Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 16662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16662 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
RI RI SL AR DO DI
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PIERANGELO CI
RI RA
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile FI RT nato a [...] il [...]
nel procedimento a carico di: SS IM nato a [...] il [...]
16662-26
Sent. n. sez. 132/2026 UP - 23/01/2026 R.G.N. 37029/2025
avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO DI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA LUISA MIRANDA
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del
ricorso.
udito il difensore
L'avvocato STEFANO FI insiste per l'accoglimento del ricorso per la parte civile FI RT, deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato RI GIAQUINTO insiste per l'inammissibilità del ricorso presentato dalla parte civile.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 11.10.2023, aveva condannato US MI alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 593, co. 1 e 3, cod. pen. e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile ER IO, assolveva l'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la costituita parte civile, per mezzo del suo difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. Stefano IO, proponendo quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo di impugnazione la parte civile lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova e della manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta non offensività dell'epiteto "stragista". Con il secondo motivo di impugnazione la parte civile lamenta vizio della motivazione, per travisamento della prova, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al collegamento operato dalla Corte di appello tra l'epiteto "fascista" e la strage di Bologna. Con il terzo motivo di impugnazione la parte civile lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova e della manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta non offensività dell'epiteto "razzista". Con il quarto motivo di ricorso la parte civile lamenta l'omessa motivazione su di un punto decisivo, non avendo la Corte di appello preso in considerazione il valore diffamatorio di un'ulteriore espressione attribuibile all'imputato, che, riferendosi al IO, lo aveva indicato come soggetto che "è stato latitante per diciannove anni a Londra e non sta in galera solo perché non ha avuto l'estradizione".
3. Con requisitoria e conclusioni scritte del 5.1.2026, da valere come memoria, essendo stata chiesta nelle more la discussione in forma orale
del ricorso, il sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Maria Luisa Miranda, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
5. Il fulcro motivazionale dell'assoluzione pronunciata dalla Corte territoriale deve individuarsi nell'assunto secondo cui le frasil pacificamente rivolte dall'imputato al IO nel suo profilo Facebook ("avvoltoio fascista, razzista stragista") non costituiscano reato perché tali da non ledere la reputazione pubblica di "fascista" del IO, essendo quest'ultimo segretario di un partito politico, "Forza Nuova", che, come dichiarato dalla stessa parte civile nel corso del dibattimento di primo grado, non è completamente estraneo al "fascismo", senza tacere che il IO, sempre nel corso della sua audizione dibattimentale, ha espressamente affermato di non ritenere un'offesa l'attribuzione della qualità politica di "fascista". Di conseguenza e in estrema sintesi, ad avviso del giudice di appello, una volta stabilito che nessuna offesa alla reputazione del IO era contenuta nell'avergli dato del "fascista", posto che la sua reputazione era proprio quella di "fascista", alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento alle ulteriori espressioni di "razzista" e di "stragista", che altro non sarebbero, dal punto di vista storico, che singole manifestazioni concrete dell'ideologia politica fascista, in essa ricomprese. Pertanto, "chi si definisce "fascista" non può dolersi di essere definito "razzista" e "stragista" più di quanto possa dolersi di essere definito "totalitarista" o più di quanto chi si definisca "comunista" possa dolersi di essere definito "proletario" (cfr. p. 7). Si tratta di un assunto non condivisibile, sotto un profilo strettamente giuridico, per un duplice ordine di ragioni. Preliminarmente va ribadito un consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del
