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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17501 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di: NOTARANGELO IC nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo NT IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IC BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo per il ricorso del P.G. l'annullamento con rinvio sulla responsabilità del NT, rigetto nel resto;
l'inammissibilità del ricorso di NOTARANGELO. udito il difensore L'avvocato AMERICO FRANCESCO chiede l'accoglimento del proprio ricorso e l'inammissibilità del ricorso del P.G.. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17501 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI IC Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di CH GE e CH PI sono ascritti i delitti di tentato omicidio di NN AL, detenzione e porto illegali di pistola calibro 9, fatti commessi in Vieste il 14 ottobre 2019 (capo 1) e nei confronti del solo GE il delitto di detenzione illegale di bottiglia molotov, fatto commesso in Vieste il 19 ottobre 2019 (capo 2). Con sentenza in data 26 novembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha dichiarato entrambi gli imputati colpevoli dei reati rispettivamente loro ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. Con sentenza in data 28 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto CH PI dai reati ascritti per non aver commesso il fatto ed ha ridotto la pena inflitta a CH GE ad anni dieci di reclusione, con conferma nel resto. Attorno alle ore 15 del 14 ottobre 2019 nei pressi del bar Europa, in Vieste, NN AL, che era in compagnia di VI GI, veniva attinto da sette colpi di arma da fuoco. Il teste GI ha dichiarato che, trovandosi in auto con AL, questi aveva voluto fermarsi per parlare con CH GE, incontrato casualmente mentre era in compagnia di CH PI. Fermata l'auto, GE, estratta una pistola, aveva sparato contro il AL, per poi fuggire assieme al PI. Il teste aveva poi compiuto riconoscimento fotografico dei due imputati. Il racconto del teste è confermato dalle immagini del sistema di video sorveglianza, dalle quali è possibile vedere l'arrivo dell'auto con a bordo AL e GI, e il dirigersi, a piedi, della coppia GE - PI verso il punto dove l'auto si era fermata. In particolare, era possibile notare uno scambio tra PI e GE e il secondo, da quel momento, tenere le mani nelle tasche della felpa. Da una tasca della felpa, poi, GE aveva estratto la pistola con la quale aveva sparato i colpi. Dal posizionamento dei bossoli veniva accertato che alcuni colpi erano diretti verso entrambi AL e GI, mentre altri colpi avevano attinto il solo AL, alla gamba destra. GE aveva poi ammesso di aver sparato
contro
AL, senza volontà di ucciderlo ma solo di intimidirlo;
ha precisato di aver sempre avuto con sé la pistola, che, dunque, non gli era stata passata da PI. PI ha negato ogni addebito. 2 Il dolo omicidiario in capo al GE è stato ritenuto in ragione delle modalità del fatto: l'imputato aveva esploso plurimi colpi di arma da fuoco, sparati quando la vittima era ancora in auto e poi quando aveva cercato di scappare. Il concorso del PI era stato ritenuto, dal primo giudice, in ragione del documentato contatto con GE durante la fase di avvicinamento all'auto della vittima, e della condotta successiva, caratterizzata dal fatto che PI non era rimasto sorpreso dall'azione di GE, ma lo aveva seguito. Sono state utilizzate anche intercettazioni ambientali, dalle quali era emerso che AL e GI avevano notato che anche PI era armato. Quanto alla posizione di PI, la sentenza di appello ha ritenuto provato che lo stesso non fosse armato, né che avesse consegnato la pistola a GE, circostanze desumibili dalle immagini, dalle quali era possibile constatare che PI non era armato e non aveva consegnato alcunchè a GE, e dalle conversazioni captate, dalle quali risultava che GI da subito aveva avvertito AL che GE era armato. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena inflitta a CH GE. Il secondo giudice aveva ritenuto di dover diminuire la pena inflitta, pur avendo dato atto sia del contesto mafioso, che aveva giustificato il riconoscimento dell'aggravante speciale, sia dell'intensità del dolo. La motivazione sul punto, dunque, era contraddittoria. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della pronuncia assolutoria nei confronti di CH PI. Il secondo giudice ha trascurato i dati oggettivi significativi del fatto che l'arma era stata portata dal PI e da questi consegnata a GE proprio nel momento in cui il AL si era fermato. Si tratta, infatti, di arma di un certo ingombro e peso, che non poteva essere custodita da GE in tasca ovvero nel piccolo marsupio che aveva, bensì solo nel tascapane che PI aveva e che, dalle immagini, si può notare essere rigonfio. Inoltre, PI si era accostato a GE quando la dinamica esecutiva era iniziata, così rafforzando il proposito criminoso dell'autore. 3 Sul punto la sentenza di appello non aveva articolato alcun argomento. 3. Il difensore di CH GE ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al giudizio sul dolo. Dalle modalità dell'azione e dalla direzione dei colpi era desumibile che nella prima fase GE volesse solo minacciare AL e poi, nella seconda, solo ferirlo, in quanto, se la volontà fosse stata diretta all'omicidio, l'imputato avrebbe, senz'altro, potuto dirigere i colpi in parti vitali del corpo della vittima. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge nel giudizio sull'aggravante mafiosa. Il fatto era stato compiuto d'impeto, con azione estemporanea e fuga immediata;
