Sentenza 1 giugno 2016
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la pronuncia di sentenza di proscioglimento nei confronti del titolare formale del bene sottoposto a vincolo non determina, ex art. 323 cod. proc. pen., la revoca della misura cautelare reale e la restituzione della cosa qualora sia disposta la condanna, con conseguente confisca, nei confronti del titolare effettivo del bene medesimo. (Fattispecie in cui il titolare formale del bene era stato assolto ed era stata disposta la confisca a norma dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 nei confronti del proprietario effettivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2016, n. 36365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36365 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2016 |
Testo completo
36365/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1925/2016- ARTURO CORTESE Dott. - Presidente - SENTENZA ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 11446/2015 Dott. FILIPPO CASA Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS PE N. IL 03/01/1962 avverso l'ordinanza n. 126/2014 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 24/09/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Saute SPINACI, clu e cluste Dr ea l' ima vecesiblità del ream и Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 24.9.2014, la Corte di Assise di Appello di Napoli, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da AS US avverso il provvedimento del 20.2.2013 con il quale era stata egualmente dichiarata inammissibile l'istanza di revoca della confisca di beni disposta dalla Corte di Assise di Napoli con sentenza del 28.11.2000. Osservava il giudice dell'esecuzione che il AS, pur essendo stato mandato assolto in sede di cognizione, non era per ciò stesso divenuto "estraneo" al processo in cui era stato parte e, come tale, destinatario della sentenza, che lo aveva riguardato tanto per la decisione assolutoria quanto per la confisca dei beni, già oggetto di sequestro preventivo. Dunque, il AS era legittimato ad impugnare la citata pronuncia nella parte in cui lo aveva danneggiato, ma di tale facoltà egli non si era avvalso, per cui il provvedimento di confisca era passato in giudicato e, conseguentemente, non poteva essere rivalutato in sede di esecuzione, non essendo stato addotto alcun argomento sopravvenuto alla decisione de qua.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AS US, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo "violazione di legge". Il ricorrente, essendo stato assolto in sede di cognizione, non aveva titolo per impugnare il provvedimento assolutorio, mentre la restituzione dei beni in suo favore non poteva essere к motivo di dibattito tra accusa e difesa, in quanto in sentenza era stato precisato che la confisca operava solo con riguardo ai beni riferibili a AS AL.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità.
2. Occorre, in primo luogo, ricordare che le statuizioni contenute nella sentenza, divenuta irrevocabile, hanno efficacia di giudicato, di tal che la confisca non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti di quei soggetti che, come l'odierno ricorrente, hanno partecipato al giudizio di merito e sono rimasti inerti all'esito dello stesso, non impugnandone la decisione (Sez. 3, n. 29445 del 19/6/2013, Principalli e altro, Rv. 255872; Sez. 3, Ord. n. 7036 del 18/1/2012, Ahrens, Rv. 252022). Va, altresì, rammentato che, in tema di sequestro preventivo, la pronuncia di sentenza di proscioglimento nei confronti del titolare formale del bene sottoposto a vincolo non determina, ex art. 323 c.p.p., la revoca della misura cautelare reale e la automatica 2 restituzione della cosa qualora sia possibile la condanna con conseguente confisca nei confronti del titolare effettivo del bene medesimo (Sez. 2, n. 18053 del 01/04/2014, Nepi, Rv. 258913). A fronte del principio della intangibilità del giudicato, ex art. 648 c.p.p., risultano, pertanto, inconferenti, sia il richiamo alla posizione di soggetto assolto (in quanto, lo si ripete, come soggetto titolare di beni sottoposti a confisca, il AS era comunque legittimato ad impugnare, in parte qua, la decisione che l'aveva disposta), sia il rilievo peraltro - genericamente dedotto circa il fatto che la sentenza della Corte di Assise di Napoli del - 20.2.2013 avrebbe disposto la confisca solo dei beni "riferibili" al AS AL "e non anche nei confronti di AS US", essendo evidente che, tra i beni "riferibili" al primo, debbano reputarsi inclusi anche quelli (nella specie, quote societarie) formalmente intestati all'odierno ricorrente (atteso che, in caso contrario, detti beni gli sarebbero stati necessariamente restituiti). L'ordinanza impugnata si rivela, pertanto, immune da censure, anche con riguardo alla considerazione della mancata allegazione, da parte dell'interessato, di elementi sopravvenuti di carattere risolutivo che avrebbero potuto legittimare una rivisitazione del giudicato in sede esecutiva.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2016 б Il Consigliere estensore Presidente Arturo Cortese Filippo Casa Rem DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA