Sentenza 12 settembre 2017
Massime • 2
La sostanza "6 monoacetilmorfina", in quanto monoestere della morfina, è iscritta nella tabella I allegata al d.P.R. n. 309 del 1990, sicché presenta natura stupefacente.
Qualora la richiesta di patteggiamento, formulata in via ordinaria, venga rigettata, non è preclusa all'imputato la possibilità che si proceda con giudizio abbreviato, sempre che la relativa istanza venga formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. (Fattispecie relativa alla ammissione al giudizio abbreviato dell'imputato, a seguito del mancato consenso del pubblico ministero alla richiesta di nuovo patteggiamento, nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di applicazione concordata della pena).
Commentari • 2
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Eroina e Diritto Penale L'eroina deriva, sotto il profilo chimico, dalla morfina, alcaloide principale dell'oppio, unitamente a tebaina e codeina. Tecnicamente, è denominata pure diacetilmorfina o diamorfina ed è stata sintetizzata, per la prima volta, nel 1874 da Alder Wright. Tuttavia, solamente nel 1897, Felix Hoffmann, chimico della Bayer, scoprì i potenziali usi farmacologici della diacetilmorfina, denominata eroina ed impiegata come un analgesico più potente della morfina. Esistono varie tipologia di eroina, differenziate per qualità, grado di purezza e modalità di taglio. La variante più comune e, di solito, più pura è l'eroina bianca, ma esistono pure l'eroina-base (brown sugar), …
Leggi di più… - 2. Bancarotta fraudolenta e amministrazione di fatto: la Cassazione conferma la condanna (Cass. Pen. n. 6954/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 febbraio 2025
Con la sentenza n. 6954/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati fallimentari: l'amministratore di fatto risponde della bancarotta fraudolenta alla pari dell'amministratore di diritto se partecipa attivamente alla gestione dell'impresa e alle condotte distrattive. Il caso riguarda la condanna di due soggetti, B.S. e F.P., ritenuti responsabili della bancarotta fraudolenta della T.G. S.r.l., dichiarata fallita nel 2015. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Palermo, respingendo i ricorsi e chiarendo che la qualifica di amministratore di fatto può desumersi da una pluralità di indici sintomatici, come il controllo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/09/2017, n. 45838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45838 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2017 |
Testo completo
45 838-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 12/09/2017 Presidente - Sent. n. sez.1503/17 PATRIZIA PICCIALLI - GABRIELLA CAPPELLO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO PEZZELLA - N. 10542/2017 ALESSANDRO RANALDI GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EI ME nato il [...] avverso la sentenza del 13/11/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso per- Il Proc. Gen. BALSAMO ANTONIO conclude per il rigetto.del ricorso. Udito il difensore イ RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 18/1/2012, il Tribunale di Macerata applicava ad ON ED, sulla congiunta richiesta dell'imputato e del pubblico ministero, la pena di quattro anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90 perché deteneva ille- galmente, a fini di cessione, g. 270 circa di eroina, suddivisa in 56 involucri di di- verso peso, in Civitanova Marche (Macerata) il 3.6.2011 alle ore 1,30 circa, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale;
Avverso quella sentenza proponevano ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e il Procuratore generale presso la corte di appello di Ancona: il primo dolendosi del difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in rela- zione al mancato riconoscimento dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ai fini del proscioglimento dell'imputato; il secondo censurando la sentenza impugnata per aver disposto l'applicazione della pena su richiesta, nonostante l'avvenuto riconoscimento, a carico dell'imputato - benché equivalen- te alle circostanze attenuanti generiche ritenute sussistenti -, della recidiva reite- rata