il movente era costituito da contrasti di natura personale e l'agente non aveva potuto avvalersi di una condizione di assoggettamento omertoso, inesistente come desumibile dalle accuse provenienti da testi. Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge nel giudizio sulla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2, da qualificare ai sensi dell'art. 678 cod. pen. Con l'atto di appello era stato contestato che si trattasse di bottiglia molotov, ma il secondo giudice non aveva risposto. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena. La difesa si duole, inoltre, del ritenuto concorso tra i reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, laddove, invece, la fattispecie di detenzione doveva essere assorbita in quella di porto, nel difetto di prova di autonoma detenzione antecedente al porto. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di CH PI, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal difensore di CH Nota ra nge lo. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati e vanno, perciò respinti. 4 1. Quanto alla pronuncia assolJtoria nei confronti di CH PI, il ricorso del Procuratore generale ha evidenziato, da una parte, che l'assunto secondo il quale la pistola era stata detenuta e portata dal solo GE era oggettivamente smentito dalla non disponibilità in capo al GE di una borsa dove tenere l'arma, che non poteva essere occultata nella tasca della felpa, e, dall'altra, che la lettura compiuta dal secondo giudice della intercettazione del dialogo che GI e AL avevano avuto poco prima della sparatoria doveva essere diversa, e nel senso che i due colloquianti si chiedevano se GE fosse armato, e non che avessero visto che GE era armato. Inoltre, la sentenza di appello non aveva tenuto conto che la condotta del PI, nel corso dell'esecuzione dell'aggressione armata da parte del GE, costituiva rafforzamento del proposito criminoso. Il motivo ha contenuto di merito. Premessa l'incontestata circostanza di fatto secondo la quale i colpi di pistola erano stati sparati unicamente dal GE, l'unica persona che, nel contesto dell'azione, aveva impugnato un'arma da fuoco, la sentenza di appello, diversamente dal primo giudice, ha ritenuto, da una parte, che PI non avesse consegnato a GE la pistola con la quale, poi, erano stati sparati i colpi e, dall'altra, non avesse tenuto alcuna condotta di concorso. Quanto al passaggio dell'arma, che il primo giudice aveva ritenuto "assai verosimile", la Corte di appello ha evidenziato che le immagini disponibili non ne danno documentazione e che dal frangente, documentato, nel quale il braccio sinistro di GE si era avvicinato al PI non se ne poteva, ragionevolmente, dedurre il passaggio di un'arma, dato che GE è destrimane. Il dato fattuale documentato dalle immagini era poi confermato dal tenore delle conversazioni, oggetto di captazione, contestuali al fatto, nessuna delle quali era significativa di un passaggio di arma dal PI a GE. Inoltre, la sentenza ha aggiunto che, se è vero che PI si trovava assieme a GE ed assieme a questi si era avvicinato all'auto condotta dal AL, è anche vero che nel momento in cui GE aveva estratto la pistola e iniziato a sparare, PI era andato a ripararsi dietro i tavolini di un bar. La sentenza di appello, dunque, ha motivato l'accertamento compiuto con specifico riferimento a dati probatori acquisiti, letti in termini insuscettibili di critica nel giudizio di legittimità. 5 Il ricorso, sul punto, non denuncia travisamento dei dati probatori, ma ne propone una lettura alternativa, in una prospettiva estranea al giudizio di legittimità. In particolare, il ricorrente propone una diversa interpretazione di un dialogo tra GI e AL, utilizza direttamente il dato probatorio costituito dalla ritenuta impossibilità per GE di tenere la pistola in tasca ovvero nel piccolo marsupio che aveva per poi ritenere che il documentato avvicinarsi tra PI e GE era compatibile con il passaggio della pistola. Viene quindi sottoposta al collegio una ricostruzione del fatto, ambito precluso al giudice di legittimità, avanti il quale è consentito unicamente sollecitare un sindacato sulla effettività, coerenza e congruità logica della motivazione del provvedimento impugnato. 2. Il primo motivo del ricorso del difensore di CH GE riguarda il giudizio sul dolo di omicidio. La difesa, incontestata la ricostruzione del fatto nel senso che GE aveva sparato plurimi colpi di pistola, dapprima, con la vittima ancora all'interno dell'auto e, poi, quando AL era uscito dall'auto ed aveva cercato di allontanarsi, venendo però ferito, ha rilevato che la direzione degli spari, esplosi a distanza ravvicinata al AL, erano incompatibili con una volontà diretta a uccidere. Il motivo, reiterativo di quanto dedotto con l'atto di appello, ha contenuto di merito. La sentenza di appello ha evidenziato che GE aveva sparato almeno sette colpi di pistola, non solo quando la vittima era ancora nell'auto, ma anche quando ne era uscito ed ha rilevato, da una parte, che l'azione era stata caratterizzata da grande concitazione e, dall'altra, che i colpi erano stati diretti ad altezza d'uomo. In particolare, il secondo giudice ha evidenziato che i primi colpi avevano attinto la carrozzeria dell'auto, mentre AL era seduto all'interno del veicolo, mentre i colpi successivi avevano attinto alla gamba sinistra la vittima, nel corso del tentativo di uscire dall'auto, "buttandosi" fuori. Il motivo propone una lettura alternativa dei dati disponibili, deducendo, da una parte, che GE avrebbe agito "freddamente" e quindi con la volontà di non colpire la vittima, dapprima, e solo di ferirla, poi, e, dall'altra, valorizzando il dato balistico secondo il quale i colpi erano stati diretti verso il basso, prescindendo dal contesto che vedeva la vittima, dapprima, seduta in auto e poi tentare l'uscita rimanendo coperta dalla portiera dell'auto. 6 La difesa, dunque, propone argomenti attinenti al merito, e già valutati dal giudice di appello che ha, motivatamente, ricostruito il fatto in termini incompatibili con i dati fattuali posti dalla difesa a presupposto della censura proposta. 3. Il secondo motivo del ricorso GE impugna, per violazione di legge, il giudizio sull'aggravante mafiosa, ascritta al capo 1. Le sentenze, premesso che l'azione omicidiaria si era svolta in ambito territoriale dominato dalla presenza di sodalizi mafiosi radicati, hanno ritenuto che il fatto fosse stato commesso avvalendosi della condizione sociale di assoggettamento omertoso determinato dalla presenza mafiosa. In particolare, erano di un tanto significative le modalità eclatanti del fatto, commesso in pieno giorno e in pieno centro cittadino e con esplosione di numerosi di colpi di arma da fuoco. Il motivo di ricorso denuncia la violazione della norma di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., in quanto la vittima non aveva subito alcuna intimidazione, avendo prontamente denunciato il fatto ed accusato gli imputati. Il motivo è infondato. La giurisprudenza ha precisato che la circostanza aggravante in parola è integrata, sotto il profilo dell'avvalersi del metodo mafioso, nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, così rendendo più agevole e sicura la consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, IACONIS, Rv. 283637). In particolare, laddove l'azione criminosa sia funzionale solo a coartare la volontà della persona offesa assume rilievo, ai fini della circostanza aggravante, la diretta strumentalità dell'evocazione della compagine mafiosa rispetto alla finalità di coartazione della volontà del singolo, mentre, invece, quando viene commesso un reato di omicidio è evidente che la manifestazione di dominio mafioso è diretto anche alla collettività dei consociati che sono, in qualche modo, coinvolti nel fatto, così da ottenerne, nello specifico, la condizione di soggezione omertosa. Ne consegue che i motivi a delinquere sono irrilevanti, risultando decisive le concrete modalità del fatto, delle quali si deve verificare l'idoneità, nel contesto sociale specifico, a determinare e rafforzare la condizione di soggezione. Le sentenze di merito hanno dato corretta applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenza, evidenziando, da una parte, l'operatività nel territorio di Vieste di sodalizi mafiosi, tra l'altro, in sanguinosa contrapposizione e 7 il coinvolgimento in essi dei soggetti protagonisti della vicenda in esame, e, dall'altro, le modalità esecutive esplicative di metodo mafioso in atto. 4. Riguarda la condanna per il capo 1, la doglianza articolata col quarto motivo, laddove la difesa di GE ha dedotto che l'imputazione di detenzione illegale di arma comune da sparo doveva essere assorbita in quella di porto illegale della medesima arma, con conseguente eliminazione del corrispondente aumento di pena. Il motivo, reiterativo di censura già proposta con l'atto di appello, è manifestamente infondato. La sentenza di appello (alla pagina 18) ha evidenziato che era acquisita la prova diretta della detenzione illegale dell'arma, circostanza che lo stesso GE, escludendo di aver ricevuto la pistola da PI, aveva affermato. Il motivo di ricorso prescinde dalla puntuale risposta data dal secondo giudice, e ripropone l'assunto secondo il quale non vi sarebbe prova che la pistola fosse stata da GE detenuta, prima della condotta di porto illegale realizzata nell'esecuzione del tentato omicidio. 5. Con riguardo all'imputazione di cui al capo 2, relativa alla detenzione di una bottiglia molotov, il terzo motivo del ricorso GE ha denunciato l'erronea qualificazione giuridica del fatto, rientrante, secondo la difesa, nella fattispecie contravvenzionale di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen. - concernenti le "materie esplodenti" -, e non in quella di cui all'art. 2 legge n. 895/1967, che riguarda "gli esplosivi". Sul punto, il motivo contesta la fondatezza dell'accertamento di quanto sequestrato presso l'abitazione del GE come bottiglia così detta molotov, in quanto materiale esplodente privo del carattere della micidialità. Il motivo, reiterativo di quanto dedotto con l'atto di appello, è manifestamente infondato. Le sentenze hanno rilevato che è stata rinvenuta, nel terrazzo dell'abitazione del ricorrente, e sequestrata una bottiglia contenente liquido infiammabile, dotata di miccia, sottoposta ad analisi tecniche da parte del RIS di Roma e qualificata come ordigno classificabile bottiglia molotov. E' costante l'orientamento secondo il quale la distinzione tra materie esplodenti ed esplosivi si fonda sulla capacità distruttiva, dovendo ritenere "esplosivi" i materiali che, per la quantità e la qualità, presentano una micidialità equiparabile a quella delle armi da guerra, e sono idonei, quindi, a provocare, sia pure con opportuni condizionamenti, una esplosione con rilevante effetto distruttivo e dirompente, e, pertanto, assimilabili agli strumenti dotati di idoneità 8 a portare offesa alla vita oppure all'incolumità personale, mentre costituiscono "materie esplodenti" i prodotti privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione, vuoi per la destinazione offensiva ( Sez. U, n. 11213 del 12/11/1993, Lombardo, Rv. 195239; Sez. 4, n. 32253 del 16/06/2009, Salamone,Rv. 244630;Sez. 1, Sentenza n. 12767 del 16/02/2021, SALVI, Rv. 280857). A norma dell'art. 1 legge n. 110/1975, infatti, "Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe ... nonché ... le bottiglie o gli involucri esplosivi incendiari". Con riguardo alla bottiglia incendiaria così detta molotov, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che siffatto ordigno rientri tra i congegni micidiali, equiparabili alle armi da guerra, e dunque rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2 legge n. 895/1967 (Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, BRAZ BERARDI, Rv. 281892; Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, Zegiri,Rv 254451;Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2 009, Mattei, Rv. 243376). In particolare, si è osservato che la bottiglia contenente liquido infiammabile e dotata di miccia ha un significativo potenziale offensivo, per la spiccata capacità di cagionare un incendio e di provocare una deflagrazione, a causa della vampata, della proiezione di schegge, dello sprigionarsi del gas. Se, infatti, una semplice bottiglia contenente benzina non può essere equiparata ad un'arma da guerra, ben può esserlo, invece, allorché oltre a contenere benzina sia anche munita di uno stoppino acceso al momento del lancio, idoneo, allorché il vetro sia rotto, alla trasmissione della fiamma al liquido contenuto nella bottiglia e, quindi, a provocare incendio, deflagrazione e proiezione di schegge. Ne consegue che le bottiglie incendiarie devono essere annoverate tra le armi da guerra, come prescritto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1 che equipara a tali armi, tra l'altro, "le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari". 6. Riguardano il trattamento sanzionatorio applicato al GE il primo motivo del ricorso del Procuratore generale e il quarto motivo del ricorso della difesa. Si deve premettere che la sentenza di appello, condiviso il diniego delle attenuanti generiche, ha così determinato il trattamento sanzionatorio: la pena 9 base del reato di tentato omicidio è stata fissata in anni nove e mesi nove di reclusione, aumentata per l'aggravante speciale ad anni tredici di reclusione, e aumentata per la continuazione ad anni quindici di reclusione, infine ridotta per la scelta del rito abbreviato alla pena finale di anni dieci di reclusione. In particolare, il secondo giudice ha rideterminato in me/ius la commisurazione della pena del reato più grave e l'aumento per il reato, satellite, di porto illegale di arma comune da sparo. 6.1. Il ricorso del difensore di GE impugna, per carenza motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite. Il motivo è, in parte, di merito e, in parte, generico. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo, senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dal secondo giudice, ha riproposto la considerazione della giovane età e della confessione resa come elementi idonei a giustificare il riconoscimento del beneficio. Dunque, la censura ha contenuto di merito, già valutato dal secondo giudice che ha rilevato come, in realtà, la confessione era stata solo parziale e le modalità del fatto assai gravi. Quanto all'aumento di pena per i reati satellite, la censura è generica perché si limita a dedurre che gli aumenti non avrebbero applicato la ratio dell'istituto. La sentenza di appello ha specificato l'aumento per ciascuna fattispecie, ma il motivo di ricorso ha espresso una doglianza generale priva di riferimenti specifici. 6.2. Il ricorso del pubblico ministero ha censurato, sotto il profilo motivazionale, la riduzione della pena rispetto alla sentenza di primo grado. In particolare, la scelta operata dalla Corte di appello, nel senso di ridurre la pena inflitta, sarebbe contraddittoria rispetto alla riconosciuta gravità dei fatti ascritti, ed anche motivata in termini manifestamente illogici, in quanto la riforma in melius era stata giustificata per compensare la rilevanza sanzionatoria dell'aggravante mafiosa. Il motivo è infondato. In realtà, il secondo giudice ha compiuto una valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio da applicare, comprensivo dunque dell'aumento di pena per l'aggravante speciale, ed ha quindi ritenuto congruo, rispetto ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. rilevanti nel caso in esame, ridurre la Io pena del reato più grave e l'aumento per il porto illegale di arma comune da sparo. Si tratta, dunque, di giudizio che rientra nella discrezionalità riconosciuta al giudice dall'art. 132 cod. pen., esercitata nel rispetto dei parametri normativi, e giustificata con motivazione esente da vizi logici o giuridici. 7. Vanno dunque respinti entrambi i ricorsi, e il ricorrente GE va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di GE CH che condanna al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso, il 16 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere IC BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo per il ricorso del P.G. l'annullamento con rinvio sulla responsabilità del NT, rigetto nel resto;
l'inammissibilità del ricorso di NOTARANGELO. udito il difensore L'avvocato AMERICO FRANCESCO chiede l'accoglimento del proprio ricorso e l'inammissibilità del ricorso del P.G.. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17501 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: BIANCHI IC Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di CH GE e CH PI sono ascritti i delitti di tentato omicidio di NN AL, detenzione e porto illegali di pistola calibro 9, fatti commessi in Vieste il 14 ottobre 2019 (capo 1) e nei confronti del solo GE il delitto di detenzione illegale di bottiglia molotov, fatto commesso in Vieste il 19 ottobre 2019 (capo 2). Con sentenza in data 26 novembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha dichiarato entrambi gli imputati colpevoli dei reati rispettivamente loro ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. Con sentenza in data 28 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto CH PI dai reati ascritti per non aver commesso il fatto ed ha ridotto la pena inflitta a CH GE ad anni dieci di reclusione, con conferma nel resto. Attorno alle ore 15 del 14 ottobre 2019 nei pressi del bar Europa, in Vieste, NN AL, che era in compagnia di VI GI, veniva attinto da sette colpi di arma da fuoco. Il teste GI ha dichiarato che, trovandosi in auto con AL, questi aveva voluto fermarsi per parlare con CH GE, incontrato casualmente mentre era in compagnia di CH PI. Fermata l'auto, GE, estratta una pistola, aveva sparato contro il AL, per poi fuggire assieme al PI. Il teste aveva poi compiuto riconoscimento fotografico dei due imputati. Il racconto del teste è confermato dalle immagini del sistema di video sorveglianza, dalle quali è possibile vedere l'arrivo dell'auto con a bordo AL e GI, e il dirigersi, a piedi, della coppia GE - PI verso il punto dove l'auto si era fermata. In particolare, era possibile notare uno scambio tra PI e GE e il secondo, da quel momento, tenere le mani nelle tasche della felpa. Da una tasca della felpa, poi, GE aveva estratto la pistola con la quale aveva sparato i colpi. Dal posizionamento dei bossoli veniva accertato che alcuni colpi erano diretti verso entrambi AL e GI, mentre altri colpi avevano attinto il solo AL, alla gamba destra. GE aveva poi ammesso di aver sparato
contro
AL, senza volontà di ucciderlo ma solo di intimidirlo;
ha precisato di aver sempre avuto con sé la pistola, che, dunque, non gli era stata passata da PI. PI ha negato ogni addebito. 2 Il dolo omicidiario in capo al GE è stato ritenuto in ragione delle modalità del fatto: l'imputato aveva esploso plurimi colpi di arma da fuoco, sparati quando la vittima era ancora in auto e poi quando aveva cercato di scappare. Il concorso del PI era stato ritenuto, dal primo giudice, in ragione del documentato contatto con GE durante la fase di avvicinamento all'auto della vittima, e della condotta successiva, caratterizzata dal fatto che PI non era rimasto sorpreso dall'azione di GE, ma lo aveva seguito. Sono state utilizzate anche intercettazioni ambientali, dalle quali era emerso che AL e GI avevano notato che anche PI era armato. Quanto alla posizione di PI, la sentenza di appello ha ritenuto provato che lo stesso non fosse armato, né che avesse consegnato la pistola a GE, circostanze desumibili dalle immagini, dalle quali era possibile constatare che PI non era armato e non aveva consegnato alcunchè a GE, e dalle conversazioni captate, dalle quali risultava che GI da subito aveva avvertito AL che GE era armato. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena inflitta a CH GE. Il secondo giudice aveva ritenuto di dover diminuire la pena inflitta, pur avendo dato atto sia del contesto mafioso, che aveva giustificato il riconoscimento dell'aggravante speciale, sia dell'intensità del dolo. La motivazione sul punto, dunque, era contraddittoria. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione della pronuncia assolutoria nei confronti di CH PI. Il secondo giudice ha trascurato i dati oggettivi significativi del fatto che l'arma era stata portata dal PI e da questi consegnata a GE proprio nel momento in cui il AL si era fermato. Si tratta, infatti, di arma di un certo ingombro e peso, che non poteva essere custodita da GE in tasca ovvero nel piccolo marsupio che aveva, bensì solo nel tascapane che PI aveva e che, dalle immagini, si può notare essere rigonfio. Inoltre, PI si era accostato a GE quando la dinamica esecutiva era iniziata, così rafforzando il proposito criminoso dell'autore. 3 Sul punto la sentenza di appello non aveva articolato alcun argomento. 3. Il difensore di CH GE ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al giudizio sul dolo. Dalle modalità dell'azione e dalla direzione dei colpi era desumibile che nella prima fase GE volesse solo minacciare AL e poi, nella seconda, solo ferirlo, in quanto, se la volontà fosse stata diretta all'omicidio, l'imputato avrebbe, senz'altro, potuto dirigere i colpi in parti vitali del corpo della vittima. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge nel giudizio sull'aggravante mafiosa. Il fatto era stato compiuto d'impeto, con azione estemporanea e fuga immediata;
