.R. n. 1063/62, e che nessun esito avesse avuto una costituzione in mo- ra del settembre 1983, conveniva in giudizio la Ammi- nistrazione Provinciale di Firenze, chiedendo di sen- tirla condannare al pagamento degli interessi di cui in - narrativa, oltre che delle ulteriori somme maturande, in forza anche dell'anatocismo. Nel costituirsi, l'Amministrazione Provinciale, premesse talune deduzioni circa - fra l'altro - a) il pieno rispetto, da parte sua, delle norme sulla conta- bilità; b) la supposta non applicabilità - alla fatti- specie della disciplina di cui al Capitolato generale di Appalto del Ministero dei Lavori pubblici;
c) la ri- conducibilità dei ritardi alla necessità di attendere il sopraggiungere del titolo di spesa della Cassa Depo- siti e Prestiti essendo le opere finanziate da apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti (circostanza quest'ultima - a dire della Provincia ben nota alla- Impresa già prima della stipula dell'appalto); d) la conseguente responsabilità eventualmente e semmai 3 5 nel caso di ritenuta applicabilità degli artt. 35 e 36 del Capitolato generale del ministero dei lavori pub- blici, della Cassa depositi e Prestiti, chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in cau- sa di quest'ultima, contestando, ad ogni buon conto, in via subordinata, la correttezza dell'importo richiesto. Avendone conseguito l'autorizzazione, la Provincia provvedeva alla suddetta chiamata in causa della Cassa Depositi e prestiti, la quale, costituitasi, deduceva assoluta estraneità al rapporto oggetto di giu- la sua $ dizio, essendosi limitata ad accordare un mutuo alla Provincia di Firenze, senza aver assunto alcun obbligo preliminare quanto ai tempi di erogazione. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale accoglie- va la domanda della parte attrice, e, ritenuta l'appli- cabilità del Capitolato generale del Ministero dei LL. PP., nonché dell'art. 4 della 1. n. 741/81, sottoli- neava come: a) anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 741/81, il diritto dell'appaltatore agli inte- ressi per il ritardo degli acconti, ai sensi dell'art. 35 d. P.R. n. 1063/62, sorgesse per il semplice fatto del ritardo, non richiedendosi né la previa costituzio- ne in mora, né la previa emissione di mandati di paga- mento;
b) come indubbio fosse emerso il ritardo nel pa- gamento degli acconti, nel pagamento della revisione prezzi, nonché nella restituzione delle ritenute sui lavori;
d) come pertanto, giusta la disciplina di cui agli artt. 33-37 del d. P. R. n. 1063 cit., dal ritardo suddetto conseguisse "de iure" il diritto dell'appalta- tore agli interessi, salva la (nella fattispecie, non messa a profitto) facoltà, per l'Amministrazione, di ad essa, del ritardo dimostrare la non imputabilità, (Cass. n. 2933/91). Il Tribunale pertanto definiva in £ 30.927.099 l'importo di cui a condanna, oltre ulteriori interessi legali ex art. 1283, a far data dalla domanda, e riget- tava la domanda avanzata dalla Provincia nei confronti della Cassa DD.PP. Proponeva appello la Provincia di Firenze, dedu- cendo: a) come la stessa giurisprudenza della Suprema Corte avesse da tempo riveduto i suoi atteggiamenti ed avesse affermato che, in tema di appalto di opere pub- bliche, il semplice ritardo nel pagamento non sia suf- ficiente per provocare l'obbligo dell'Ente appaltante di pagare gli interessi a favore della Impresa appalta- trice, richiedendosi invece, la prova, da parte di que- st'ultima, dell'ascrivibilità del ritardo alla P.A.; b) come, pertanto, gli interessi ex artt. 35 e 36 del d. P. R. n. 1063/62 postulino un ritardo colpevole della P.A., e come un tale principio non risulti derogato 5 { neppure dalla 1. n. 714/81; b) come un tale quadro ri- confermato dalla normativa vi- sultasse ulteriormente opere pubbliche (in particolare gente in materia di del d. 1. 28/2/1983, n. 55 con- dall'art. 13, comma 6 vertito in l. 26/4/1983, n. 131); c) come, nella fatti- specie, in ogni caso non si configurasse a carico di essa P.A. alcun ritardo colpevole, posto che essa, espletati tutti gli accertamenti ed i controlli, aveva emesso i relativi ordini di pagamento, e posto che, al- la emissione dei mandati di pagamento, avevano fatto seguito immediatamente i pagamenti;