di cui all'art. 99 c.p., comma 4, ritenuta ostativa, dall'art. 444 cod. proc. pen., comma 1 bis, all'applicazione del rito speciale, laddove la pena detentiva prevista superi, sola o congiunta alla pena pecuniaria, il limite di due anni, come nel caso di specie. Questa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7476 del 17/1/2013, ritene- va inammissibili le doglianze proposte dall'imputato, ed invece, in accoglimento del ricorso del P.G, rilevava come il Tribunale di Macerata, nell'applicare la pena su richiesta, non avesse escluso la recidiva reiterata contestata all'imputato (cfr. Sez. Un., n. 35738/2010, Rv. 247839), avendola sottoposta al giudizio di com- parazione (ritenendola equivalente) con le circostanze attenuanti generiche, così consentendole di esplicare una sua efficacia sul giudizio relativo al trattamento sanzionatorio applicato all'imputato (sia pure limitata alla sola elisione dell'effica- cia attenuante delle circostanze generiche), implicitamente ritenendola idonea a qualificare la persona dell'imputato nella prospettiva di una sua maggiore colpe- volezza e pericolosità. Nel caso di specie, perciò, trattandosi dell'applicazione di un trattamento sanzionatorio riferito all'irrogazione di una pena detentiva supe- riore a due anni, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., comma 1 bis, non sarebbe stato possibile accedere al rito alternativo. Da tanto conseguiva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti al tribunale di Macerata per l'ulteriore corso. Il GIP del Tribunale di Macerata, pertanto, all'esito di un nuovo giudizio, sta- volta celebrato con rito abbreviato, con sentenza del 27/11/2013, condannava ON ED, applicata la riduzione per il rito, alle pena di anni 5 e 2 mesi 2 di reclusione ed € 26.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, con interdizione perpetua dai PP.UU. e interdizione legale per la durata della pena, con confisca e distruzione dello stu- pefacente e dissequestro e restituzione dei cellulari in sequestro con espulsione dallo stato a pena espiata. La Corte di Appello di Ancona, a sua volta, pronunciando sull'appello dell'imputato, con sentenza del 13/11/2014, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Macerata, emessa in data 27.11.2013, con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, EI ME, deducendo, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Violazione e falsa applicazione di legge stante l'incompatibilità tra il rito di applicazione pena su richiesta delle parti originariamente richiesto e il rito abbre- viato con cui è stato definito il procedimento. Secondo il ricorrente nella specie ricorrerebbe una incompatibilità tra l'applicazione della pena su richiesta delle parti ed il rito abbreviato nel senso che, una volta instaurato il procedimento per l'applicazione della pena, seppur non ottenuto il consenso del Pubblico Ministero, non potrebbe essere richiesto successivamente il rito abbreviato. Non vi sarebbe ragione, in altri termini, di ammettere il rito abbreviato. E, peraltro, si evidenzia in ricorso che nel caso di specie la relativa richiesta non era stata nemmeno formulata in via gradata rispetto alla richiesta di patteggiamen- to, che non aveva ricevuto il consenso del Pubblico Ministero. La giurisprudenza -si evidenzia- è costante nel ritenere che il giudizio ab- breviato e il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti sono tra loro incompatibili, in quanto la differenza di struttura tra i due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte escludono che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro. Nessuna disposizione, inoltre, disciplina la trasformazione del patteggiamento nel giudizio abbreviato, mentre, di contro, l'alternatività tra i due riti è evidenziata da una serie di norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita op- zione tra l'uno e l'altro procedimento. L'erronea ammissione del giudizio abbreviato ad avviso del ricorrente- avrebbe determinato, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., la nullità di ogni atto conseguente, ivi compresa l'impugnata sentenza. 