Sentenza 13 giugno 2018
Massime • 1
In tema di reati tributari, la possibilità che ciascuno dei soci di una società in nome collettivo debba rispondere del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in base al vincolo della responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali di cui all'art. 2291 cod. civ., non esclude la responsabilità penale del socio al quale, avendo egli presentato la dichiarazione dei redditi, l'ente creditore abbia rivolto la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2018, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2018 |
Testo completo
02834-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PIERO SAVANI - Presidente - Sent. n. sez. 2164/2018 UP 13/06/2018 CLAUDIO CERRONI R.G.N. 51678/2017 GIOVANNI LIBERATI ANTONELLA DI STASI ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PA VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Ai RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 ottobre del 2016, la Corte d'appello di Roma, in riforma - della sentenza del Tribunale di Cassino del 24 settembre 2015, ha assolto l'imputato dal reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ha invece confermato, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione, la condanna per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, a lui contestato per non avere versato, nei termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale del 2008 relativa al periodo di imposta 2007, per l'ammontare complessivo di euro 297.882.00. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione. -2.1. Con un primo motivo di censura, il ricorrente deduce l'inosservanza degli artt. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, 2 cod. pen., 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 530 e 533 cod. proc. pen., 65 del r.d. n. 12 del 1941 e 2266 cod. civ. In particolare, la difesa lamenta che i giudici d'appello non avrebbero riconosciuto l'applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale prevede, quale causa di non punibilità per il reato per cui si procede, la circostanza che i debiti tributari siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La difesa, inoltre, lamenta che i giudici di merito avrebbero condannato l'imputato nonostante il mancato raggiungimento della prova in ordine al perfezionamento della fattispecie a lui ascritta. Nella specie, si sostiene che, essendo l'imputato socio di una società in nome collettivo, in cui tutti i soci, in assenza di patto contrario, sono solidalmente ed illimitatamente responsabili dei debiti sociali, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare la diffida ad adempiere il debito tributario non solo al ricorrente, ma anche a tutti gli altri soci amministratori che, a loro volta, avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere del reato. Non essendosi ciò verificato, tale omissione avrebbe, almeno in linea ipotetica, impedito l'adempimento del debito d'IVA da parte degli altri soci e quindi l'estinzione del reato contestato all'imputato. 2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la contradditorietà, apparenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto della ritenuta insussistenza della necessità che l'Agenzia delle Entrate comunicasse anche agli altri soci la pendenza del debito tributario. Infatti, la Corte d'appello sarebbe pervenuta a tale conclusione sulla base dell'assenza di prova in ordine alla circostanza che le incombenze fiscali fossero state delegate ad uno solo dei soci. Ebbene, a parere della difesa, proprio questa affermazione, che confermerebbe il mancato conferimento all'imputato di una delega relativa agli adempimenti fiscali della società, avrebbe dovuto portare all'accoglimento della doglianza 2 и difensiva, circa la necessità, ai fini del perfezionamento del reato, che l'ente creditore notificasse a tutti i soci la diffida.
2.3. Con un terzo motivo di impugnazione, e in via subordinata, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. Quanto alla prima censura, la stessa è inammissibile, avendo il ricorrente prospettato per la prima volta, dinnanzi a questa Corte, un vizio di violazione di legge non dedotto con i motivi d'appello. La deduzione è anche generica, perché la parte non deduce compiutamente, di aver adempiuto il debito tributario mediante il suo integrale pagamento, limitandosi a citare la norma di legge che sarebbe in astratto applicabile alla fattispecie. -3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. I giudici di merito hanno correttamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'imputato rispetto al reato ascrittogli, evidenziando che «l'assunto difensivo è del tutto infondato, atteso che non è previsto alcun avviso da parte della Agenzia delle Entrate a tutti i soci delle società in nome collettivo, tanto più che, da un lato, non risulta che le incombenze fiscali siano state delegate ad uno solo dei soci, e, dall'altro che non è contestato dalla difesa che l'imputato era il legale rappresentante della società». Infatti, proprio perché, ai sensi dell'art. 2291 cod. civ., all'interno di una società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, il creditore, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali di cui agli artt. 1292 e seguenti cod. civ., può chiedere l'adempimento per la totalità, indifferentemente, a ciascuno dei condebitori solidali, così che l'adempimento di uno libera anche gli altri. Ne deriva che del tutto ragionevole è stata la condotta dell'ente creditore che ha rivolto la richiesta di adempimento del debito tributario al socio che risultava avere presentato la dichiarazione. Né la circostanza che eventualmente anche altri soggetti avrebbero potuto essere chiamati a rispondere penalmente per lo stesso fatto fa venire meno la responsabilità penale dell'imputato.
3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo, relativo alla prescrizione. Dallo stesso calcolo proposto dal ricorrente, il relativo termine risulta, infatti, decorso il 24 dicembre 2016, ovvero dopo la pronuncia della sentenza d'appello (sette anni e sei mesi decorrenti dal 27 dicembre 2008, cui vanno sommati cinque mesi e 27 giorni per un rinvio disposto su richiesta difensiva, dal 29 settembre 2014 al 26 marzo 2015). - In presenza di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova 4. applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 3m 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione che si sarebbe verificata, nel caso di specie, dopo la pronuncia della sentenza impugnata - è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex plurimis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savapi Alessandro M. Andronio مثلا DEPOSITATA IN CANCELLERA 2 2 GEN 2019 VIL CANCELLIERE Luana Matant 4