Sentenza 16 giugno 2009
Massime • 1
Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze (nella specie un petardo) prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2009, n. 32253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32253 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/06/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1836
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 039681/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NI N. IL 29/07/1978;
avverso SENTENZA del 12/06/2008 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 20.9.2007 il Tribunale di Termini Imerese, Sezione di Cefalù, ha condannato AL IC alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili in quanto ritenuto responsabile del reato di danneggiamento rubricato al capo a), di quelli di lesioni colpose di cui ai capi b) e c), e di porto di materiale esplosivo, capo d), reati tutti riferiti alla collocazione nell'aiuola di un albergo dove si festeggiava la fine dell'anno, di un congegno la cui esplosione aveva cagionato lesioni ad uno dei presenti e al figlioletto di costui che non erano riusciti a ripararsi tempestivamente all'interno dell'albergo, come invece aveva potuto fare NE EV, moglie e madre degli infortunati, le cui dichiarazioni erano a base della ritenuta responsabilità.
La Corte di appello di Palermo, appellata dall'imputato specie sotto il profilo della scarsa attendibilità dei testi EV, costituitasi parte civile, e BA, appartenente alla stessa comitiva degli infortunati, in data 11.6.2008 confermava la sentenza di primo grado.
Propone ricorso per Cassazione il AL per il tramite del difensore di fiducia sulla base di tre motivi di ricorso. Con il primo lamenta illogicità della motivazione specie per la mancata considerazione della attendibilità della teste EV, autrice del riconoscimento dell'imputato avvenuto nel corso dell'incidente probatorio del 12 aprile 2001, riconoscimento che ben poteva esser stato influenzato dal fatto che qualche giorno prima la difesa della medesima, parte civile, era stata autorizzata a prendere visione del fascicolo delle indagini preliminari e pertanto delle dichiarazioni rese dai soggetti identificati quali presenti ai fatti di causa, tutti facenti parte della stessa comitiva di amici, che davano atto di una indagine interna svolta dagli stessi per identificare il probabile responsabile al fine di evitare un coinvolgimento collettivo;
tali elementi imponevano un più rigoroso criterio valutativo, come pure era stata trascurata la divergente descrizione del soggetto che aveva collocato il petardo nell'aiuola data dalla EV (secondo la quale si trattava di una persona alta circa 1,83 mt. impostato ma ne' grosso ne' magro) e dal teste RS AT, estraneo alla comitiva, (secondo il quale era una persona bassina e grassottella).
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 4, per la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo d) nel reato di cui all'art. 678 c.p., sotto il profilo che il petardo non poteva essere considerato quale materiale esplosivo per la mancanza della caratteristica di micidialità, esclusa da tutti i testi;
al riguardo la Corte si è limitata ad un giudizio meramente presuntivo. Con il terzo motivo rileva che le condotte ascritte al ricorrente e ritenute integrative dei reati di cui agli artt. 635 e 590 c.p. contestati ai capi a), b) e c) risalgono al 1 gennaio 2001 e dunque è maturato rispetto ad essi (1 luglio 2008) il termine di prescrizione. Analoga considerazione vale per il capo d) nell'ipotesi di derubricazione essendosi il relativo termine di prescrizione maturato il 1 luglio 2005.
Le parti civili hanno presentato una memoria con la quale chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine rigettato. Il secondo motivo è fondato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (da ultimo sez. 1^ 6.11.2006 n. 38064 rv. 234979) va operata una distinzione tra materie esplodenti ed esplosivi e rientrano nella categoria delle "materie esplodenti", indicata nell'art. 678 cod. pen. quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, come quelle impiegate nei fuochi di artificio;
vanno invece annoverate nella categoria degli "esplosivi", la cui illegale detenzione è sanzionata nella fattispecie di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 10, quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. Tuttavia, quando la detenzione di materiali esplodenti eccede i limiti consentiti dalla licenza e riguarda materiali pirici che per quantità, qualità e, soprattutto, unicità del luogo di deposito sono dotati di elevato effetto distruttivo, deve essere applicata la normativa relativa all'illegale detenzione di esplosivi, in quanto risulta integrato il requisito della micidialità.
Orbene, nel caso di specie il reato è stato contestato in relazione alla esplosione di un petardo, peraltro mai rinvenuto e del quale dunque non è stato possibile accertare le effettive caratteristiche, acceso nel corso di festeggiamenti per la fine dell'anno, petardo che ha colpito un ragazzo e suo padre;
i carabinieri intervenuti hanno dichiarato che gli altri petardi rinvenuti erano in libera vendita. In tale situazione non può ritenersi sussistente il requisito della "micidialità" necessario ad integrare il contestato reato solo perché l'esplosione ha cagionato danni ai presenti, atteso che tale effetto è comunque tipico delle materie esplodenti, mentre per la micidialità, come risulta dalla giurisprudenza sopra citata, è necessario un qualcosa di più e cioè un particolare effetto distruttivo della sostanza normalmente ricollegato alla quantità, qualità e modalità di deposito tali da poter produrre rilevanti effetti devastanti. Il reato di cui al capo b) deve pertanto essere qualificato quale violazione dell'art. 678 cod. pen., con la conseguenza che lo stesso, di natura contravvenzionale, è ormai estinto per intervenuta prescrizione.
Così pure sono estinti per prescrizione gli altri reati contestati al ricorrente essendo decorso dalla data degli stessi (1 gennaio 2001) il termine massimo di prescrizione di cui all'art. 157 c.p., comma 1, n. 5, anche tenuto conto del periodo di sospensione della stessa dall'8 maggio al 12 giugno del 2008 per rinvio dell'udienza. La responsabilità dell'imputato va comunque confermata agli effetti civili essendo stata correttamente accertata dal giudice di appello sulla base della deposizione della teste EV, accuratamente valutata dalla Corte di appello anche con riguardo alla attendibilità della teste medesima, confermata peraltro dalle dichiarazioni dei testi BA e ON.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il reato di cui al capo d) come contravvenzione alL'art. 678 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2009