3 b. Difetto di motivazione e violazione della norma di riferimento in relazione all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza. Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in relazione all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza, poiché la verifica sarebbe fondata esclusivamente sul dato ponderale dello stupefacente. La sentenza impugnata, nella sua sintesi, si caratterizzerebbe per l'assenza di una motivazione diretta sul punto essenziale, ovvero sull'essere la sostanza in questione destinata allo spaccio. Si rileva in ricorso che il vizio atterrebbe solo al profilo della motivazione, in quanto la sentenza non sembrerebbe porre in dubbio il principio, in tema di one- re della prova per i reati di stupefacenti, che la destinazione allo spaccio sia ele- mento caratterizzante del reato e debba, quindi, essere oggetto di prova da par- te dell'accusa e non possa certo presumersi. Viene evidenziato che la stessa Corte territoriale osserva che, in realtà, l'u- nico elemento a carico dell'odierno ricorrente è rappresentato fondamentalmente dalla sola circostanza della disponibilità di circa 220 grammi di eroina, elemento sintomatico, per la quantità, di una destinazione allo spaccio. Non vi sarebbe, in realtà, dunque, alcuna motivazione esaustiva e diretta sulla finalità di spaccio e non di consumo personale (o, eventualmente, "di grup- po") di tale droga. c. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 dei 1990, art. 73, comma 5, per mancato riconoscimento del fatto di lieve entità e difetto di motivazione. Il ricorrente lamenta che il provvedimento sarebbe totalmente carente di motivazione anche quanto alla richiesta di applicazione del fatto di lieve entità, escluso sulla base del mero dato ponderale, dovendosi tenere in debito conto che è in contestazione la detenzione di circa 220 grammi (270 lordi) di sostanza stu- pefacente risultata dai coevi accertamenti chimici formata da gr. 5,9 di principio attivo di "diacetilmorfina" e gr. 17 di "monoacetilmorfina." La sentenza impugnata -ci si duole- motiverebbe il diniego di quella che all'epoca era una circostanza attenuante con il richiamo all'unica circostanza og- gettiva della quantità di stupefacente in sequestro, senza alcun serio approfon- dimento del tema della sussistenza di una ipotesi di piccolo spaccio, con conse- guente applicabilità del fatto di lieve entità. Peraltro ci si duole che le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla quantità della droga sarebbero generiche laddove, a fronte di un quantitativo oggettivamente non elevato, se ne afferma, implicitamente, la idoneità a riforni- re un ampio numero di consumatori senza valutare se tale "ampio numero" non sia comunque compatibile con l'ambito di attività che la predetta attenuante ri- serva al fenomeno del "piccolo spaccio". 4 Ancor più, si rileva in ricorso che siamo in presenza della detenzione di circa 5,9 grammi di principio attivo di eroina (diacetilmorfina) e come non sia possibile collocare il ricorrente nell'ambito di rapporti con altri contesti criminali dediti al rifornimento di stupefacente. Mancherebbe inoltre, nella sentenza impugnata, un qualsivoglia approfondimento da cui desumere che i fatti di cui all'imputazione siano indice di un più rilevante traffico 'di droga. Né assumerebbe rilievo, quale presunto sintomo di intraneità ad ambienti delinquenziali professionalmente de- diti all'approvvigionamento di stupefacenti il "silenzio" dell'imputato ovvero il ri- fiuto di indicare le proprie fonti di approvvigionamento, poiché si commetterebbe l'errore di ritenere l'"omertà" utilizzabile quale prova diretta dei rapporti con am- bienti di crimine organizzato. Tale affermazione -prosegue il ricorso- sarebbe scarsamente logica in quanto, se è vero che un soggetto legato a grandi traffi- canti possa, per spirito omertoso, tacere sui rapporti con gli stessi, non è però affatto vero l'inverso, ovvero che colui che tali legami non li abbia intenda sem- pre indicare chi siano i suoi, ancorché occasionali, fornitori. d. Violazione di legge quanto alla ritenuta responsabilità con riferimento alla "6 monoacetilmorfina" stante la sentenza n.32 della Corte Costituzionale e la sentenza delle Sezioni Unite del 