Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
L'ostetrica che assiste al parto non può procedere alla somministrazione alla partoriente di un farmaco destinato ad accelerare la frequenza e l'intensità delle contrazioni uterine, ma deve richiedere a tal fine l'intervento di un medico. (Fattispecie relativa alla riconosciuta responsabilità dell'ostetrica per le lesioni provocate al feto a causa dell'impropria somministrazione del farmaco).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 12347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12347 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
12347 /08 47
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/01/2008
SENTENZA
N.124. Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MORGIGNI ANTONIO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. MARZANO FRANCESCO
N. 048259/2005 2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
3. Dott. GALBIATI RUGGERO "
Γ 4. Dott. BRICCHETTI RENATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /
sul ricorso proposto da :
lile civile VILLA DELLE QUERCE SRL Responsa N. IL 00/00/0000 nel juocedimento
contro
DI DO NG N. IL 14/04/1960
avverso SENTENZA del 21/09/2005
CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
BRUSCO CARLO GIUSEPPE
R.
che ha concluso per il ririgetto del ricorso.
Uditor pe to air
Udito ilil лася рег difensore Avv. Andrea Martire
l'impurtata dhe lua concluso per l'acco вссодві шено del ricorso del respoutalile civile.
૨. 4а La Corte osserva:
I) La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 21 settembre
2005, ha parzialmente confermato la sentenza 25 maggio 2004 del
Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato DI DO NG ostetrica in servizio presso la clinica "Villa delle Querce" di
Torre del Greco il delitto diper lesioni personali colpose
-
gravi cagionate a DO IA nel corso del travaglio di parto verificatosi 1'8 maggio 1999.
La Corte di merito ha ritenuto accertato che l'ostetrica si fosse assunta funzioni riservate al personale medico e avesse somministrato alla partoriente PANARIELLO VALENTINA farmaci in misura e con modalità incongrue provocando alla nascitura una grave asfissia con conseguente microcefalia, asimmetria e strabismo;
ha concesso all'imputata il beneficio della non menzione e ha confermato per il resto la sentenza di condanna del primo giudice.
II) Contro la sentenza della Corte napoletana ha proposto ricorso il responsabile civile s.r.l. VILLA DELLE QUERCE che ha dedotto, come primo motivo di censura, la violazione dell'art. 606 comma 1° lett. b ed e del codice di rito in relazione al d.m. n.
740 del 1994 (che disciplina le mansioni dell'ostetrica) nonché il vizio di motivazione. In sintesi, secondo la tesi della ricorrente, la Corte, pur riconoscendo che l'evento era stato cagionato da tre concause, una delle quali soltanto riconducibili all'imputata, non avrebbe ridotto la pena e la provvisionale concessa dal primo giudice.
La sentenza impugnata non avrebbe poi considerato che era emerso nel processo che il farmaco era stato somministrato da una puericultrice sulla quale l'ostetrica non aveva alcun potere di supremazia gerarchica e che non era credibile la madre della bambina, parte civile nel processo, che aveva riferito la somministrazione della terapia farmacologia alla esclusiva condotta e volontà dell'imputata.
Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che il d.m. citato inibisse all'ostetrica la possibilità di somministrare farmaci.
III) Il ricorso è infondato e, anzi, alcune delle censure proposte sono inammissibili.
I giudici di merito hanno ritenuto accertato, in base alla ricostruzione effettuata dal consulente del p.m., alla risultanze della cartella clinica e alle dichiarazioni della madre della bambina che la DI LV avesse somministrato alla IE, entrata in clinica tra le ore 8,30 e le 9, un farmaco (Sandopart)
3 che ha l'effetto di aumentare l'intensità e la frequenza delle contrazioni uterine al fine di facilitare l'espulsione del feto.
Il farmaco, se non somministrato in maniera corretta, può peraltro provocare subcontrazioni dell'utero con conseguente sofferenza del feto.
Per meglio contrastare questo effetto del farmaco la somministrazione deve avvenire per via endovenosa mentre nel caso in esame ciò era avvenuto per via orale. Cosicché quando, verso le ore 11, il medico era intervenuto e aveva somministrato un farmaco antagonista questo non aveva avuto effetto immediato che invece avrebbe avuto con la somministrazione per via endovenosa del
Sandopart perché questo tipo di somministrazione può essere immediatamente interrotto mentre quello per via orale consente
l'assunzione di tutta le dose.
Contro questa ricostruzione dei giudici di merito la ricorrente alcun elemento oppone e anzi dà per scontato che la somministrazione del farmaco sia avvenuta in modo incongruo. La ricorrente sostanzialmente si lamenta soltanto della circostanza che la sentenza impugnata si sarebbe fondata sulle sole dichiarazioni della IE ma senza neppure indicare quali sarebbero le false circostanze da costei affermate che varrebbero a rendere illogica la ricostruzione dei giudici di merito.
Queste censure sono dunque inammissibili nel giudizio di legittimità perché riguardano la ricostruzione del fatto incensurabilmente e motivatamente compiuta dalla sentenza impugnata, perché trattasi di censure generiche e perché prive di decisività.
IV) Infondato è invece il secondo motivo di ricorso che riguarda le attribuzioni dell'ostetrica/o.
La ricorrente denunzia la violazione del d.m. 740/1990, peraltro inesistente. Si tratta in realtà del d.m. 14 settembre
1994 740 che ha approvato il regolamento concernente n.
l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o.
Orbene, dalla disciplina contenuta in questo regolamento, emerge in modo incontestabile che l'ostetrica/o può condurre e portare a termine i soli parti eutocici (art. 1 comma 1°) e che, quando individua situazioni potenzialmente patologiche, deve richiedere l'intervento medico (art. 1 comma 5°).
Nel caso in esame la sola necessità di accelerare il ritmo delle contrazioni uterine escludeva che si trattasse di un parto eutocico e dunque, fin dalla fase iniziale del travaglio di parto,
l'ostetrica avrebbe dovuto avvisare il personale medico, peraltro il solo autorizzato al trattamento farmacologico.
そ Si aggiunga, a conferma della correttezza della soluzione adottata dai giudici di merito, che la somministrazione del farmaco fu incongrua e che neppure la ricorrente pone in discussione che, da questo scorretto trattamento farmacologico, sia derivata la sofferenza fetale che ha provocato le lesioni al feto.
V) Inammissibili perché generiche sono infine le censure che si riferiscono alla pena e alla provvisionale concessa a favore della parte civile.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso la ricorrente al pagamento delle spesee condanna processuali.
Così deciso in Roma il giorno 29 gennaio 2008.
IL PRESIDENTE
(dr. Antonio Morgigni)
Antonio IL CONSIGLIERE RELATORE хошо Morgique (dr. Carlo Brusco)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20 MAR. 2008 M ICA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E
R
P
U
Maria AnMaria Angelilli S