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giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (cfr. Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, [...]; Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026, Rv. 289324-01). Sicché, ove la Corte di Cassazione ritenga di escludere la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie dovrà pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato, mentre nel caso contrario dovrà confermare la sentenza di condanna o annullare la sentenza di assoluzione. Ciò posto appare opportuno svolgere una prima considerazione sul bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 595 cod. pen., che da tempo la migliore dottrina e la giurisprudenza di questa Corte hanno individuato nella reputazione, intesa come il riflesso soggettivo dell'onore in senso ampio ovvero, come pure è stato detto, come il riflesso in termini di considerazione sociale dell'onorabilità. Come affermato, in particolare, dalla fondamentale Sez. 5, n. 3247 del 28/02/1995, Rv. 201054-01, in tema di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. In continuità con il principio affermato in questa risalente pronuncia, peraltro non contraddetta dalla successiva evoluzione giurisprudenziale, è stato più recentemente evidenziato come, in tema di diffamazione, integri la lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità del consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della "communis opinio" (cfr. Sez. 5, n. 33106 del 28/09/2020, Rv. 280104- 01). Risultando decisiva ai fini dell'integrazione della fattispecie penale di cui si discute la lesione dell'opinione sociale dell'onore della persona offesa
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dal reato, vale a dire, come affermato da autorevole dottrina, della valutazione che gli altri fanno della personalità morale e sociale di un individuo, resta del tutto estranea alla suddetta fattispecie l'opinione soggettiva che l'offeso ha del proprio valore, che costituiva, invece, il bene giuridico tutelato dal reato di ingiuria di cui all'art. 594 cod. pen. da tempo abrogato. Ne consegue come sia del tutto irrilevante, ai fini dell'esclusione della condotta diffamatoria, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la circostanza che il destinatario delle frasi ritenute diffamatorie non si sia sentito offeso, in quanto ciò che rileva è il valore che quelle frasi assumono secondo la "communis opinio" in un determinato contesto culturale, dunque storico, etico, sociale e politico. Da questo punto di vista non è revocabile in dubbio che il termine "fascista" sia di per sé dotato di valore offensivo, evocando esso un'esperienza storica, politica e culturale sorta nel Novecento particolarmente riprovevole secondo la generalità dei consociati, in quanto in assoluto contrasto con i principi fissati dalla Costituzione, che, peraltro, stigmatizza anche normativamente tale esperienza con la dodicesima disposizione finale, vietando la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (sulla natura oggettivamente offensiva di espressioni che facciano diretto riferimento al "fascismo" e al "nazismo" cfr. Sez. 5, n. 19449 del 08/01/2010, Rv. 247132-01). Dei termini "razzista" e "stragista" si dirà più avanti, dovendosi a questo punto affrontare il tema del diritto di critica politica, che sembra essere stato riconosciuto dalla Corte di appello in relazione all'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., che giustifica la formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato. Come è stato affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica
(cfr. Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, [...]; Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, [...]). Allo stesso tempo va, però, rammentata la costante riflessione operata all'interno della giurisprudenza della Corte di Cassazione volta a individuare i limiti interni alla scriminante di cui si discute, oltrepassati i quali la condotta oggettivamente contra legem non può trovare giustificazione nell'esercizio del diritto di critica politica. Si tratta di un approdo interpretativo, che, nel corso degli anni, ha approfondito e sviluppato nelle sue diverse implicazioni il fondamentale principio, secondo cui il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem" (cfr. Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, [...]). Si è, così, affermato che sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario (cfr. Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, [...]). Pertanto, l'esimente di cui si discute, che pure tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, non ricorre ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili (cfr. Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, [...]). Particolarmente intensa risulta la riflessione operata sulla verità del fatto storico che forma oggetto della critica politica, di cui sono testimonianza alcune decisioni della Suprema Corte di particolare interesse. In particolare si è osservato che, ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a
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fondamento della elaborazione critica;
sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, [...]). Più di recente si è ribadito che ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (cfr. Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, [...]). Ed ancora si è evidenziato come non ricorra l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di parole forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili che prescinde dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l'elaborazione critica (cfr. Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020, Rv. 280809-01). Anche sotto questo profilo la motivazione della sentenza oggetto di ricorso appare caratterizzata da un percorso argomentativo non soddisfacente, perché il nucleo di verità che consentirebbe di scriminare la condotta del US, con riferimento all'epiteto "fascista" rivolto al IO nel quadro di un aspro confronto sulle politiche messe in campo dall'imputato, nella sua qualità di sindaco del comune di Castelvolturno, in materia di assegnazione di alloggi di edilizia popolare in favore di persone di nazionalità straniera immigrate in Italia, piuttosto che di cittadini italiani in difficoltà economiche, viene individuato, in ultima analisi, nelle sole affermazioni del IO di non essersi offeso e di essere segretario di un partito politico che non ha "quasi nulla a che vedere con il fascismo" (cfr. p. 5), ammettendo, implicitamente una, sia pur
