Sentenza 9 maggio 2012
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La sostanza "6 monoacetilmorfina", in quanto monoestere della morfina, è iscritta nella tabella I allegata al d.P.R. n. 309 del 1990, sicché presenta natura stupefacente.
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Eroina e Diritto Penale L'eroina deriva, sotto il profilo chimico, dalla morfina, alcaloide principale dell'oppio, unitamente a tebaina e codeina. Tecnicamente, è denominata pure diacetilmorfina o diamorfina ed è stata sintetizzata, per la prima volta, nel 1874 da Alder Wright. Tuttavia, solamente nel 1897, Felix Hoffmann, chimico della Bayer, scoprì i potenziali usi farmacologici della diacetilmorfina, denominata eroina ed impiegata come un analgesico più potente della morfina. Esistono varie tipologia di eroina, differenziate per qualità, grado di purezza e modalità di taglio. La variante più comune e, di solito, più pura è l'eroina bianca, ma esistono pure l'eroina-base (brown sugar), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2012, n. 19646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19646 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 09/05/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1295
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 43516/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO FL N. IL 18/03/1971;
avverso la sentenza n. 715/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 05/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Beltrame Claudio di Mestre.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 5.7.2011, in parziale riforma della decisione in data 13.10.2010 del Tribunale di Padova, assolveva FL MO dal reato di resistenza a pubblico ufficiale per insussistenza del fatto, confermando l'impugnata sentenza nella parte in cui il MO veniva riconosciuto responsabile del reato di illecita detenzione di gr. 259,33 di eroina.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione del D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, rilevando che, essendosi accertato in fatto come la sostanza sequestrata non sia eroina ma monoacetilmorfina, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere tale sostanza come compresa tra le sostanze stupefacenti perché non inclusa nelle tabelle ministeriali.
Aggiunge che i giudici del gravame, nel respingere la specifica doglianza, hanno richiamato la sentenza n. 14431/2011 di questa Corte riconoscendo alla stessa un'efficacia dirimente del contrasto giurisprudenziale venutosi a creare tra la decisione n. 7974/2011 e quella n. 7965/2011, senza considerare che la menzionata pronuncia si limita a riproporre i principi espressi nella decisione n. 7965/2011, senza alcuna ulteriore precisazione.
Osserva, infine, di ritenere pienamente condivisibili le argomentazioni prospettate nella pronuncia n. 7974/2011 ed insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere la natura stupefacente della sostanza "6 monoacetilmorfina" (6-MAM) in quanto monoestere della morfina, e, come tale, iscritta nella tabella 1^ allegata al D.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 3, n. 46197, 13 dicembre 2011; Sez. 6, n. 14431, 11 aprile 2011; Sez. 3, n. 7965, 1 marzo 2011). Vengono a tale proposito considerati la nozione legale di sostanza stupefacente ed il sistema tabellare ad essa connesso, rilevando che, in ragione della previsione residuale posta in calce alla tabella 1^ del D.P.R. n. 309 del 1990, cui rinvia l'art. 14, è inclusa nella categoria delle sostanze stupefacenti "qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte...in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli eteri e gli esteri delle sostanze iscritte...a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere".
Conseguentemente, poiché la sostanza 6 monoacetilmorfina è un monoestere della morfina, sostanza regolarmente iscritta nella tabella 1, la stessa ha natura stupefacente, senza che, ai fini dell'affermazione di responsabilità, sia necessario operare un'estensione analogica in malam partem della nozione di sostanza stupefacente.
Si è inoltre ricordato che "l'eroina è una sostanza semi-sintetica ottenuta in laboratorio attraverso un procedimento di acetilazione (reazione con anidride acetica) delle molecole della morfina, che è un alcaloide naturale presente nei lattice di oppio, estratto dal VE (papaverum somniferum) insieme a molte aitre sostanze (papaverina, codeina, noscapina, ecc). L'aggiunta di esteri, cioè dei composti organici indotti dalla reazione acetilica, riduce la solubilità delle molecole (c.d. lipofilicità) e rende l'eroina capace di superare con maggiore facilità dei suo precursore chimico, la morfina, la barriera ematoencefalica con effetti più rapidi e più intensi. In vivo, dopo l'introduzione nell'organismo umano, l'eroina perde i gruppi acetili e diviene a sua volta precursore della morfina, trasformandosi in tre metaboliti dotati di effetti stupefacenti più attivi della molecola di base: la morfina, la 3- monacetilmorfina, la 6-monoacetilmorifina. Quest'ultimo metabolica (6MAM), liposolubile, è il più attivo e più potente dei tre, poiché presenta elevata affinità per il tessuto cerebrale ed è capace di produrre, da solo, effetti assai più veloci e potenti della morfina e della stessa eroina".
4. Vero è che, in un caso isolato (Sez. 3, n. 7974, 1 marzo 2011) potrebbero trarsi conclusioni diverse ma, come è stato già osservato (Sez. 3,n. 46197/2011, cit), tale pronuncia non evidenzia un effettivo contrasto, in quanto dalla motivazione risulta evidente che la decisione "è stata determinata esclusivamente dalla peculiarità delle circostanze di fatto".
5. Ciò posto, il Collegio non ritiene che vi siano valide ragioni per discostarsi dai principi dianzi ricordati poiché, come si è già avuto modo di affermare, la lettura delle richiamate disposizioni nel senso in precedenza prospettato non appare elusiva del principio di tassatività della fattispecie incriminatrice di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e non intacca il criterio di selettività tabellare quale mezzo di riconoscimento della natura legale delle sostanze stupefacenti già stabilito da questa Corte. Va infine osservato che il ricorrente non fornisce alcun elemento di valutazione che consenta di pervenire ad un diverso giudizio, essendosi limitato a richiamare parte del contenuto della sentenza n. 7974/2011, affermando, del tutto apoditticamente, di condividerne le conclusioni.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2012