Sentenza 23 marzo 2017
Massime • 1
E legittima l'adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nei confronti di persona già sottoposta al divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio (DASPO), in quanto si tratta di misure differenti che non si sovrappongono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2017, n. 23346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23346 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2017 |
Testo completo
23346-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Rel. Consigliere- 1021/2017 - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente - SENTENZA Dott. N. GIACOMO ROCCHI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO N. 31901/2016 - Consigliere - Dott. IO MINCHELLA - Consigliere - Dott. LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IO N. IL 27/06/1981 avverso il decreto n. 153/2015 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 08/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PA VLE FINIANI CHE HA CHIESTO IL RIGETTO DEL RICARSO Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quello del Tribunale di Catanzaro di sottoposizione di RI TO alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di mesi diciotto. L'appellante aveva eccepito di essere già sottoposto a DASPO, contestando la possibilità di applicazione di una doppia misura;
inoltre, aveva negatogli episodi, rilevati dal Questore, che avevano fondato giudizio di abitualità a delinquere;
aveva lamentato, con riferimento alle prescrizioni imposte, che l'obbligo di rientrare alle ore 21'00 nella propria abitazione non teneva conto della sua attività lavorativa e che l'obbligo di soggiorno vanificava l'investimento fatto in una squadra di calcio a cinque, di cui RI era Presidente e la cui sede era situata pochi metri al di fuori del Comune di Catanzaro. La Corte ricordava che la misura di prevenzione era stata disposta ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i), D. L.vo 159 del 2011, norma che richiede presupposti differenti rispetto a quelli richiesti per l'adozione del DASPO;
RI aveva ripetutamente partecipato a violenti scontri con tifoserie avversarie e forze dell'ordine, né la mancata convalida per motivi formali dei provvedimenti del Questore escludeva il substrato sostanziale;
le prescrizioni adottate nel 2013, ancora operative, non avevano dato gli effetti sperati, RI essendo incorso in molteplici violazioni. La Corte negava l'incompatibilità tra DASPO e misura di prevenzione, essendo differenti le prescrizioni, così risultando i due provvedimenti complementari tra loro. Secondo la Corte, la proposta della Questura di Catanzaro individuava gli elementi necessari per l'accertamento della pericolosità sociale, che doveva ritenersi attuale alla luce della violazione delle prescrizioni della Questura di Messina reiterata fino al marzo del 2016. Le prescrizioni venivano confermate: l'appellante non aveva supportato la censura in punto di orario di rientro nell'abitazione con nessun elemento concreto;
l'obbligo di soggiorno era giustificato dalla finalità di prevenzione dell'attività criminosa, atteso che RI aveva preso parte attiva a manifestazioni di violenza sportiva in luoghi distanti dalla città di residenza (Firenze, Messina e Bari); né le attività di Presidente della squadra di calcio a cinque erano impedite dall'obbligo di soggiorno, potendo egli avvalersi di collaboratori. La durata della misura non era ritenuta eccessiva. 2 2. Ricorrono per cassazione i difensori di RI TO, deducendo distinti motivi. Con un primo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 4, comma 1, lett. i), D. L.vo 159 del 2011 e assenza di motivazione, nonché vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura. La Corte aveva travisato l'interpretazione e l'applicazione della norma. Il Tribunale non aveva indicato alcuna norma in relazione alla quale aveva applicato la misura. La Corte aveva ritenuto che, per l'applicazione dell'art. 4 cit., fosse sufficiente la partecipazione attiva in più occasioni ad episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive;