il movente era costituito da contrasti di natura personale e l'agente non aveva potuto avvalersi di una condizione di assoggettamento omertoso, inesistente come desumibile dalle accuse provenienti da testi. Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge nel giudizio sulla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2, da qualificare ai sensi dell'art. 678 cod. pen. Con l'atto di appello era stato contestato che si trattasse di bottiglia molotov, ma il secondo giudice non aveva risposto. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena. La difesa si duole, inoltre, del ritenuto concorso tra i reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, laddove, invece, la fattispecie di detenzione doveva essere assorbita in quella di porto, nel difetto di prova di autonoma detenzione antecedente al porto. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di CH PI, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal difensore di CH Nota ra nge lo. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati e vanno, perciò respinti. 4 1. Quanto alla pronuncia assolJtoria nei confronti di CH PI, il ricorso del Procuratore generale ha evidenziato, da una parte, che l'assunto secondo il quale la pistola era stata detenuta e portata dal solo GE era oggettivamente smentito dalla non disponibilità in capo al GE di una borsa dove tenere l'arma, che non poteva essere occultata nella tasca della felpa, e, dall'altra, che la lettura compiuta dal secondo giudice della intercettazione del dialogo che GI e AL avevano avuto poco prima della sparatoria doveva essere diversa, e nel senso che i due colloquianti si chiedevano se GE fosse armato, e non che avessero visto che GE era armato. Inoltre, la sentenza di appello non aveva tenuto conto che la condotta del PI, nel corso dell'esecuzione dell'aggressione armata da parte del GE, costituiva rafforzamento del proposito criminoso. Il motivo ha contenuto di merito. Premessa l'incontestata circostanza di fatto secondo la quale i colpi di pistola erano stati sparati unicamente dal GE, l'unica persona che, nel contesto dell'azione, aveva impugnato un'arma da fuoco, la sentenza di appello, diversamente dal primo giudice, ha ritenuto, da una parte, che PI non avesse consegnato a GE la pistola con la quale, poi, erano stati sparati i colpi e, dall'altra, non avesse tenuto alcuna condotta di concorso. Quanto al passaggio dell'arma, che il primo giudice aveva ritenuto "assai verosimile", la Corte di appello ha evidenziato che le immagini disponibili non ne danno documentazione e che dal frangente, documentato, nel quale il braccio sinistro di GE si era avvicinato al PI non se ne poteva, ragionevolmente, dedurre il passaggio di un'arma, dato che GE è destrimane. Il dato fattuale documentato dalle immagini era poi confermato dal tenore delle conversazioni, oggetto di captazione, contestuali al fatto, nessuna delle quali era significativa di un passaggio di arma dal PI a GE. Inoltre, la sentenza ha aggiunto che, se è vero che PI si trovava assieme a GE ed assieme a questi si era avvicinato all'auto condotta dal AL, è anche vero che nel momento in cui GE aveva estratto la pistola e iniziato a sparare, PI era andato a ripararsi dietro i tavolini di un bar. La sentenza di appello, dunque, ha motivato l'accertamento compiuto con specifico riferimento a dati probatori acquisiti, letti in termini insuscettibili di critica nel giudizio di legittimità. 5 Il ricorso, sul punto, non denuncia travisamento dei dati probatori, ma ne propone una lettura alternativa, in una prospettiva estranea al giudizio di legittimità. In particolare, il ricorrente propone una diversa interpretazione di un dialogo tra GI e AL, utilizza direttamente il dato probatorio costituito dalla ritenuta impossibilità per GE di tenere la pistola in tasca ovvero nel piccolo marsupio che aveva per poi ritenere che il documentato avvicinarsi tra PI e GE era compatibile con il passaggio della pistola. Viene quindi sottoposta al collegio una ricostruzione del fatto, ambito precluso al giudice di legittimità, avanti il quale è consentito unicamente sollecitare un sindacato sulla effettività, coerenza e congruità logica della motivazione del provvedimento impugnato. 2. Il primo motivo del ricorso del difensore di CH GE riguarda il giudizio sul dolo di omicidio. La difesa, incontestata la ricostruzione del fatto nel senso che GE aveva sparato plurimi colpi di pistola, dapprima, con la vittima ancora all'interno dell'auto e, poi, quando AL era uscito dall'auto ed aveva cercato di allontanarsi, venendo però ferito, ha rilevato che la direzione degli spari, esplosi a distanza ravvicinata al AL, erano incompatibili con una volontà diretta a uccidere. Il motivo, reiterativo di quanto dedotto con l'atto di appello, ha contenuto di merito. La sentenza di appello ha evidenziato che GE aveva sparato almeno sette colpi di pistola, non solo quando la vittima era ancora nell'auto, ma anche quando ne era uscito ed ha rilevato, da una parte, che l'azione era stata caratterizzata da grande concitazione e, dall'altra, che i colpi erano stati diretti ad altezza d'uomo. In particolare, il secondo giudice ha evidenziato che i primi colpi avevano attinto la carrozzeria dell'auto, mentre AL era seduto all'interno del veicolo, mentre i colpi successivi avevano attinto alla gamba sinistra la vittima, nel corso del tentativo di uscire dall'auto, "buttandosi" fuori. Il motivo propone una lettura alternativa dei dati disponibili, deducendo, da una parte, che GE avrebbe agito "freddamente" e quindi con la volontà di non colpire la vittima, dapprima, e solo di ferirla, poi, e, dall'altra, valorizzando il dato balistico secondo il quale i colpi erano stati diretti verso il basso, prescindendo dal contesto che vedeva la vittima, dapprima, seduta in auto e poi tentare l'uscita rimanendo coperta dalla portiera dell'auto. 6 La difesa, dunque, propone argomenti attinenti al merito, e già valutati dal giudice di appello che ha, motivatamente, ricostruito il fatto in termini incompatibili con i dati fattuali posti dalla difesa a presupposto della censura proposta. 