d) come, anche in materia di appalti pubblici dovesse trovare applica- zione il più generale principio giurisprudenziale se- condo cui gli interessi debbano essere accollati alla P.A. solo allorché questa ritardi colpevolmente la di- missione dei propri debiti;
e) come, in ogni caso, "ritardi" non fossero a lei imputabili, posto che i la- vori erano finanziati dalla Cassa depositi e Prestiti, e posto che non potevano considerarsi integrare un ri- tardo, nè il tempo tecnico occorrente perché la Cassa mettesse a disposizione dell'ente locale l'importo, né quello occorrente perché esso Ente, avuta comunicazio- ne della giacenza da parte della Tesoreria Provinciale, espletasse le procedure di pagamento. In via subordinata, la Provincia deduceva potersi 6 riconoscere alla Impresa interessi solo per £ 1.883.232, giusto prospetto prodotto in giudizio. Si costituiva volontariamente in giudizio la Cassa Depositi e Prestiti sottolineando come, dalla riproposizione in appellocircostanza della mancata delle domande avverso di essa formulate in primo grado dalla Provincia, dovesse intendersi sopravvenuto il passaggio in giudicato, nei suoi confronti, della pro- nuncia del Tribunale. Resisteva in giudizio la Società Immobiliare Padana Appalti s.p.a., succeduta alla Impresa Rizzi s.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte di Appello di Firenze, dato atto del passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado nei confronti della Cassa depositi e Prestiti, pur sot- tolineando l'infondatezza dell'assunto secondo cui la disciplina di cui agli artt. 35 e 36 del d. P.R. n. appaltatrice 1063/62 faccia carico alla impresa dell'onere di dimostrare la colpevolezza del ritardo - nondimeno che, nel- della P.A. appaltante, riteneva fattispecie dovesse operare il principio secondo la cui, se dal contratto di appalto stipulato per l'esecu- zione di un'opera emerga il finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti, trovi applicazione l'art. 13, com- ma ultimo del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 ( convertito nella 1. 26 aprile 1983, n. 131), a norma del quale, sulla somma da pagare a titolo di corrispettivo, non fra decorrono interessi per tutto il tempo occorrente la domanda di somministrazione del finanziamento e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria. Al riguardo la Corte osservava, più in particola- come, se era vero che dal contratto non emergesse re, alcun riferimento diretto a tale disposizione normati- va, la lettera d'invito alla licitazione privata fa- cesse comunque emergere il profilo per cui i lavori godevano del finanziamento assunto con la Cassa DD. PP.. Ciò premesso, la Corte, chiarito come natural- mente ww il principio enunciato presupponga pur sempre A la tempestività originaria dell'ente pubblico nell'at- tivazione delle pratiche per ottenere la somministra- zione del finanziamento, e rilevato come sul punto l'impresa non avesse neppure dedotto specificamente una negligenza della Provincia in un tale tipo di attiva- zione, sicchè non poteva farsi carico alla Provincia dell'onere della prova neppure in relazione a tale fase temporale, riteneva riconoscibili gli interessi per la sola fase successiva al momento in cui, spedita la domanda di somministrazione del finanziamento, la Pro- 8 vincia aveva ricevuto il relativo mandato;
fase in re- lazione alla quale riteneva di riscontrare una negli- genza dell' ente pubblico nel disbrigo delle pratiche di pagamento delle somme, e quindi condannava l' ente in questione al pagamento della sola minor somma di £ 1.883.232, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, e compensava le spese. Ricorre per cassazione la Società Immobiliare Pa- - Sipa s.p.a., sulla base di 3 motivi il- dana Appalti lustrati da memoria. Reisiste con controricorso e ricorso incidentale la Provincia di Firenze, sulla base di 1 motivo MOTIVI DELLA DECISIONE Premessa, ai sensi dell'art. 335 c.p.C., la ri- unione dei ricorsi principale ed incidentale, i tre mo- tivi del ricorso principale vanno esaminati congiunta- mente siccome intimamente connessi fra loro e siccome fondati tutti sull'unico ed unitario assunto di fondo (sviluppato di per sé nel primo dei tre motivi) se- condo il quale, nella fattispecie per cui