al contrario, il requisito non è sufficiente, la misura potendo essere applicata soltanto ai soggetti indiziati di avere agevolato gruppi o persone che avevano preso parte a tali episodi. La norma dell'art. 16, comma 2, D. L.vo 159 del 2011 in tema di misure di prevenzione patrimoniali conferma questa interpretazione. L'interpretazione adottata dalla Corte territoriale comportava la sovrapposizione tra la misura di prevenzione e il DASPO e, di conseguenza, la prima non poteva essere applicata nei confronti di coloro che, nell'attualità, erano sottoposti a DASPO. La conclusione opposta contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini: il DASPO, impedendo la presenza di RI nei pressi dello stadio durante gli incontri di calcio, da sola è già idonea ad impedire la commissione di ulteriori reati in ambito sportivo, cosicché è illogica l'applicazione di una misura di prevenzione nei giorni in cui non sono previsti incontri sportivi. Infine, il ricorrente censura la motivazione del provvedimento impugnato nel suo riferimento alle molteplici violazioni delle prescrizioni dettate dai DASPO: RI non si era presentato presso gli Uffici della Questura in occasione delle manifestazioni sportive perché i provvedimenti di convalida erano stati annullati dalla Cassazione, facendo venir meno l'obbligo imposto dal Questore di Bari nel 2008 e da quello di Messina nel 2013. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il decreto impugnato, nella parte iniziale della motivazione, presenta 3 effettivamente una motivazione ambigua, citando soltanto la prima parte dell'art. 4, comma 1, D. L.vo 159 del 2011 e apparentemente concentrando l'attenzione sulla condotta di agevolazione di gruppi e persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza in occasioni di manifestazioni sportive. In realtà, tale ambiguità svanisce nel prosieguo del provvedimento, emergendo chiaramente che la misura di prevenzione è stata confermata alla luce del disposto della seconda parte della stessa norma, quella introdotta dal d.l. 119 del 2014, su cui infra. Da parte sua, il ricorrente propone un'interpretazione dell'art. 4 comma 1, lett. i), d. I.vo 159 del 2011 palesemente contraria al testo della norma: in effetti, tra i "soggetti destinatari" della misura di prevenzione, la citata lettera i) individua due diverse categorie, significativamente separate dalla parola "nonché", la cui portata è di aggiungere alla prima categoria (quella delle "persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza sportiva") una seconda, composta delle "persone che (...) debba ritenersi (...) che sono dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive". La volontà del legislatore di aggiungere a quella esistente una nuova categoria di soggetti destinatari della misura di prevenzione si ricava, del resto, dalla circostanza che essa è stata introdotta successivamente, con il decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, conv., con modificazioni, nella I. 17 ottobre 2014, n. 146. Si deve quindi escludere che, come sostenuto dal ricorrente, la misura di prevenzione possa essere applicata soltanto a coloro che sono indiziati di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte agli episodi di violenza sportiva. -Non è superfluo ricordare tenuto conto che il primo DASPO emesso nei confronti del ricorrente risale al 2008, quindi in epoca precedente alla modifica normativa il principio consolidato secondo cui le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma riguardano uno stato di pericolosità attuale cui la legge intende porre rimedio (Sez. 6, n. 11006 del 20/01/2010 - dep. 22/03/2010, Cannone, Rv. 246682; per le misure di prevenzione patrimoniale, più recentemente, Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 02/02/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262602).
2. Si deve, poi, dare atto che il legislatore non ha previsto alcuna espressa incompatibilità tra il provvedimento del Questore adottato ai sensi della legge 401 del 1989 e la misura di prevenzione di cui si discute. Il dato è significativo, in quanto la riforma del 2014 ha introdotto modifiche anche alla legge 401 cit., cosicché emerge chiaramente il disegno complessivo di rendere più efficaci le norme previste in quella legge e di prevedere, nei casi più gravi, l'applicazione della misura di prevenzione, in una coerente progressione correlata alla maggiore pericolosità dell'interessato. D'altro canto, il decreto impugnato chiarisce adeguatamente che le prescrizioni derivanti dalle due misure sono differenti, cosicché nessuna sovrapposizione incongrua deriva dalla loro contemporanea efficacia.
3. Le residue censure del ricorrente hanno per oggetto il vizio di motivazione del provvedimento impugnato e, pertanto, sono inammissibili, il ricorso essendo consentito solo per violazione di legge. Soltanto si deve sottolineare con riferimento alla specifica censura mossa in ricorso che il decreto impugnato menziona una recentissima ed ennesima - violazione del provvedimento di DASPO del Questore di Messina risalente al mese di marzo 2016; come ampiamente chiarito nel decreto, all'epoca il DASPO era efficace, essendo stato nuovamente convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Messina il 6/10/2014, dopo l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza di convalida disposto da questa Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Giacomo Rocchi Chimage DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefankar FAIELLA