3. Il secondo motivo del ricorso GE impugna, per violazione di legge, il giudizio sull'aggravante mafiosa, ascritta al capo 1. Le sentenze, premesso che l'azione omicidiaria si era svolta in ambito territoriale dominato dalla presenza di sodalizi mafiosi radicati, hanno ritenuto che il fatto fosse stato commesso avvalendosi della condizione sociale di assoggettamento omertoso determinato dalla presenza mafiosa. In particolare, erano di un tanto significative le modalità eclatanti del fatto, commesso in pieno giorno e in pieno centro cittadino e con esplosione di numerosi di colpi di arma da fuoco. Il motivo di ricorso denuncia la violazione della norma di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., in quanto la vittima non aveva subito alcuna intimidazione, avendo prontamente denunciato il fatto ed accusato gli imputati. Il motivo è infondato. La giurisprudenza ha precisato che la circostanza aggravante in parola è integrata, sotto il profilo dell'avvalersi del metodo mafioso, nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, così rendendo più agevole e sicura la consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, IACONIS, Rv. 283637). In particolare, laddove l'azione criminosa sia funzionale solo a coartare la volontà della persona offesa assume rilievo, ai fini della circostanza aggravante, la diretta strumentalità dell'evocazione della compagine mafiosa rispetto alla finalità di coartazione della volontà del singolo, mentre, invece, quando viene commesso un reato di omicidio è evidente che la manifestazione di dominio mafioso è diretto anche alla collettività dei consociati che sono, in qualche modo, coinvolti nel fatto, così da ottenerne, nello specifico, la condizione di soggezione omertosa. Ne consegue che i motivi a delinquere sono irrilevanti, risultando decisive le concrete modalità del fatto, delle quali si deve verificare l'idoneità, nel contesto sociale specifico, a determinare e rafforzare la condizione di soggezione. Le sentenze di merito hanno dato corretta applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenza, evidenziando, da una parte, l'operatività nel territorio di Vieste di sodalizi mafiosi, tra l'altro, in sanguinosa contrapposizione e 7 il coinvolgimento in essi dei soggetti protagonisti della vicenda in esame, e, dall'altro, le modalità esecutive esplicative di metodo mafioso in atto. 4. Riguarda la condanna per il capo 1, la doglianza articolata col quarto motivo, laddove la difesa di GE ha dedotto che l'imputazione di detenzione illegale di arma comune da sparo doveva essere assorbita in quella di porto illegale della medesima arma, con conseguente eliminazione del corrispondente aumento di pena. Il motivo, reiterativo di censura già proposta con l'atto di appello, è manifestamente infondato. La sentenza di appello (alla pagina 18) ha evidenziato che era acquisita la prova diretta della detenzione illegale dell'arma, circostanza che lo stesso GE, escludendo di aver ricevuto la pistola da PI, aveva affermato. Il motivo di ricorso prescinde dalla puntuale risposta data dal secondo giudice, e ripropone l'assunto secondo il quale non vi sarebbe prova che la pistola fosse stata da GE detenuta, prima della condotta di porto illegale realizzata nell'esecuzione del tentato omicidio. 5. Con riguardo all'imputazione di cui al capo 2, relativa alla detenzione di una bottiglia molotov, il terzo motivo del ricorso GE ha denunciato l'erronea qualificazione giuridica del fatto, rientrante, secondo la difesa, nella fattispecie contravvenzionale di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen. - concernenti le "materie esplodenti" -, e non in quella di cui all'art. 2 legge n. 895/1967, che riguarda "gli esplosivi". Sul punto, il motivo contesta la fondatezza dell'accertamento di quanto sequestrato presso l'abitazione del GE come bottiglia così detta molotov, in quanto materiale esplodente privo del carattere della micidialità. Il motivo, reiterativo di quanto dedotto con l'atto di appello, è manifestamente infondato. Le sentenze hanno rilevato che è stata rinvenuta, nel terrazzo dell'abitazione del ricorrente, e sequestrata una bottiglia contenente liquido infiammabile, dotata di miccia, sottoposta ad analisi tecniche da parte del RIS di Roma e qualificata come ordigno classificabile bottiglia molotov. E' costante l'orientamento secondo il quale la distinzione tra materie esplodenti ed esplosivi si fonda sulla capacità distruttiva, dovendo ritenere "esplosivi" i materiali che, per la quantità e la qualità, presentano una micidialità equiparabile a quella delle armi da