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limitata, vicinanza al "fascismo", senza tuttavia che egli abbia specificato quali sarebbero i punti di contatto tra il fascismo e "Forza Nuova", in grado di far ritenere accertata o comunque non implausibile la natura fascista di tale partito. Né il giudice di appello ha condotto un'analisi penetrante della storia e delle caratteristiche di "Forza Nuova" in grado di evidenziarne la matrice, in tutto o in parte, di derivazione fascista. Una volta dato per assodato che effettivamente il IO poteva considerarsi "fascista", la Corte territoriale ha proceduto secondo una logica di assorbimento, ritenendo scriminate dall'esercizio del diritto di critica politica anche le ulteriori espressioni di "razzista" e di "stragista" attribuite al IO, essendo "ontologicamente" connaturate all'ideologia politica fascista l'idea razzista e la strage come strumento di lotta politica (cfr. pp. 6-7), che assumono, dunque, nella ricostruzione storica proposta dal giudice di appello, il rango di fatti notori, categoria alla quale appartengono, tra le altre, quelle conoscenze per le quali non vi è la necessità della dimostrazione del "probandum", in quanto corrispondenti a comuni cognizioni storiche (cfr. Sez. 3, n. 30720 del 18/09/2020, Rv. 280020-01). Tale impostazione non è del tutto sconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, che nella già citata Sez. 5, n. 19449 del 08/01/2010, [...], ha affermato che sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica storica e politica nel caso in cui, con varie lettere indirizzate ad un quotidiano locale e da questo pubblicate, si critichi il raduno dell'associazione "Forza Nuova", svoltosi nella città di Trieste, utilizzando le espressioni 'nazifascisti e 'neonazisti, in quanto, alla luce dei dati storici e dell'assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle leggi razziali (r.d. n. 1728 del 1938 e relative leggi di attuazione), la qualità di 'fascista non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall'accostamento al nazismo, il che fornisce base di verità alle predette lettere di critica in relazione a quei termini, oggettivamente offensivi, ma
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che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere. Tuttavia, nel caso che ci occupa, sia il termine "razzista", che quello di "stragista", sono stati utilizzati come "argumenta ad hominem", svincolati cioè da qualsiasi indicazione di concrete condotte del IO che fossero rivelatrici di una sua adesione ad idee o pratiche razziste o alla strage come strumento di lotta politica (contemplata peraltro dall'art. 285 del cod. pen.), come ammesso dalla stessa Corte Territoriale nella parte della motivazione in cui si sottolinea come l'imputato nelle sue esternazioni non abbia fatto nessun riferimento alle indagini relative alla strage di Bologna, fatti in relazione ai quali il IO, inizialmente coinvolto, venne assolto, sino a diventare persona offesa del delitto di calunnia (cfr. p. 8). Si tratta, dunque, di un'attribuzione arbitraria di una gravissima connotazione personale (certo non paragonabile all'attribuzione della qualità di "proletario" a chi si proclama "comunista"), sganciata da una sia pur minimo nucleo di verità, che non trova copertura nell'esercizio del diritto di critica politica. In questo senso del resto si era già espressa la Corte di Cassazione in una condivisibile decisione, secondo cui in tema di diffamazione il ricorso all'epiteto "fascista", riferito da un avversario ad un politico per stigmatizzarne il comportamento, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica se utilizzato non come "argumentum ad hominem", bensì per paragonare il suo concreto modo di governare ed amministrare la cosa pubblica ad una ideologia e ad una prassi politica ritenute scarsamente rispettose degli oppositori (cfr. Sez. 5, n. 29433 del 16/05/2007, Rv. 236839-01).
5. Sulla base delle svolte considerazioni, in esse assorbite ogni ulteriore questione proposta dal IO, trattandosi di ricorso ai soli effetti civili la sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche all'eventuale liquidazione in favore della parte civile costituita delle spese processuali sostenute in questa sede.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese di parte civile al definitivo.
Così deciso in Roma il 23.1.2026.
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 MAG 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Campla Lanzuno
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