Sentenza 26 maggio 2015
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, è illegittima l'ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto, considerato che, in tal caso, all'indagato non è consentito - ferma restando la necessità che egli non si accosti fisicamente alla persona offesa ovunque la possa intercettare - di conoscere preventivamente i luoghi ai quali gli è inibito l'accesso in via assoluta, in quanto frequentati dalla persona offesa, luoghi che, pertanto, devono essere specificamente indicati.
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- 1. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: Le Sezioni UniteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
di Anna Mauro LE SEZIONI UNITE SUL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA. Indice: 1. Premessa 2. La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni unite 3. I punti essenziali del contrasto 4. La decisione delle Sezioni unite 1. Premessa Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è una misura cautelare personale di tipo coercitivo istituita dall'art. 9 del d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009 convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Tale misura è finalizzata ad interrompere le condotte persecutorie tenute dall'indagato già prima della verifica processuale e dell'accertamento della sua responsabilità penale e appare …
Leggi di più… - 2. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2022
Quando il giudice può limitarsi a stabilire l'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa, indicando tale distanza e quando, invece, è tenuto a menzionare i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, rispetto ai quali vige tale divieto? Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 282-ter Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo disponeva nei confronti di una persona, indagata per il reato di maltrattamenti …
Leggi di più… - 3. Divieto di avvicinamento: distanza o luoghi frequentati specifici (Cass. 39005/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 novembre 2021
Il giudice che dispone la misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa può limitarsi ad indicare tale distanza; se dispone, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 29/04/2021) 28-10-2021, n. 39005 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - Dott. TARDIO Angela - Consigliere - Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - Dott. MOGINI …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2015, n. 28225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28225 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2015 |
Testo completo
1 с O S C U R ATA In caso di diffusione presente provvedime 2 8 2 25/ 1 5 omettere le generalit gli altri dati identificat a norma dell'art. d.lgs. 196/03 in quar disposto d'ufficio ☐ a tichiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA ✓ imposto dalla legg IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ALFREDO MARIA LOMBARDIDott. N. 813/2015 Rel. Consigliere - Dott. PIERO SAVANI - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA N. 16475/2015 Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: F.R. N. IL "omissis" avverso l'ordinanza n. 332/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 17/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI lette sentite le conclusioni del PG Dott. A. Contine che ha complexe l'annullamento com Udit i difensor Avv.; O S C U R A T A IN FATTO E DIRITTO Con ordinanza in data 17 marzo 2015 il Tribunale del riesame di Palermo ha respinto la richiesta di riesame proposta nei riguardi dell'ordinanza del Giudice per le Indagini preliminari del locale Tribunale emessa il 2 marzo 2015, con cui era stata applicata, per il delitto di atti persecutori, a la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai F.R. luoghi dalla medesima frequentati. Ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto, articolando quattro motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto il Tribu- nale che la riserva di costituirsi parte civile, oppure la richiesta di essere avvisata della eventuale richiesta di archiviazione, della persona offesa potesse considerarsi proposizione di valida quere- la con la presentazione di un atto denominato denuncia, non valendo un atto del genere a rappre- sentare l'inequivoca volontà che si persegua l'autore del fatto. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto ri- correre di gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato, essendosi utilizzata per la decisione la richiesta di diffida, inutilizzabile perché atto privo di sottoscrizione, nonché il verbale di ap- plicazione della diffida senza che in atti fosse presente il provvedimento di ammonimento del Questore che avrebbe riportato le frasi asseritamente minacciose ascritte al prevenuto. Deduce poi che il Tribunale avrebbe valutato attendibili le affermazioni della persona offesa dalle quali al più si sarebbe potuta ricavare la sussistenza di un reato di molestie, mancando ogni riferimento a situazioni di ansia o paure per l'incolumità o alterazione delle proprie abitudini della persona offesa. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul ricorrere dell'esigenza cautelare di prevenzione della reiterazione del reato che il Tribunale non avrebbe motivato con riferimento a specifici elementi concernenti la personalità ed i comportamenti del prevenuto. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'indeterminatezza dei luoghi dai quali il prevenuto si sarebbe dovuto tenere lontano. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà di seguito. Manifestamente infondata è la doglianza in tema di condizione di procedibilità. La persona offesa ha depositato l'atto contenente la propria narrazione dei fatti alla polizia giudi- ziaria che ha verbalizzato il deposito di denuncia-querela, in ciò attestando, con atto fidefaciente, che era stata manifestata una volontà di ottenere l'apertura di un procedimento a carico della per- sona indicata. E tanto è sufficiente a far considerare validamente espressa la volontà di procedere in merito ai fatti di rilevanza penale ravvisabili nella specie. Correttamente il giudice del merito ha poi valorizzato talune indicazioni e domande della persona offesa, come la riserva di costitu- zione di parte civile e la richiesta di esser avvisata della potenziale richiesta di archiviazione, come ulteriori conferme della inequivoca volontà di procedimento. Manifestamente infondata pure la doglianza sulla valutazione della gravità indiziaria, atteso che il ricorrente propone una lettura alternativa di emergenze processuali, valutate nel loro comples- so, non rivestendo importanza determinante la presenza o meno in atti di copia sottoscritta della richiesta di diffida in via amministrativa, non essendovi dubbio che l'ammonimento del questore di Palermo fosse poi stato in concreto emanato, né il ricorrente sostiene fosse stato impugnato, considerato che l'atto amministrativo ha significativo valore proprio per la sua esistenza, corret- tamente valutata dal giudice del merito come dimostrativa della pervicacia del comportamento che aveva costretto l'autorità ad intervenire, ed essendo determinante il tenore inequivoco delle dichiarazioni della persona offesa, adeguatamente valutate dal giudice del merito, sia nella loro intrinseca attendibilità, sia per i plurimi riscontri acquisiti e considerati senza vizi di logica con- sequenzialità. Manifestamente infondato anche il terzo motivo dove contraddittoriamente si lamenta che il Tri- bunale avrebbe valutato solo elementi oggettivi del fatto, dimenticando che una corretta valuta- zione della reiterazione dei comportamenti comporta, di per sé, la valutazione degli specifici ed attuali atteggiamenti del prevenuto, considerato in modo del tutto logico come non in condizioni di controllare le proprie pulsioni, e in seguito lamentando che il Tribunale avrebbe errato (e si O S C U R A T A tratta di doglianza in quei termini non proponibile in questa sede) nel valutarne la personalità come incapace di adeguato controllo. La valutazione appare al Collegio ancorata a precisi dati di fatto e formulata senza vizi logici di sorta, con riferimento a comportamenti protratti per mesi, prima e dopo il provvedimento di ammonimento del Questore. È infine fondato il quarto motivo;
il Tribunale ha correttamente valutato il provvedimento nella parte in cui imponeva il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ben chiaro nella sua formu- lazione, che si riferisce alla possibilità di diretta interazione con la medesima. Non adeguata invece è la motivazione dell'ordinanza laddove ha valutato sufficiente la motiva- zione dell'ordinanza genetica, che dopo aver stabilito il divieto di avvicinamento alla persona of- fesa aveva genericamente indicato come ulteriore oggetto del divieto di avvicinamento i luoghi frequentati dalla persona offesa, senza la specificazione richiesta dalla norma. Il Tribunale che ritiene sufficientemente specifico il riferimento alla concreta frequentazione da parte della persona offesa, non considera che, ferma restando la necessità che il prevenuto non si accosti fisicamente alla persona offesa ovunque la possa intercettare, non potrebbe essergli con- sentito di conoscere preventivamente, in base al tenore del provvedimento come richiede la nor- ma, a quali luoghi, definiti in anticipo come frequentati dalla persona offesa dovrebbe non avvi- cinarsi in via assoluta. Sul punto l'ordinanza è carente perché ha considerato valida la prescrizione del Giudice per le Indagini preliminari sol per la sua generica connessione alla peraltro non ben delimitata e chiari- ta frequentazione abituale della persona offesa. Si impone l'annullamento dell'ordinanza nei termini di cui al dispositivo. Oscuramento dei dati sensibili attesa la materia oggetto del procedimento.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al divieto di avvicinarsi ai luoghi abitual- mente frequentati dalla persona offesa, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. La cancelleria darà attuazione al disposto dell'art. 52, D.L.vo 196/07 per il caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso in Roma il 26 maggio 2015. Il Consigliere estensoreहिंदू Il Presidente Bith DEFOCITATA IN CANCELLERIA addi 2 - LUG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Campeta Lanzuise lux