è giudizio, non si sia resa operativa la disciplina di cui all'art. 13, comma 6 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, converti- n. 131, a termini della to in legge 26 aprile 1983, quale qualora la fornitura di beni e servizi venga "T effettuata con ricorso a mutuo della cassa depositi e 9 prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la de- correnza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di teso- purché tale circostanza sia statareria provinciale, richiamata nel bando di gara". Più in particolare, con il I motivo di ricor- SO, la società ricorrente, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 e 36 DPR 1063/62, DELL'ART. 13 L. N. 131/83, DEGLI ARTT. da 1363 a 1372 C.C., e COMUNQUE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO;
DELL'ART. 1218 C.C., e COMUNQUE DELLE NORME E DEI PRICIPI CHE REGOLANO L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E LA RESPONSABILITA DEL DEBITORE PER INESATTO ADEMPIMENTO;
DELLE NORME e L'INTERPRETAZIONE DELLA DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LEGGE, lamenta che a suo dire del tutto erroneamen- ― te la Corte di Appello di Firenze abbia ritenuto l'ap- plicabilità automatica, alla fattispecie, della disci- plina di cui all'art. 13 della legge n. 131/83, quando invece quest'ultima sarebbe di per sé stata dettata con esclusivo riferimento alle fattispecie di pubbliche forniture di beni e servizi, nelle quali non potrebbe- ro in alcun modo essere ricomprese - attesa la loro as- 10 soluta diversità fenomenica e strutturale ipotesi quali quelle dei contratti di appalti di opere pubbli- che. Orbene, premesso come, alla luce di quella che è la stessa formulazione del motivo e del ricorso, il profilo dell'applicabilità della disciplina normativa in questione anche alla fattispecie per cui è causa, venga in discussione sotto il solo ed esclusivo punto di vista della riferibilità o meno - - del comma 6 dell'art. 13 della 1. 131/83 anche ai contratti di - appalto di opere pubbliche (mentre non viene invece fatta oggetto di contestazione o di impugnazione alcuna l'implicita affermazione della Corte di Appello relati- va alla applicabilità anche retroattiva della medesima normativa), va sottolineato come l'assunto della socie- tà ricorrente, benchè abbia recentemente trovato un qualche episodico riscontro anche nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (vedi, in tal senso, in motiva- zione, Cass. 15299/00), non possa trovare ingresso al- cuno, dovendo ribadirsi come, un'interpretazione atten- ta alla ratio della disciplina in questione ( disci- plina tesa, nell'ambito di provvedimenti aventi ad og- getto l'adozione di misure urgenti per il settore della finanza locale, a neutralizzare la fatale incidenza ne- gativa assunta in termini di ritardo degli enti lo- 11 cali nel far fronte alle loro obbligazioni dai tempi- tecnici che si rendono necessari per la concreta eroga- zione dei finanziamenti richiesti alla Cassa Depositi e Prestiti) non possa che condurre a ritenere la più ge- nerale riferibilità della stessa a tutte le ipotesi di contratti indirizzati all'acquisizione di beni o servi- - -zi da parte degli Enti locali, e perciò stesso an- che ai contratti di appalto di opere pubbliche (in tal senso, vedi già Cass. 7343/97, nonché Cass. 6540/00 e Cass. 12166/00). Del tutto ineccepibile deve pertanto ritenersi, sul punto, l'applicazione operata, dalla Corte di Ap- pello di Firenze, dell'art. 13 della 1. n. 131/83 alla vicenda per cui è causa;
applicazione che si rende tan- to più ineccepibile, ove si consideri come, per stessa ammissione della società ricorrente, contenuta a pag. del ricorso, nella fattispecie storica concreta, risul- tasse specificamente assolto l'ulteriore requisito di legge, rappresentato dalla specifica ed espressa men- zione, contenuta nella "lettera di invito" alla licita- zione privata ("lettera di invito" rappresentante, nel- la licitazione privata, il termine omologo, di quello che è il "bando" nelle fattispecie di assegnazione del- l'appalto, a mezzo "gara"), della circostanza storica per cui i lavori che la Provincia di Firenze intendeva 12 - affidare in appalto fossero finanziati dalla Cassa DD. PP. Tale rivelandosi la portata operativa della disciplina