26.2.2015. Il ricorrente ricorda che era stata dedotta in sede di gravame di merito la non punibilità relativamente alla detenzione della "6 monoacetilmorfina", poiché sostanza non inclusa nella tabella 1 di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14. Ci si duole, tuttavia, che la Corte territoriale abbia rigettato le deduzioni di- fensive rifacendosi a precedenti giurisprudenziali che affermavano che la monoa- cetilmorfina, pur non essendo formalmente inserita nella tabella 1 allegata al D.P.R. n. 309 del 1990, è un diretto derivato della morfina, sostanza "tabellata". In altri termini la “6 monoacetilmorfina", rappresentando una "tappa intermedia" tra morfina ed eroina, sarebbe un prodotto della morfina, sostanza elencata nella tabella 1 del testo unico sugli stupefacenti. L'assunto della Corte dorica, tuttavia, andrebbe censurato, ad avviso del ri- corrente, perché non terrebbe in debito conto delle indicazioni della nota senten- za della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e di quella delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità del 26/2/2015. Nello specifico, a seguito della sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi la L. n. 49 del 2006, artt. 4 bis e 4vicies ter, vi sa- rebbe stata una caducazione dell'intero sistema tabellare successivo alla L. Fi- ni/Giovanardi n.4912006 che pone le basi ai riferimenti giurisprudenziali citati dalla Corte dorica. Le sentenze citate, infatti, farebbero tutte riferimento ai gene- rali criteri di catalogazione indicati dalla novella del 2006 ormai caducata con ri- pristino della nozione di sostanza stupefacente e del sistema e dei criteri tabellari 5 precedenti, dai quali non sarebbe possibile individuare la "6 monaceltilmorfina" come sostanza stupefacente tabellata. E' pur vero · aggiunge il ricorrente- che a seguito della sentenza n. 32 della Corte Costituzionale il legislatore ha modificato sistema tabellare che ne era conseguito, introducendo con il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modi- ficazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, entrata in vigore in data 21 maggio 2014, quattro nuove tabelle in ordine a tali sostanze cercando di ripristinare il criterio tabellare introdotto dalla novella del 2006, ma ciò dovrebbe confrontarsi con la decisione delle Sezioni Unite del 26.2.2015 che ha stabilito che il DL n.36 del 2014 si applica alle sole condotte poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore non estendendo i suoi effetti alle condotte precedenti. Applicando i richiamati principi al caso di specie, la valutazione effettuata dai giudici di merito, in ordine alla "6 monoaceltilmorfina", non potrebbe non risenti- re dell'apporto normativo di cui al DL 36/14 ma troverebbe applicazione solo la nozione legale di sostanza stupefacente ed il sistema tabellare ad essa connessa ante novella del 2006 che non individua la "6 monoacetilmorfina" come sostanza stupefacente. Andrebbe, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con l'esclusione della responsabilità per la detenzione della "6 monoacetilmorfina". Escluso il quantitativo di monoacetilmorfina si dovrebbe poi stabilire in che ter- mini tale esclusione possa incidere anche sulla configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 stante la bassissima percentuale di principio attivo rinvenuto di diace- tilmorfina (principio attivo pari a gr. 5,9). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conse- guenza di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non pro- ponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questio- ni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che in questa sede non viene in alcun modo sottoposta ad autonoma ed argomentata confutazione. Quanto al motivo di impugnazione di cui sopra sub a. è stato già argomen- tatamente e correttamente confutato dalla Corte territoriale, pure ispirandosi ad un più restrittivo orientamento di cui alla sentenza 28642/2001 di questa Corte di legittimità secondo cui, in materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibi- lità fra tale rito e quello di applicazione della pena nel caso in cui il P.M. abbia 6 