guerra, e sono idonei, quindi, a provocare, sia pure con opportuni condizionamenti, una esplosione con rilevante effetto distruttivo e dirompente, e, pertanto, assimilabili agli strumenti dotati di idoneità 8 a portare offesa alla vita oppure all'incolumità personale, mentre costituiscono "materie esplodenti" i prodotti privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione, vuoi per la destinazione offensiva ( Sez. U, n. 11213 del 12/11/1993, Lombardo, Rv. 195239; Sez. 4, n. 32253 del 16/06/2009, Salamone,Rv. 244630;Sez. 1, Sentenza n. 12767 del 16/02/2021, SALVI, Rv. 280857). A norma dell'art. 1 legge n. 110/1975, infatti, "Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe ... nonché ... le bottiglie o gli involucri esplosivi incendiari". Con riguardo alla bottiglia incendiaria così detta molotov, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che siffatto ordigno rientri tra i congegni micidiali, equiparabili alle armi da guerra, e dunque rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2 legge n. 895/1967 (Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, BRAZ BERARDI, Rv. 281892; Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, Zegiri,Rv 254451;Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2 009, Mattei, Rv. 243376). In particolare, si è osservato che la bottiglia contenente liquido infiammabile e dotata di miccia ha un significativo potenziale offensivo, per la spiccata capacità di cagionare un incendio e di provocare una deflagrazione, a causa della vampata, della proiezione di schegge, dello sprigionarsi del gas. Se, infatti, una semplice bottiglia contenente benzina non può essere equiparata ad un'arma da guerra, ben può esserlo, invece, allorché oltre a contenere benzina sia anche munita di uno stoppino acceso al momento del lancio, idoneo, allorché il vetro sia rotto, alla trasmissione della fiamma al liquido contenuto nella bottiglia e, quindi, a provocare incendio, deflagrazione e proiezione di schegge. Ne consegue che le bottiglie incendiarie devono essere annoverate tra le armi da guerra, come prescritto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1 che equipara a tali armi, tra l'altro, "le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari". 6. Riguardano il trattamento sanzionatorio applicato al GE il primo motivo del ricorso del Procuratore generale e il quarto motivo del ricorso della difesa. Si deve premettere che la sentenza di appello, condiviso il diniego delle attenuanti generiche, ha così determinato il trattamento sanzionatorio: la pena 9 base del reato di tentato omicidio è stata fissata in anni nove e mesi nove di reclusione, aumentata per l'aggravante speciale ad anni tredici di reclusione, e aumentata per la continuazione ad anni quindici di reclusione, infine ridotta per la scelta del rito abbreviato alla pena finale di anni dieci di reclusione. In particolare, il secondo giudice ha rideterminato in me/ius la commisurazione della pena del reato più grave e l'aumento per il reato, satellite, di porto illegale di arma comune da sparo. 6.1. Il ricorso del difensore di GE impugna, per carenza motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite. Il motivo è, in parte, di merito e, in parte, generico. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo, senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dal secondo giudice, ha riproposto la considerazione della giovane età e della confessione resa come elementi idonei a giustificare il riconoscimento del beneficio. Dunque, la censura ha contenuto di merito, già valutato dal secondo giudice che ha rilevato come, in realtà, la confessione era stata solo parziale e le modalità del fatto assai gravi. Quanto all'aumento di pena per i reati satellite, la censura è generica perché si limita a dedurre che gli aumenti non avrebbero applicato la ratio dell'istituto. La sentenza di appello ha specificato l'aumento per ciascuna fattispecie, ma il motivo di ricorso ha espresso una doglianza generale priva di riferimenti specifici. 6.2. Il ricorso del pubblico ministero ha censurato, sotto il profilo motivazionale, la riduzione della pena rispetto alla sentenza di primo grado. In particolare, la scelta operata dalla Corte di appello, nel senso di ridurre la pena inflitta, sarebbe contraddittoria rispetto alla riconosciuta gravità dei fatti ascritti, ed anche motivata in termini manifestamente illogici, in quanto la riforma in melius era stata giustificata per compensare la rilevanza sanzionatoria dell'aggravante mafiosa. Il motivo è infondato. In realtà, il secondo giudice ha compiuto una valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio da applicare, comprensivo dunque dell'aumento di pena per l'aggravante speciale, ed ha quindi ritenuto congruo, rispetto ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. rilevanti nel caso in esame, ridurre la Io pena del reato più grave e l'aumento per il porto illegale di arma comune da sparo. Si tratta, dunque, di giudizio che rientra nella discrezionalità riconosciuta al giudice dall'art. 132 cod. pen., esercitata nel rispetto dei parametri normativi, e giustificata con motivazione esente da vizi logici o giuridici. 7. Vanno dunque respinti entrambi i ricorsi, e il ricorrente GE va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di GE CH che condanna al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso, il 16 febbraio 2023.