di cui al comma 6 dell'art. 13 della 1. n. 131/83, non possono che rive- larsi del tutto assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali la società ricorrente lamenta, a) violazione e falsa applicazione,rispettivamente: sotto altro profilo, delle stesse norme di diritto enunciate nel I motivo, nonché b) violazione e falsa applicazione, sotto ancora ulteriore altro profilo, delle stesse norme di diritto enunciate nel I e II mo- tivo, nonché dell'art. 4 della 1. n. 741/81. Più in particolare, una volta posto in rilievo come del tutto ineccepibile si renda la conclusione tratta dalla Corte di Appello di Firenze nel momento in sulla base della ritenuta operatività, anche incui tema di appalti di opere pubbliche, del comma 6 del- l'art. 13 della legge n. 131/83 ha escluso dal calco- - lo del ritardo colpevole della Provincia di Firenze nell'adempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie nei confronti della SIPA s.p.a. tutta la fase temporale che ha preceduto la emissione e la ricezione del "mandato" della Cassa DD.PP., va da sé che del tutto irrilevanti si rendano tutte le deduzioni e doglianze 13 sviluppate dalla società ricorrente nel momento in cui, assumendo a sua infondata premessa proprio il fatto che, nella fattispecie, non si rendesse invece applica- bile ex lege la disciplina di cui al più volte citato comma 6 dell'art. 13 della 1. n. 131/83, si dilunga in considerazioni relative ai limiti in cui, nella fatti- specie concreta dell'appalto stipulato con la Provincia di Firenze, si renderebbe concretamente ricostruibile e configurabile, in via "pattizia", un regime analogo a quello previsto dalla disciplina legislativa in esame;
regime da essa SIPA ritenuto ove avente connotazione pattizia confliggente con la disciplina di cui agli artt. 35 e 36 del d. P. R. n. 1063/62 e 4 della legge n. 741/81, nonché con i principi generali in tema di re- sponsabilità del debitore nelle obbligazioni pecunia- rie. Il ricorso principale va pertanto rigettato. Non dissimile sorte meri- ta il ricorso incidentale, con il quale, senza peraltro indicare specifiche norme da essa ritenute nel concreto violate, la Provincia di Firenze lamenta l'erroneità della prospettiva cui avrebbe finito per soggiacere la Corte di appello, nel momento in cui, a dire della me- desima Provincia - quand' anche in relazione alla sola fase successiva alla erogazione del finanziamento - 14 avrebbe comunque ritenuto operante, a carico di essa Provincia, una presunzione di imputabilità del ritar- do, con conseguente addossamento dell'onere della prova ad essa P.A. Il motivo si rivela infatti, oltre che del tutto generico, del tutto inammissibile, siccome, al di là della sua formulazione apparente, esso appare inteso niente altro che a censurare nel merito le conclusioni tratte dalla Corte di Appello allorchè, con motivazione immune da vizi logico giuridici e perciò insindacabile in questa sede, ha - dichiaratamente sulla base degli atti prodotti dallo stesso Ente appellante, nonché de- gli accertamenti effettuati dal TU ( e non già, oltre- tutto, di una mera affermazione di principio relativa alla distribuzione dell'onere della prova ) ritenuto addebitabile alla Provincia di Firenze, a titolo di ne- gligenza nel disbrigo delle pratiche successive alla ricezione del mandato della Cassa DD.PP., il ritardo corresponsione delle maturatosi successivamente nella spettanze alla società appaltatrice. Ricorrono giusti mo- tivi per un'integrale compensazione delle spese di que- sta fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. 15 Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di cassazione il 15 marzo 2002. G usenban ken pa ttuition Authen Il Consigliere estensore Il Presidente Onofrio Fittipaldi Giovanni olla From Au IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN GANGELLERIA - 9 AGO. 2002 Di Nuzza Home Di Oggl IL CANCELLIERE Maria Di Nazzo 109T 129,11 456T 41,32 TOT. 170,43 8065 41.32 OM 2,43 R F 2 8 A 1 M DELL E 3 3 05 O T R 4 A 4 EN 0 E R . T 2 5 A 2 R G, T 8 N U E L 1 E LL a versate & ) t E O P D ots n IP L IA tta F d Z IN d n i in N r A zia d o E a e i r t bed to G n G e ria Gi r g A egistra i i ir ig a R M D 3. u o il a N s b e a tt.s . s n. n p . o o R (D p M ro al r. s e (D R (eu 16