prestato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento, e da tale momento resta preclusa all'imputato la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato, ma non sussiste alcun motivo che precluda l'accoglimento di tale ri- chiesta, avanzata in via subordinata o successivamente, allorché l'istanza princi- pale di applicazione della pena sia stata respinta a seguito del mancato consenso del P.M.. Nella specie, dopo che, come visto in sentenza, la prima sentenza di patteg- giamento era stata annullata da questa Corte di legittimità con la sentenza 7476/2013 perché non consentita ai sensi dell'art. 444 co.1bis cod. proc. pen., a seguito del mancato consenso del P.M. alla richiesta di un nuovo patteggiamento -strada come visto non percorribile ostandovi la recidiva reiterata di cui all'imputazione- il ricorrente formulava richiesta di giudizio abbreviato, che il GIP legittimamente ammetteva. Come si diceva, peraltro, il più restrittivo orientamento che voleva "consu- mata" la possibilità di accedere al giudizio abbreviato una volta che il PM ne avesse prestato il consenso, indipendentemente dalle sorti della richiesta, è stato oggetto di una condivisibile rivisitazione laddove di recente questa Corte di legit- timità ha affermato, invece, che, qualora la richiesta di patteggiamento, formula- ta in via ordinaria e non a seguito di giudizio immediato, venga rigettata, non è preclusa all'imputato la possibilità che si proceda con giudizio abbreviato, sempre che la relativa istanza venga formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (Sez. 2, n. 10462 del 8/1/2016, Ahmetovic, Rv. 266124). Va sottolineato, peraltro, che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte territoriale di cui alla sentenza 28642/2001 (da ultimo espresso an- che da Sez. 2, n. 8997 del 2/3/2015, Rv. 263228) valorizzava la necessità, ma nei soli casi in cui si procede con giudizio immediato, di rispettare il termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen.. Di qui l'esigenza che, in caso di richie- sta principale di accesso al c.d. "patteggiamento", l'opzione subordinata (per il caso di rigetto della prima richiesta) per il giudizio abbreviato fosse immediata- mente espressa. Nel caso di specie, invece, non si procedeva con giudizio immediato. Trova- va, quindi, applicazione la generale disposizione di cui all'art. 556 cod. proc. pen. che, in virtù del richiamo al comma 2 dell'art. 555 cod. proc. pen., imponeva la sola necessità di formulare la richiesta di accesso al rito alternativo "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento". Ebbene, come rileva condivisibilmente Sez. 2 n. 10462/2016, la disposizione richiamata non contiene il riferimento al compimento di dette formalità "per la prima volta" (come fanno altre disposizioni: cfr., ad esempio, art. 491, comma 1, cod. proc. pen. per le questioni preliminari), che non può quindi essere mutuato, 7 in difetto di ulteriore espresso richiamo, in malam partem, poiché tale operazio- ne interpretativa comporterebbe l'inammissibile introduzione di una sanzione processuale non testualmente prevista dal legislatore. Ne consegue che, nel caso di specie, la richiesta di accesso al rito abbrevia- to, operata dopo il rigetto di quella di "patteggiamento", ma pur sempre prima dell'esaurimento delle formalità di apertura del dibattimento, è tempestiva, e quindi la sua accoglibilità va sempre valutata. Va aggiunto che per tale soluzione depone anche il generalizzato favor per la definizione accelerata dei procedimenti penali, che indubbiamente ispira il vigen- te codice di rito, e che legittima l'ampliamento, per quanto possibile, delle possi- bilità di accesso ai riti alternativi, e che, a ben vedere, non si pone in contrasto con l'orientamento che, in generale, evidenzia l'incompatibilità strutturale tra i due riti de quibus, poiché nel caso in esame la celebrazione del giudizio abbre- viato risulterebbe del tutto alternativa rispetto al "patteggiamento", venendo ce- lebrato soltanto il primo, il che rende non pertinenti i contrari rilievi riguardanti la diversità dei predetti riti, nonché dell'efficacia delle rispettive sentenze e dei rela- tivi regimi di impugnazione.
3. In punto di responsabilità e di prova della detenzione a fini di spaccio (motivo illustrato in premessa sub b.) la Corte territoriale, a fronte peraltro della genericità della doglianza, legittimamente salda il proprio decisum alla sentenza di primo grado non essendo emerso alcun elemento, a fronte di un così cospicuo quantitativo di stupefacente, che potesse far pensare ad una "scorta" per uso personale o ad un "acquisto di gruppo", mai peraltro dedotto. Quanto, poi, al diniego di ricondurre i fatti all'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (motivo sub c.) entrambi i giudici del merito offrono una motivazio- ne logica e congrua valorizzando non solo il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro, ma tutti gli elementi concreti del fatto (il detenere addosso da parte dell'imputato un involucro contenente circa gr. 220 di eroina e monoa- cetilmorfina, con principio attivo di eroina di mg. 5911 (pari a circa 235 dosi me- die) e di monoacetilmorfina di mg. 17784 (pari a circa 711 dosi medie). La pronuncia de quo appare, in altri termini, collocarsi nell'alveo del principio secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 309/90, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguen- za che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, 8 ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cfr. ex multis, sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti).
4. Infondato, in ultimo, è anche il motivo di ricorso sub d. Rileva in proposito, correttamente, la Corte territoriale, anche in questo caso facendo buongoverno degli arresti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità costituiti dalle sentenze 19646/2012, 46197/2011, 7965/2011 e 29315/2014, che la sostanza "6 monoacetilmorfina" presenta natura stupefacente ed è da an- noverare tra le cosiddette "droghe pesanti". Come ricorda condivisibilmente Sez. 3, n. 46197 del 11/10/2011, Buggiani, Rv. 251605 la sostanza in questione è un monoestere della morfina ed è iscritta nella tabella I allegata al D.P.R. n. 309 del 1990, sicché rientra inequivocabil- mente tra quelle che formano oggetto della fattispecie criminosa prevista dall'art. 73 del D.P.R. cit. (vedasi anche a Sez. 3, 13/1/2011, n. 7965, Figliolia, m. 249112). Peraltro, non si pone in senso contrario a questo orientamento Sez. 3, 13.1.2011, n. 7974, Ndreu, m. 249113, perché dalla motivazione emerge che la decisione è stata determinata esclusivamente dalla peculiarità delle circostan- ze di fatto. Il Collegio, dunque, condivide le argomentazioni addotte dalla due suindicate decisioni, oltre che da Sez. 6, 1.4.2011, n. 14431, Qotbi, che aveva già eviden- ziato come l'eroina sia, com'è noto, una sostanza semisintetica ottenuta in labo- ratorio attraverso un procedimento di acetilazione (reazione con anidride acetica) delle molecole della morfina, che è un alcaloide naturale presente nel lattice di oppio, estratto dal papavero (papaverum somniferum) insieme a molte altre so- stanze (papaverina, codeina, noscapina, ecc). L'aggiunta di esteri, cioè dei composti organici indotti dalla reazione acetili- ca, riduce la solubilità delle molecole (cd. lipofilicità) e rende l'eroina capace di superare con maggiore facilità del suo precursore chimico, la morfina, la barriera ematoencefalica con effetti più rapidi e più intensi. In vivo, dopo l'introduzione nell'organismo umano, l'eroina perde i gruppi acetili e diviene a sua volta precursore della morfina, trasformandosi in tre me- taboliti dotati di effetti stupefacenti più attivi della molecola di base: la morfina, la 3-monacetilmorfina, la 6-monoacetilmorifina. Quest'ultimo metabolita (6MAM), liposolubile, è il più attivo e più potente dei tre, poiché presenta elevata affinità per il tessuto cerebrale ed è capace di pro- 9 durre, da solo, effetti assai più veloci e potenti della morfina e della stessa eroi- na. È quindi corretta la definizione 6MAM quale metabolita dell'eroina (Sez. 2, n. 15613/2010, Grippi) e la sua inclusione tra le sostanze stupefacenti considerate dalla norma incriminatrice di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90. È certo, infatti, che la norma incriminatrice a fattispecie plurime disciplinata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 presuppone che l'oggetto materiale del reato, nelle sue diverse forme di manifestazione, sia costituito da una delle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle allegate alla legge richiamate dagli artt. 13 e 14 della stessa legge ("...sostanze di cui alla tabella 1 prevista dall'art. 14..."), poiché la nozione di sostanza stupefacente adottata dal legislato- re nazionale ha carattere meramente "legale". Ma è altrettanto indubbio che, ai fini dell'inquadramento di una determinata sostanza dotata di effetti stupefacenti o psicotropi in una delle specie elencate nelle tabelle del testo unico, debba aver- si riguardo alla effettiva nozione della sostanza "tabellata", nel rispetto dei gene- rali criteri di catalogazione dettati dall'art. 14 del D.P.R. n. 309/90. Il comma 1, lett. a), n. 1) - del ridetto art. 14 prevede che nella tabella 1 siano indicati l'oppio e i "materiali" che consentano di ottenere le sostanze oppia- cee naturali estraibili dal papavero sonnifero. A tale classe generale il legislatore affianca e assimila: 1) gli alcaloidi estrai- bili dall'oppio e dalle sostanze oppiacee;
2) le sostanze ottenibili per sintesi chi- mica dalle precedenti;
3) le sostanze ottenibili nello stesso modo e riconducibili - per struttura chimica o per effetti a quelle oppiacee;
4) le sostanze che costi- - tuiscano "eventuali intermedi" per la loro sintesi. È ben evidente, dunque, a fronte dell'indicato ampio "criterio" di composi- zione della tabella 1, che la 6MAM - alla luce dell'esposto processo farmacocineti- co della morfina è suscettibile di rientrare a pieno titolo, in quanto sostanza - oggettivamente "derivata" e derivante dall'oppio e dal suo alcaloide morfina, in ognuna delle quattro sottoripartizioni della categoria degli oppiacei. Così anche la recente Sez. 6, n. 29315 del 29/4/2014, Korruku, non mass., ove si legge anche che la "inequivoca derivazione della 6MAM dalla morfina (e, quindi, in origine dall'oppio) inscrive detta sostanza nell'area di rilevanza e speci- ficità della sua peculiare natura stupefacente trasposta nella tabella 1 allegata al testo unico delle leggi sugli stupefacenti. Di tal che la riconosciuta natura stupe- facente della 6MAM non elude il principio di tassatività della fattispecie incrimina- trice ...... e lascia impregiudicato il criterio di selettività tabellare, quale mezzo di riconoscimento della natura legale delle sostanze stupefacenti (vedasi sul punto, oltre alle già ricordate Sez. 6, n. 14431 del 1/04/2011, Qotbi e Sez. 3 n. 46197 dell'11/10/2011, Buggiani, Sez. 3 n. 19646 del 09/05/2012, Bergamo). 10 5. La 6MAM, in altri termini, è certamente ottenibile dall'oppio attraverso un procedimento di sintesi chimica (acetilazione dell'alcaloide morfina), possiede struttura chimica ed effetti stupefacenti analoghi agli altri derivati primari dell'oppio, come la morfina, con effetti anzi più rapidi e invasivi e rappresenta una tappa "intermedia" nel processo di trasformazione della morfina in eroina (come si correttamente si adduce nell'impugnata ordinanza del riesame). E' vero che, nel tradurre in concreta classificazione tipologica le indicazioni normative tabellari il Ministero della salute non ha formalmente inserito nella ta- bella 1 la 6MAM, inserendovi oltre al prodotto vegetale primario rappresentato dall'oppio la morfina e l'eroina (diacetilmorifina) ed altri derivati noti in farma- Icologia. Nondimeno come già evidenziato nei richiamati precedenti di questa - Corte Suprema- ciò non significa che la monoacetilmorfina possa davvero valu- tarsi estranea alle categorie di sostanze stupefacenti "tabellate". Ciò in quanto è agevole osservare che, nei limiti di una classificazione tabellare pur ampia, non sarebbe (stato) possibile includere in tabella tutti i possibili ed innumerevoli deri- vati, per sintesi chimica o naturale ovvero integranti passaggi "intermedi" del processo di trasformazione, delle sostanze tabellate. Peraltro la 6MAM non è particolarmente diffusa nel mercato produttivo clan- destino degli oppiacei, poiché - pur essendo più "potente" della morfina e perfino dell'eroina non è di semplice produzione come droga sintetica per la difficoltà dei laboratori illegali di acetilare selettivamente la morfina in posizione 6. Sicché il ritrovamento sul mercato illegale di sostanza polverosa (liposolubile) avente la struttura chimica della 6MAM è in più casi il risultato di un non perfezionato pro- cesso di raffinazione di sintesi della morfina in eroina. Ciò che tra l'altro, proprio per le caratteristiche droganti della 6MAM (azione farmacologica omologa a quel- la dell'eroina dotata di una azione ancora più efficace e soprattutto più rapida), la rende assai più pericolosa, per gli immanenti rischi di assunzioni "sovradosate" (overdose), nel normale consumo non terapeutico degli stupefacenti (tracce mol- to significative di 6MAM sono reperibili nella tipologia di eroina denominata black tar o eroina nera). Va evidenziato, conclusivamente, nel solco della ricordata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che il procedimento tabellare contiene un canone ap- plicativo che può definirsi "di riserva", il cui valore normativo (come elemento del precetto penale) - ai fini del rispetto del principio di tassatività della fattispecie incriminatrice D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 - non è discutibile, atteso l'e- splicito rinvio del combinato disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 14 ai contenuti "inclusivi" delle tabelle delle sostanze stupefacenti. Canone di riserva 11 che impedisce un continuo aggiornamento degli elenchi tabellari ogni volta che si scopra la presenza sul mercato di sostanze in senso lato "nuove", perché non in- serite nella catalogazione. Peraltro, va evidenziato che la tabella 1 reca in calce un indice di classificazione tipologica di sostanze da considerarsi comprese nell'e- lenco della tabella, formate da "qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella pre- sente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere". In siffatta categoria ricade senz'altro la 6MAM, tecnicamente definibile, oltre che come metabolita attivo della morfina, come un isomero (stessa composizione con diversa struttura chimica producente effetti fisici omologhi, sebbene diversi sul piano cronologico e su quello dell'efficacia drogante) dell'alcaloide morfina o - con ancora maggior precisione - un monoestere della morfina. Tale inequivoca derivazione della 6MAM dalla morfina (e, quindi, in origine dall'oppio) inscrive detta sostanza nell'area di rilevanza e specificità della sua pe- culiare natura stupefacente trasposta nella tabella 1 allegata al testo unico delle leggi sugli stupefacenti. Di talché, come si rilevava in precedenza, la riconosciuta natura stupefacente della 6MAM non elude il principio di tassatività della fattispe- cie incriminatrice (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e lascia impregiudicato il crite- rio di selettività tabellare, quale mezzo di riconoscimento della natura legale del- le sostanze stupefacenti, stabilito da questa Corte (cfr. Sez. Un., 24/6/1998 n. 9973, Kremi, Rv. 211073 e. Sez. 3, 13/1/2011 n. 7974, Ndreu, rv. 249113).
6. Gioverà aggiungere, per rispondere alla specifica questione sul punto, che nessun rilievo assume ai fini del decidere l'intervenuta pronuncia di cui alla sen- tenza 32/2014 della corte Costituzionale. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 sono state infatti considerate come non validamente abrogate dalla "Fini-Giovanardi" le tabelle ministeriali precedenti al 2006, alle quali dovrà pertanto continuare a farsi rife- rimento per l'intero periodo dal 2006 al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del DL 20 marzo 2014, n. 36 con cui si è dato un nuovo assetto alle tabelle in materia di stupefacenti. E tali tabelle già ricomprendevano, tra le c.d. droghe pe- santi, le sostanze sopra ricordate da cui deriva la "6 monoacetilmorfina".
7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali. 12
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso in Roma il 12 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente ohne Pwelli Vincenzo Pezzella Patrizia Picciall HelloSincep Perfece Depositata in Cancelleria Oggi. -5 OTT. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Cofra 13